Si comunica che, in attuazione del regolamento n. 3563/88 della commissione CEE del 16 novembre 1988 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee, ed entrato in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione, che ha subordinato alla presentazione di un documento d'importazione l'immissione in libera pratica sul mercato comunitario dei calamari e totani congelati, questo Ministero e' venuto nella determinazione di sottoporre le importazioni dai Paesi terzi di calamari e totani congelati (NC 0307 49 e 0307 99 11) al regime della dichiarazione di importazione. Le relative domande, compilate sull'apposito modulo, debbono essere presentate a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II. Nella dichiarazione l'importatore deve indicare: a) il proprio nome ed indirizzo; b) la designazione del prodotto precisando: la denominazione commerciale; il codice della nomenclatura combinata; il paese di origine; il paese di provenienza; c ) il prezzo unitario per tonnellata del prodotto, in termini di prezzo cif franco frontiera, ed il quantitativo per ogni categoria e forma di presentazione del prodotto importato; d) la data o le date e la dogana o le dogane d'importazione previste. L'immissione in libera pratica e' consentita se il prezzo unitario al quale avviene la transazione o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione, rispettivamente, superi il prezzo unitario o sia inferiore al quantitativo indicati nella dichiarazione d'importazione. L'immissione in libera pratica e' altresi' consentita se il prezzo unitario al quale avviene la transazione o il quantitativo dei prodotti presentati all'importazione sia, rispettivamente, inferiore al prezzo unitario o superiore al quantitativo indicati nella dichiarazione d'importazione, nei limiti di una tolleranza massima del 5%. Se al momento dell'importazione del prodotto la dogana constata che le indicazioni contenute nella dichiarazione non corrispondono alla realta', l'importatore deve presentare una nuova domanda per il rilascio di una dichiarazione d'importazione per l'operazione di cui trattasi. Coloro che hanno ottenuto le dichiarazioni d'importazione debbono restituirle a questo Ministero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, non appena effettuate le importazioni, con l'indicazione, debitamente convalidata dalla competente dogana, del quantitativo importato, del prezzo unitario, del Paese di origine e di quello di provenienza. Considerato che dette informazioni debbono essere trasmesse alla commissione CEE, la mancata restituzione delle ripetute dichiarazioni comportera', in particolare, l'impossibilita' di rilasciare ulteriori dichiarazioni al medesimo richiedente. Il suesposto regime d'importazione sara' applicato fino al 30 giugno 1989. Il Ministro: RUGGIERO