IL MINISTRO DELLLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 6, lettera a), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista l'ordinanza ministeriale 9 novembre 1981, e successive modificazioni, concernente le norme sanitarie per l'importazione di conigli vivi dall'estero ai fini della prevenzione delle malattie contagiose della specie; Considerato che la malattia emorragica dei conigli e' presente in numerosi Paesi e che la predetta malattia necessita di ulteriori approfondimenti epidemiologici, patogenetici e diagnostici; Ritenuto necessario ed urgente adottare misure di polizia veterinaria per impedire la ulteriore diffusione della malattia emorragica dei conigli nel territorio nazionale; Ordina: Art. 1. E' vietata l'importazione nel territorio della Repubblica italiana di conigli vivi e lepri d'allevamento (riproduzione o produzione della carne), da macello o da ripopolamento di riserve di caccia o per qualsiasi altro scopo.