IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei natanti e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni private conro i danni e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
   Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26  novembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa     rilasciate    alla    Prudential    -    Compagnia
italo-britannica   di   assicurazioni    S.p.a.,    ora    Prudential
assicurazioni S.p.a., con sede in Roma;
  Vista  la  domanda in data 26 settembre 1988 della Prudential danni
S.p.a.,  con  sede  in  Roma,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i
rami danni;
  Vista  la  domanda  in  data  26  settembre  1988  della Prudential
assicurazioni  S.p.a.,   intesa   ad   ottenere   l'approvazione   al
trasferimento  volontario del proprio intero portafoglio assicurativo
alla Prudential danni S.p.a., con sede in Roma;
  Vista  la  nota  in  data  21  novembre 1988 n. 831165 con la quale
l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e  di
interesse  collettivo,  ha comunicato il proprio parere favorevole in
merito alle anzidette domande;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;
  Considerato  che,  ai  fini di garantire l'effettiva attuazione del
programma di attivita' presentato, la Prudential Holding S.r.l.,  che
detiene  il  pacchetto azionario della Prudential danni S.p.a., si e'
impegnata  a  non  cedere  il  controllo  della  societa'  nel  primo
quinquennio di attivita';
  Ritenuto  che  per il trasferimento di cui trattasi si verificano e
sussistono le condizioni previste dalla legge;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  Prudential  danni  S.p.a.,  con sede in Roma, e' autorizzata ad
esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa
e riassicurativa in "tutti i rami danni" di cui all'allegato I, punto
B, lettera h), alla legge 10 giugno 1978, n. 295.
  Per  l'assicurazione  della  responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa  adottera'
fino al 28 febbraio 1989 le tariffe di cui alla delibera della giunta
del C.I.P. n. 8 in data 26 febbraio 1988.