IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 1260 a 1277 relativi alla scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche che muta denominazione in infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre, sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre Art. 1260. - La scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 720, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 162, ed alle attuali esigenze professionali, assume la denominazione di scuola di specializzazione in infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre. La scuola ha il compito di formare competenze professionali specifiche nel campo della progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo, terrestre. La scuola rilascia il titolo di specialista in progettazione e gestione delle infrastrutture terminali di trasporto aereo, marittimo e terrestre. Art. 1261. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede quattrocento ore di insegnamento e duecento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi. Art. 1262. - Ai sensi della normativa generale concorre al funzionamento della scuola la facolta' di ingegneria. Art. 1263. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in ingegneria. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso le universita' straniere, e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei commi precedenti. Il consiglio dei docenti della scuola promuovera', a richiesta di enti pubblici per l'aggiornamento professionale degli addetti ai servizi tecnici da essi dipendenti, l'istituzione di corsi di perfezionamento su tematiche attinenti la progettazione, la costruzione e la gestione delle infrastrutture terminali di trasposto aereo, marittimo, terrestre avvalendosi anche di insegnamenti istituiti presso la scuola. Tali corsi di perfezionamento si adegueranno alle normative previste al titolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82. Art. 1264. - Gli insegnamenti ufficiali impartiti nel biennio nella scuola sono i seguenti: 1 Anno: 1) elememti applicativi di analisi dei sistemi; 2) metodi probabilistici di progettazione; 3) metodi sistemistici di progettazione; 4) elementi applicativi di economia e gestione dei trasporti; 5) terminali di trasporto: elementi costitutivi ed aspetti funzionali; 6) progettazione strutturale; 7) fondazioni speciali; 8) progettazione e costruzione delle aree di movimentazione: strade, piste e piazzali. 2 Anno: 9) impianti tecnici nei terminali; 10) pianificazione dei terminali; 11) aerotecnica applicata alle infrastrutture; 12) costruzioni edili per i terminali; 13) parcheggi; 14) costruzioni marittime portuali; 15) regolazione e controllo del traffico; 16) progettazione delle grandi strutture; 17) tecniche e normative per la gestione dei lavori. Gli insegnamenti afferiscono tutti alla facolta' di ingegneria, senza preclusione di apporti alla didattica di docenti di altre facolta'. Art. 1265. - All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 1266. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1 settembre 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1988 Registro n. 70 Istruzione, foglio n. 371