IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Visto il decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159; Vista la nota n. 1118/PPIR del 21 giugno 1988 del presidente della regione Lombardia, nella quale vengono richiesti L. 251.100.000.000 per la realizzazione del programma di opere idrauliche e di consolidamento del suolo predisposto ai sensi dell'art. 2 della legge 20 maggio 1988, n. 159; Vista la deliberazione n. 33973 del 14 giugno 1988 della giunta regionale Lombardia con la quale si approvava il suddetto programma; Vista la nota del 4 ottobre 1988 n. 804/seg. a firma dell'assessore ai lavori pubblici della regione Lombardia con la quale viene richiesto il finanziamento per quattro progetti di opere di ripristino di danni causati dal maltempo del luglio e agosto 1987, per i quali e' stato attestato dalla autorita' regionale, con la citata nota n. 1118/PPIR, il nesso di causalita' richiesto dalla legge; Visto l'art. 5, comma 2, del citato decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159, il quale prescrive che le regioni o le province autonome interessate devono altresi' illustrare le caratteristiche delle opere e dei lavori e documentarne l'andamento e la conclusione; Ritenuto che, ai fini di tali adempimenti, appare necessario disporre che la regione Lombardia invii al servizio opere pubbliche di questo dipartimento periodiche relazioni sull'andamento dei lavori di ogni singolo intervento nonche' una relazione finale sulla conclusione di ognuno di essi; Ritenuto altresi' necessario disporre, agli stessi fini, che il medesimo servizio opere pubbliche, ferma la competenza della regione interessata in ordine ai propri controlli inerenti alla congruita' dei prezzi previsti, alla retta gestione degli interventi ed alla buona esecuzione delle opere, esegua, se necessario, controlli sulla gestione degli interventi e sull'esecuzione delle singole opere, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione del provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia, e provveda altresi' alla collaborazione delle opere stesse; Considerata la necessita' di aderire alla citata richiesta di finanziamento, data l'importanza di detti interventi per la salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e per il ripristino della situazione anteriore agli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987, soprassedendo, momentaneamente, al finanziamento richiesto per le opere di completamento e sistemazione relative alle gallerie di by-pass del lago di Val Pola, in attesa di ulteriori accertamenti di tecnici; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' assegnata alla regione Lombardia la somma di L. 6.800.000.000 per gli interventi di ripristino nei comuni indicati e per i relativi importi: opere di consolidamento del piano di valle della frana di Valpola L. 4.750.000.000; isola di Fronda - opere di difesa arginale L. 600.000.000; Gera Lario - opere a lago L. 1.450.000.000.