IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 14, comma 15, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il quale la Cassa depositi e prestiti e' stata autorizzata ad accordare, alle societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, finanziamenti fino ad un importo di 1.000 miliardi annui per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991, assistiti dalla garanzia fidejussoria della STET - Societa' finanziaria telefonica p.a. e finalizzati alla realizzazione dei programmi d'investimento nel settore delle telecomunicazioni; Visto l'art. 13, comma 26, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale ha disposto che i mutui di cui alla disposizione sopra citata possono essere contratti, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con altri istituti di credito ed ha previsto che, con decreto statale nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con detti istituti di credito entro il limite massimo di 4 punti percentuali; Attesa la necessita' di provvedere in merito; Decreta: Art. 1. I finanziamenti di cui all'art. 14, comma 15, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, possono essere contratti dalle societa' concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, oltre che con la Cassa depositi e prestiti, anche con gli Istituti di credito speciale e le Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita', nel rispetto delle norme legislative e statutarie proprie di ciascun Istituto o Sezione.