IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162,  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Gli   articoli   da   1260   a   1277   relativi   alla  scuola  di
specializzazione   in   infrastrutture    aeronautiche    che    muta
denominazione   in   infrastrutture  terminali  di  trasporto  aereo,
marittimo, terrestre, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi:
             Scuola di specializzazione in infrastrutture
          terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre
  Art.  1260.  -  La  scuola  di  specializzazione  in infrastrutture
aeronautiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile  1968,  n.  720,  modificato  con decreto del Presidente della
Repubblica  15  ottobre  1969,  n.  162,  ed  alle  attuali  esigenze
professionali,  assume la denominazione di scuola di specializzazione
in infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre.
La   scuola   ha  il  compito  di  formare  competenze  professionali
specifiche nel campo  della  progettazione,  costruzione  e  gestione
delle   infrastrutture   terminali  di  trasporto  aereo,  marittimo,
terrestre.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di specialista in progettazione e
gestione delle infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo
e terrestre.
  Art.  1261.  -  La  scuola  ha  la durata di due anni. Ciascun anno
prevede quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di  attivita'
pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili,
la scuola e' in grado di accettare  il  numero  massimo  di  iscritti
determinato  in  quindici per ciascun anno di corso, per un totale di
trenta specializzandi.
  Art.  1262.  -  Ai  sensi  della  normativa  generale  concorre  al
funzionamento della scuola la facolta' di ingegneria.
  Art.  1263.  -  Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione
alla scuola i laureati in ingegneria.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
le  universita' straniere, e che sia equipollente, ai sensi dell'art.
332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli  richiesti  nei
commi  precedenti. Il consiglio dei docenti della scuola promuovera',
a richiesta di enti pubblici per l'aggiornamento professionale  degli
addetti ai servizi tecnici da essi dipendenti, l'istituzione di corsi
di  perfezionamento  su  tematiche  attinenti  la  progettazione,  la
costruzione e la gestione delle infrastrutture terminali di trasposto
aereo,  marittimo,  terrestre  avvalendosi  anche   di   insegnamenti
istituiti presso la scuola.
  Tali   corsi  di  perfezionamento  si  adegueranno  alle  normative
previste al titolo 4  del decreto del Presidente della Repubblica  n.
162/82.
  Art. 1264. - Gli insegnamenti ufficiali impartiti nel biennio nella
scuola sono i seguenti:
  1  Anno:
    1) elememti applicativi di analisi dei sistemi;
    2) metodi probabilistici di progettazione;
    3) metodi sistemistici di progettazione;
    4) elementi applicativi di economia e gestione dei trasporti;
    5)  terminali  di  trasporto:  elementi  costitutivi  ed  aspetti
funzionali;
    6) progettazione strutturale;
    7) fondazioni speciali;
    8)  progettazione  e  costruzione  delle  aree di movimentazione:
strade, piste e piazzali.
 2  Anno:
    9) impianti tecnici nei terminali;
   10) pianificazione dei terminali;
   11) aerotecnica applicata alle infrastrutture;
   12) costruzioni edili per i terminali;
   13) parcheggi;
   14) costruzioni marittime portuali;
   15) regolazione e controllo del traffico;
   16) progettazione delle grandi strutture;
   17) tecniche e normative per la gestione dei lavori.
  Gli  insegnamenti  afferiscono  tutti  alla facolta' di ingegneria,
senza preclusione di apporti  alla  didattica  di  docenti  di  altre
facolta'.
  Art.  1265.  -  All'inizio  di  ciascun  corso  gli  specializzandi
dovranno  concordare  con  il  consiglio  della  scuola   l'attivita'
sperimentale  di  laboratorio  che  sara' svolta sotto la guida di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extrauniversitari.
  Art. 1266. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo  1982,  n.
162.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 1  settembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1988
Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 371