IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 540 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "informatica". Art. 541. - E' istituita la scuola di specializzazione in informatica presso l'Universita' di Pavia. La scuola ha il compito di formare figure professionali capaci di progettare, selezionare, provare e utilizzare prodotti informatici partendo da una comprensione dei principi teorici, strutturali e funzionali che li caratterizzano. La scuola rilascia il titolo di specialista in informatica. Art. 542. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno duecento ore di insegnamento ed almeno cento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di venticinque iscritti per ciascun anno di corso per un totale di cinquanta specializzandi. Art. 543. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali ed i dipartimenti di informatica sistemistica e di matematica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 544. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria, matematica, fisica, scienze dell'informazione, economia e commercio. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti. Art. 545. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: analisi combinatoria e algebra; analisi numerica; teoria dell'informazione; intelligenza artificiale. Due insegnamenti a scelta tra quelli opzionali. Corsi integrativi: linguaggi di programmazione; reti logiche e architetture degli elaboratori; calcolo delle probabilita' e teoria delle code. 2 Anno: compilatori e traduttori; programmazione di sistema; progetto di sistemi informatici; statistica. Tre insegnamenti a scelta tra quelli opzionali: linguaggi formali; microcalcolatori; progetto di algoritmi numerici e non numerici; progetto di reti logiche; strutture informative e basi di dati; teoria degli algoritmi e computabilita'; controllo ottimo; elaborazioni segnali ed immagini; gestione impianti di elaborazione; istruzione assistita dal calcolatore; linguaggi speciali; progettazione assistita dal calcolatore; progetto di sistemi operativi; progetto di un sistema di elaborazione; ricerca operativa; strumentazione industriale; telematica; tecniche e metodologie di programmazione; trasmissione di dati e reti di calcolatore; valutazione delle prestazioni di un sistema di elaborazione. Art. 546. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Su parere del consiglio della scuola verranno riconosciute attivita' inerenti alla specializzazione svolta presso enti pubblici o privati anche nell'ambito di convenzioni specifiche. Art. 547. - Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacita' operative nell'informatica. Art. 548. - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1 settembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1988 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 342