IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi; Visto in particolare il relativo art. 10, che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanita', quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone la immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura; Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse; Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1987 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui e' consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie; Viste le ulteriori comunicazioni fornite dai Paesi esteri esportatori in ordine alla idoneita' igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone acquee di provenienza; Decreta: Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali e' consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto - con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali e' stata da essi ufficialmente attestata l'idoneita' igienico-sanitaria - le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine ed i periodi dell'anno in cui e' consentita la importazione di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1987, e' cosi' integrato: Albania: area marina: zona situata a km 3 a sud del delta del fiume Buna fino a Rana e Hedhur; specie molluschi: Mytilus Galloprovincialis, Tapes Decussatus, Donax Trunculus; area marina: zona situata tra Bishti i Palles e Kepi i Rodonit; specie molluschi: Mytilus Galloprovincialis, Tapes decussatus, Donax Trunculus; area marina: zona situata tra Spille e Shkumbin; specie molluschi: Mytilus Galloprovincialis, Tapes Decussatus, Donax Trunculus; area marina: zona situata tra Karavasta e Tre Port; specie molluschi: Mytilus Galloprovincialis, Tapes Decussatus, Donax Trunculus; periodo di importazione: da gennaio a dicembre. Danimarca: area marina: Limfjorden; zone marine: Kaas Bredning - Lavbjerg Bredning; specie molluschi: Mytilus Edulis; area marina: Juvre Dyb; specie molluschi Mytilus Edulis; area marina: Mariager Fjord; specie molluschi: Mytilus Edulis. Groenlandia: aree marine: Lille Narsaq - Kobberfjorden Munding; specie molluschi: Mytilus Edulis; periodo di importazione: da gennaio a dicembre. Tunisia: area marina: zona compresa tra Gabes e Zarzis; parchi di stabulazione: Ajim/Djerba, Mahres/Sfax, Sidi Daoud, Zarat Gabes; specie molluschi: Tapes Decussatus; periodo di importazione: da ottobre a maggio. Roma, addi' 6 dicembre 1988 p. Il Ministro: MARINUCCI