IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  14,  comma 15, della legge 22 dicembre 1984, n. 887,
con il quale la Cassa depositi e prestiti  e'  stata  autorizzata  ad
accordare,    alle    societa'    concessionarie   dei   servizi   di
telecomunicazione ad uso pubblico, finanziamenti fino ad  un  importo
di 1.000 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991,
assistiti  dalla  garanzia  fidejussoria  della   STET   -   Societa'
finanziaria  telefonica  p.a.  e  finalizzati  alla realizzazione dei
programmi d'investimento nel settore delle telecomunicazioni;
  Visto  l'art.  13,  comma  26, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
quale ha disposto che i mutui di cui alla disposizione  sopra  citata
possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti,
anche con altri istituti di credito ed ha previsto che,  con  decreto
statale  nel  pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti
istituti di credito entro il limite massimo di 4 punti percentuali;
  Attesa la necessita' di provvedere in merito;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  finanziamenti  di  cui  all'art.  14,  comma  15, della legge 22
dicembre 1984,  n.  887,  possono  essere  contratti  dalle  societa'
concessionarie  dei  servizi  di  telecomunicazione  ad uso pubblico,
oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con gli Istituti di
credito  speciale e le Sezioni autonome per il finanziamento di opere
pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nel rispetto delle  norme
legislative e statutarie proprie di ciascun Istituto o Sezione.