Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa
ad  ottenenere  il  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  di  Luni"  ha  espresso parere favorevole al suo
accoglimento proponendo per il vino -  ai  fini  dell'emanazione  del
decreto  Presidenziale  di  cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  sopra  citato  -  il  rispettivo  disciplinare  di
produzione nel testo di cui appresso.
   Le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di
disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati  al  Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola - Divisione 6a, entro sessanta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Proposta di disciplinare di produzione della D.O.C. "Colli di Luni"
   Art.  1. - La denominazione di origine controllata "Colli di Luni"
e' riservata ai vini rossi e bianchi che rispondono  alle  condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Art.  2.  - La denominazione "Colli di Luni" rosso e' riservata al
vino ottenuto dalle uve provenienti da  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione dei vitigni:
    Sangiovese, dal 60% al 70%;
    Canaiolo e/o Pollera nera e/o Ciliegiolo nero, almeno il 15%.
   Possono  inoltre  concorrere  anche  altri  vitigni  a  bacca nera
raccomandati o autorizzati  delle  province  di  La  Spezia  e  Massa
Carrara presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% con un limite
del 10% per i vitigni Cabernet.
   La  denominazione  "Colli  di  Luni"  bianco  e' riservata al vino
ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,   nell'ambito
aziendale, la seguente composizione dei vitigni:
    Vermentino, minimo 35%;
    Trebbiano Toscano, dal 25% al 40%.
   Possono  inoltre  concorrere vitigni a bacca bianca raccomandati o
autorizzati delle province di La Spezia e Massa Carrara presenti  nei
vigneti fino ad un massimo del 30%.
   La  denominazione  "Colli di Luni" Vermentino e' riservata al vino
bianco  ottenuto  dalle  uve  dei  vigneti   composti   dal   vitigno
Vermentino.  E'  ammessa  la presenza di altri vitigni a bacca bianca
autorizzati o raccomandati per le  province  di  La  Spezia  e  Massa
Carrara presenti nei vigneti fino ad una massimo del 10%.
   Art.  3.  -  Le  uve  destinate alla produzione dei vini "Colli di
Luni"  devono  essere  prodotte  nella  zona  appresso  indicata  che
interessa la provincia di La Spezia e quella di Massa comprendente in
parte i seguenti comuni:
   Provincia di La Spezia:
    comuni  di  Ortonovo,  Castelnuovo  Magra, Sarzana, Santo Stefano
Magra, Bolano, Calice al Cornoviglio,  Beverino,  Ricco'  del  Golfo,
Follo, La Spezia, Vezzano Ligure, Arcola, Lerici, Ameglia.
   Provincia di Massa:
    comuni di Fosdinovo, Aulla, Podenzana.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo  dal confine sud della provincia di La Spezia, comuni di
Ortonovo localita' Dogana, con la provincia  di  Massa  la  linea  di
delimitazione  segue  il  confine provinciale e sale prima a nord-est
poi a nord circoscrivendo i comuni di Ortonovo  a  Castelnuovo  Magra
poi,  percorre  la  provinciale n. 446 che tocca la Foce del Cucco in
comune di Fosdinovo fino ad incrociare la mulattiera per Giucano alle
quote  485,  423  e  309; a Giucano prosegue, seguendo la mulattiera,
toccando gli abitati di La Capana e Case Ambrosini fino ad incontrare
il confine provinciale e prosegue seguendo questo confine e quello di
Santo Stefano Magra fino ad incontrare la statale della Cisa dove  si
interrompe.  Sempre sulla statale della Cisa riprende a quota 39 e da
questo punto sale fino all'altezza  della  passerella  sul  Magra  di
Stadano; quindi la linea di delimitazione segue il percorso del fiume
verso nord fino a quota 38 e sale per  la  mulattiera,  sempre  verso
nord  fino  a  localita'  Castello, passando per il sentiero sotto il
monte Cecchino e, sempre per mulattiera, fino a localita'  Laghi.  Da
qui, la delimitazione segue la mulattiera per le quote 422, 463 e 400
e raggiunge il confine regionale toccando Montebello di Cima  (comune
di  Bolano)  poi  seguendo  sempre la stessa mulattiera si toccano le
localita' Il Prato - Serra - Pianello e,  passando  a  nord  di  Casa
Toreni,   si   raggiunge  il  confine  regionale;  quindi  la  stessa
mulattiera rientra nella provincia di La Spezia, comune di Calice  al
Cornoviglio  toccando  le  frazioni  di  Pegui  e  Madrignano fino al
torrente  Usurana  seguendo  la  vecchia  mulattiera  che  da  Pegui,
Provedasco, Madrignano e Usurana arriva al torrente Usurana.
   Si  sale  quindi verso nord seguendo tale torrente fino a Ferdana,
poi la linea ridiscende il torrente e raggiunge il  confine  comunale
di  Beverino; successivamente, sempre seguendo tale confine, tocca la
localita' Oltre Vara fino ad innestarsi sull'Aurelia.
   Da  qui,  lungo  l'Aurelia,  scende  fino all'abitato di La Spezia
seguendo a nord la linea ferroviaria  Genova-Roma  fino  al  cimitero
urbano  seguendo  poi  la  ferrovia  del  porto  fino  alla  costa in
localita' Fossamastra.
   Superata  questa,  la linea di delimitazione segue la costa fino a
Punta Bianca e Bocca di Magra, poi seguendo  la  provinciale  n.  432
tocca  Romito Magra e prosegue fino ad incontrare l'Aurelia che segue
fino a Fornola, e poi segue la strada della Ripa fino a Bottagna e la
provinciale  fino  a Piana di Battolla proseguendo fino ad incontrare
la  mulattiera  che  scendendo  verso  sud  si  ricongiunge  con   la
provinciale  per  Ceparana  seguendo  la  stessa  provinciale fino ad
Albiano e Ponte di Caprigliola a quota 39. Si segue quindi la  strada
statale n. 62 che tocca S. Stefano Magra, Sarzana, riprende l'Aurelia
fino alla Dogana di Ortonovo chiudendo la perimetrazione.
   Nella  zona D.O.C. va inoltre inclusa una collinetta costituita da
terreni autoctoni di natura argillosa a spiccata  vocazione  viticola
in  comune di S. Stefano Magra a confine via Cisa e delimitata a nord
dal letto del fiume Magra, ad est dalla statale Cisa che  incrociando
a  sud-est  il  Fosso  Ricciali  lo segue fino ad incontrare Gora dei
Molini che la delimita da ovest fino a ricongiungersi  al  letto  del
fiume Magra.
   Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di coltura dei vigneti
destinati  alla  produzione  di  vini  a  denominazione  di   origine
controllata  "Colli  di Luni" devono essere quelle tradizionali della
zona  di  produzione  delimitata  nell'art.  3,  con  caratteristiche
collinari,  a  specifica  vocazione  viticola  e  con caratteristiche
pedoclimatiche omogenee.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono pertanto essere quelli generalmente usati e  comunque
atti  a  non  modificare  le caratteristiche peculiari dell'uva e del
vino.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
agli articoli 1 e 2 non deve essere superiore a q.li 100  per  ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
   In caso di coltura promiscua la resa non dovra' essere superiore a
3 kg/ceppo.
   A  detto  limite,  anche  in annate eccezionalmente favorevoli, la
resa dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle
uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite indicato.
   Le  regioni  Liguria  e  Toscana di concerto, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni  anno  prima
della vendemmia possono, in relazione all'andamento climatico ed alle
altre condizioni di coltivazione,  stabilire  un  limite  massimo  di
produzione  di  uve  per  ettaro  inferiore a quello fissato, dandone
immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini.
   Art.  5.  -  Le  uve  destinate alla vinificazione dovranno essere
sottoposte a preventiva cernita in modo  da  assicurare  al  vino  un
titolo  alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5 per il bianco,
di 11 per il Vermentino e per il rosso.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le  loro  peculiari
caratteristiche.
   Le  operazioni  di  vinificazione e di invecchiamento obbligatorio
devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di   produzione
delimitata  all'art.  3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni
tradizionali, e' consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate
nell'intero  territorio  dei  comuni anche soltanto in parte compresi
nella zona delimitata.
   E'  consentito  l'arricchimento  alle  condizioni  stabilite dalle
norme comunitarie e nazionali.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Tale resa dovra' essere mantenuta anche  nel  caso  di  arricchimento
cosi' come specificato nei commi precedenti.
   L'eventuale eccedenza di resa non avra' diritto alla D.O.C.
   Art.   6.  -  I  vini  di  cui  agli  articoli  1  e  2,  all'atto
dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
   "Colli di Luni" bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: delicato, gradevole;
    sapore: asciutto, armonico, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11;
    estratto secco netto minimo, 15 per mille;
    acidita' totale minima, 5 per mille.
   "Colli di Luni" vermentino:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: intenso, caratteristico, fruttato;
    sapore: asciutto, armonico, delicatamente mandorlato;
    titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,5;
    estratto secco netto minimo, 15 per mille;
    acidita' totale, 5 per mille.
   "Colli di Luni" rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: delicato, vinoso;
    sapore: asciutto, fine, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale: minimo 11,5;
    estratto secco netto minimo, 20 per mille;
    acidita' totale minima, 5 per mille.
   E'  in facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con
proprio decreto,  modificare  i  limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Art.  7.  -  Il  vino  "Colli  di Luni" rosso prodotto con uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore  a
12  e che sia immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico
non inferiore a 12,5 , e con un estratto secco netto  minimo  del  22
per  mille,  dopo  un  invecchiamento,  a  partire  dal  1   novembre
dell'anno di vendemmia, di almeno due anni  alle  condizioni  di  cui
all'art. 5, puo' portare in etichetta la menzione "Riserva".
   Art.  8. - E' vietato usare assieme alla denominazione di cui agli
articoli 1 e 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non  prevista  dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "superiore", "fine",
"scelto", "selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
   E'   consentito   altresi'   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  comuni,  frazioni,  aree,  tenute,  zone  e  localita'
comprese  nella  zona  delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui i vini cosi' qualificati sono
stati ottenuti.
   I  vini della denominazione di origine controllata "Colli di Luni"
debbono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti  di
vetro  di  capacita' non superiore a 5 litri e, per cio' che concerne
la presentazione, debbono essere consoni ai tradizionali caratteri di
un vino di pregio, con esclusione del tappo a corona.
   E' tuttavia ammesso il tappo a vite per le confezioni di capacita'
inferiori od uguali a 25 cl. e per le capacita' superiori a 100 cl.
   Per   tutte   le   tipologie  della  D.O.C.  "Colli  di  Luni"  e'
obbligatoria l'indicazione, in etichetta, dell'annata  di  produzione
delle uve.