IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore e dei rimorchi; Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1981 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dall'art. 3 del decreto ministeriale 2 dicembre 1987 di cui al seguente alinea, che stabilisce quali siano le categorie di veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale; Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987), con il quale e' stata disposta per il 1988 la revisione delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta entro il 1977 e non revisionate da oltre un quinquennio nonche' degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose immatricolati entro il 1982 e non revisionati da oltre un quadriennio; Considerata l'opportunita' di proseguire negli interventi di controllo tecnico del parco di veicoli a motore e rimorchi da piu' tempo non sottoposti a visita e prova di revisione, nella previsione del recepimento, nei termini stabiliti dal Consiglio delle Comunita' europee, della direttiva n. 88/449/CEE del 26 luglio 1988 che modifica la precedente direttiva n. 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Decreta: Art. 1. 1. Ferma restando la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli; a) autobus; b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente; e) autoambulanze, e' disposta per il 1989 la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli: autovetture ad uso privato, non comprese nell'art. 1 del decreto ministeriale 29 gennaio 1981 citato nelle premesse, immatricolate per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1978, con esclusione di quelle che siano state sottoposte a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' alla circolazione nel 1989 o nel quinquennio precedente; rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate immatricolati per la prima volta con targa civile italiana entro il 31 dicembre 1983, con esclusione di quelli che siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti d'idoneita' alla circolazione nel 1989 o nel quadriennio precedente. 2. La revisione e' diretta ad accertare quanto indicato nell'art. 2 del gia' citato decreto ministeriale 29 gennaio 1981. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: Per il testo dell'art. 55 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale (codice della strada) si veda nella nota all'art. 3. Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 1 e 2 del D.M. 29 gennaio 1981 e' il seguente: "Art. 1. - A decorrere dal 1981, e' disposta la revisione generale ed annuale delle seguenti categorie di veicoli: a) autobus, b) autoveicoli isolati di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, c) rimorchi di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, e) autoambulanze, con esclusione di quei veicoli che siano stati immatricolati per la prima volta nell'anno solare in corso o nell'ultimo bimestre dell'anno precedente, nonche' di quelli che nel medesimo periodo siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi dell'art. 54 del codice stradale". "Art. 2. - La revisione e' diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati nel precedente art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosita'. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi numerati nella tabella II allegata al presente decreto, purche' i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo".