IL MINISTRO DELLLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti  gli  articoli  6,  lettera  a), e 32 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  concernente  l'istituzione  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  9  novembre  1981,  e  successive
modificazioni, concernente le norme sanitarie per  l'importazione  di
conigli  vivi  dall'estero  ai  fini della prevenzione delle malattie
contagiose della specie;
  Considerato  che  la malattia emorragica dei conigli e' presente in
numerosi Paesi e che la  predetta  malattia  necessita  di  ulteriori
approfondimenti epidemiologici, patogenetici e diagnostici;
  Ritenuto   necessario   ed   urgente  adottare  misure  di  polizia
veterinaria per  impedire  la  ulteriore  diffusione  della  malattia
emorragica dei conigli nel territorio nazionale;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  vietata l'importazione nel territorio della Repubblica italiana
di conigli vivi e  lepri  d'allevamento  (riproduzione  o  produzione
della  carne),  da  macello o da ripopolamento di riserve di caccia o
per qualsiasi altro scopo.