IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Visto  il  decreto-legge  19  marzo  1988,  n.  85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159;
  Vista  la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della
regione Lombardia, nella quale vengono richiesti  L.  251.100.000.000
per   la  realizzazione  del  programma  di  opere  idrauliche  e  di
consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge
20 maggio 1988, n. 159;
  Vista  la  deliberazione  n.  33973 del 14 giugno 1988 della giunta
regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma;
  Vista la nota del 4 ottobre 1988 n. 804/seg. a firma dell'assessore
ai lavori  pubblici  della  regione  Lombardia  con  la  quale  viene
richiesto   il   finanziamento  per  quattro  progetti  di  opere  di
ripristino di danni causati dal maltempo del luglio  e  agosto  1987,
per  i  quali  e'  stato  attestato dalla autorita' regionale, con la
citata nota n. 1118/PPIR, il  nesso  di  causalita'  richiesto  dalla
legge;
  Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge  20  maggio  1988,  n.
159,  il  quale  prescrive  che  le  regioni  o  le province autonome
interessate devono altresi' illustrare le caratteristiche delle opere
e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione;
  Ritenuto  che,  ai  fini  di  tali  adempimenti,  appare necessario
disporre che la regione Lombardia invii al servizio  opere  pubbliche
di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori
di  ogni  singolo  intervento  nonche'  una  relazione  finale  sulla
conclusione di ognuno di essi;
  Ritenuto  altresi'  necessario  disporre,  agli stessi fini, che il
medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della  regione
interessata  in  ordine  ai propri controlli inerenti alla congruita'
dei prezzi previsti, alla retta gestione  degli  interventi  ed  alla
buona  esecuzione delle opere, esegua, se necessario, controlli sulla
gestione degli interventi  e  sull'esecuzione  delle  singole  opere,
avvalendosi,    eventualmente,   anche   della   collaborazione   del
provveditorato alle  opere  pubbliche  della  Lombardia,  e  provveda
altresi' alla collaborazione delle opere stesse;
  Considerata  la  necessita'  di  aderire  alla  citata richiesta di
finanziamento,  data  l'importanza  di  detti   interventi   per   la
salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e per il ripristino
della situazione anteriore  agli  eventi  alluvionali  del  luglio  e
agosto   1987,   soprassedendo,   momentaneamente,  al  finanziamento
richiesto per le opere di completamento e sistemazione relative  alle
gallerie  di  by-pass  del  lago  di Val Pola, in attesa di ulteriori
accertamenti di tecnici;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  assegnata  alla  regione Lombardia la somma di L. 6.800.000.000
per gli interventi di ripristino nei comuni indicati e per i relativi
importi:
   opere  di consolidamento del piano di valle della frana di Valpola
L. 4.750.000.000;
   isola di Fronda - opere di difesa arginale L. 600.000.000;
   Gera Lario - opere a lago L. 1.450.000.000.