IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private conro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni S.p.a., ora Prudential assicurazioni S.p.a., con sede in Roma; Vista la domanda in data 26 settembre 1988 della Prudential danni S.p.a., con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni; Vista la domanda in data 26 settembre 1988 della Prudential assicurazioni S.p.a., intesa ad ottenere l'approvazione al trasferimento volontario del proprio intero portafoglio assicurativo alla Prudential danni S.p.a., con sede in Roma; Vista la nota in data 21 novembre 1988 n. 831165 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alle anzidette domande; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988; Considerato che, ai fini di garantire l'effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, la Prudential Holding S.r.l., che detiene il pacchetto azionario della Prudential danni S.p.a., si e' impegnata a non cedere il controllo della societa' nel primo quinquennio di attivita'; Ritenuto che per il trasferimento di cui trattasi si verificano e sussistono le condizioni previste dalla legge; Decreta: Art. 1. La Prudential danni S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa in "tutti i rami danni" di cui all'allegato I, punto B, lettera h), alla legge 10 giugno 1978, n. 295. Per l'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa adottera' fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988.