IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5
della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale  il  Ministro  dei
trasporti  dispone,  con  propri  decreti,  la  revisione  generale o
parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 gennaio 1981 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), nel  testo  modificato
dall'art.  3  del  decreto  ministeriale  2  dicembre  1987 di cui al
seguente alinea, che stabilisce quali siano le categorie  di  veicoli
da sottoporre annualmente a revisione generale;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 dicembre 1987 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987),  con  il  quale  e'
stata  disposta  per  il  1988  la revisione delle autovetture ad uso
privato immatricolate  per  la  prima  volta  entro  il  1977  e  non
revisionate  da  oltre  un  quinquennio nonche' degli autoveicoli per
trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il  1982
e non revisionati da oltre un quadriennio;
  Considerata   l'opportunita'  di  proseguire  negli  interventi  di
controllo tecnico del parco di veicoli a motore e  rimorchi  da  piu'
tempo  non sottoposti a visita e prova di revisione, nella previsione
del recepimento, nei termini stabiliti dal Consiglio delle  Comunita'
europee,  della  direttiva  n.  88/449/CEE  del  26  luglio  1988 che
modifica  la  precedente  direttiva  n.  77/143/CEE  concernente   il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ferma  restando la revisione generale ed annuale delle seguenti
categorie di veicoli;
    a) autobus;
    b)  autoveicoli  isolati  di  peso  complessivo  a  pieno  carico
superiore a 3,5 tonnellate;
    c)  rimorchi  di  peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5
tonnellate;
    d)  autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio
con conducente;
    e) autoambulanze,
e'  disposta  per  il  1989  la  revisione  generale  delle ulteriori
seguenti categorie di veicoli:
   autovetture  ad  uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto
ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse, immatricolate per
la  prima  volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1978,
con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e  prova
per  l'accertamento  dei  requisiti d'idoneita' alla circolazione nel
1989 o nel quinquennio precedente;
   rimorchi  di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate immatricolati
per la prima volta con targa civile italiana  entro  il  31  dicembre
1983,  con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e
prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' alla  circolazione
nel 1989 o nel quadriennio precedente.
  2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2
del gia' citato decreto ministeriale 29 gennaio 1981.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             Per  il  testo  dell'art. 55 del testo unico delle norme
          sulla circolazione stradale (codice della strada)  si  veda
          nella nota all'art. 3.
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  degli articoli 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 1981
          e' il seguente:
             "Art.  1.  -  A  decorrere  dal  1981,  e'  disposta  la
          revisione generale ed annuale delle seguenti  categorie  di
          veicoli:
               a) autobus,
               b)  autoveicoli  isolati  di  peso complessivo a pieno
          carico superiore a 3,5 tonnellate,
               c)   rimorchi  di  peso  complessivo  a  pieno  carico
          superiore a 3,5 tonnellate,
               d)  autoveicoli  e motoveicoli in servizio di piazza o
          di noleggio con conducente,
               e) autoambulanze,
          con   esclusione   di   quei   veicoli   che   siano  stati
          immatricolati per la prima volta nell'anno solare in  corso
          o  nell'ultimo  bimestre  dell'anno  precedente, nonche' di
          quelli che nel medesimo periodo siano  stati  sottoposti  a
          visita   e   prova  per  l'accertamento  dei  requisiti  di
          idoneita' alla  circolazione  ai  sensi  dell'art.  54  del
          codice stradale".
             "Art.  2.  -  La  revisione  e'  diretta ad accertare la
          sussistenza,  nelle  categorie  di  veicoli  indicati   nel
          precedente  art.  1,  delle  condizioni di sicurezza per la
          circolazione e di  silenziosita'.  La  revisione,  inoltre,
          deve   accertare  che  i  predetti  veicoli  non  producano
          emanazioni  inquinanti  oltre  i  limiti   previsti   dalle
          normative vigenti.
             A  tal  fine,  nell'effettuazione  delle  operazioni  di
          revisione, il  controllo  tecnico  deve  essere  effettuato
          sugli  elementi  numerati  nella  tabella  II  allegata  al
          presente decreto,  purche'  i  dispositivi  si  riferiscano
          all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo".