IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n.  844,
e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
   Visto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
   Visto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto  il decreto del Presidente della Reubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico
31  agosto  1933,  n.  1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni
degli organi accademici dell'Universita' degli  studi  di  Brescia  e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Brescia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Nell'art.  143  concernente  le  scuole  dirette  a  fini speciali,
istituite presso l'Universita' di Brescia e' inserita la  scuola  per
tecnici di laboratorio biomedico.
  Dopo  l'art.  153  sono  inseriti  la  denominazione e gli articoli
relativi alla nuova scuola diretta a fini  speciali  per  tecnici  di
laboratorio biomedico come segue.
                    Scuola diretta a fini speciali
                 di tecnico di laboratorio biomedico
  Art.  154.  -  E'  istituita  la  scuola diretta a fini speciali di
tecnico di laboratorio biomedico presso l'Universita' degli studi  di
Brescia.
  La  scuola  ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di
conoscenze scientifiche di base e di conoscenze  specifiche  tali  da
consentire    un'attivita'    sia    in    laboratori   di   indagine
scientifico-sperimentale    che    in    laboratori    di     analisi
chimico-cliniche microbiologiche e di patologia clinica.
  La  scuola rilascia il titolo di tecnico di laboratorio biomedico e
si articola negli indirizzi di:
   a) chimica clinica e tossicologia;
   b) microbiologia e virologia;
   c) patologia clinica ed ematologia;
   d) genetica medica;
   e) citoistopatologia e anatomia patologica.
  Art.  155.  -  La  scuola  ha  la  durata  di  tre  anni  e  non e'
suscettibile di abbreviazioni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  400  ore  di  insegnamento  e di
attivita' pratiche guidate (tirocinio  professionale)  queste  ultime
per almeno il 50% delle ore previste.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in
grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti
per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta studenti.
  Art. 156. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia secondo le norme di legge vigenti.
  Art.  157.  -  Gli  studenti  sono tenuti a frequentare un corso di
inglese  scientifico;  l'esame  relativo,   da   svolgersi   mediante
colloquio  e  traduzione di testi scientifici, sara' effettuato entro
il primo biennio.
  Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   a) primo semestre:
    fisica*;
    statistica medica*;
    chimica e propedeutica biochimica;
    anatomia e istologia*;
    biologia generale;
    chimica biologica;
   b) secondo semestre:
    microbiologia e microbiologia clinica*;
    fisiologia umana*;
    tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
    organizzazione di laboratorio;
    norme di sicurezza in laboratorio*;
    strumentazione di laboratorio.
 2› Anno:
   patologia e fisiopatologia generale*;
   tecniche  di  analisi  microbiologiche, virologiche, micologiche e
parassitologiche;
   tecniche ematologiche;
   tecniche di citopatologia ed istopatologia;
   tecniche di patologia clinica;
   tecniche di colture in vitro.
 3› Anno - Indirizzo di chimica clinica e tossicologica:
   chimica e biochimica clinica;
   enzimologia;
   tossicologia.
 3› Anno - Indirizzo di microbiologia e virologia:
   microbiologia;
   virologia;
   micologia;
   parassitologia.
 3› Anno - Indirizzo di patologia clinica - ematologia:
   patologia clinica;
   patologia molecolare*;
   immunoematologia;
   ematologia.
 3› Anno - Indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:
   tecniche di diagnostica citopatologica;
   tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
   tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
   tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.
 3› Anno - Indirizzo genetica medica:
   patologia molecolare*;
   genetica medica;
   citogenetica;
   immunogenetica.
   Gli  insegnamenti  con  * sono di regola mutuabili da altre scuole
dirette a fini speciali.
  Art.  158.  - Durante i tre anni di corso e' richiesta la frequenza
nei seguenti laboratori:
   laboratorio di ormonologia e tossicologia - 3› Laboratorio analisi
- Spedali civili;
   laboratorio  di  anatomia  e  istologia patologica - 2› Servizio -
Spedali civili;
   laboratorio  di  microbiologia  e  virologia  -  Spedali civili di
Brescia;
   laboratorio  di  analisi  chimico  cliniche  -  Spedali  civili di
Brescia;
   laboratorio di immunologia (Spedali civili di Brescia);
   laboratori  della  unita'  operativa predipartimentale di "scienze
biomediche di base" afferenti alle sezioni di:
    anatomia e istologia;
    biologia e genetica;
    chimica biologica e biochimica clinica;
    farmacologia e tossicologia;
    fisiologia e biometria;
    patologia generale e molecolare.
  La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera
del consiglio della scuola, tale da assicurare ad  ogni  studente  un
adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione, che consenta allo studente  ed  al  consiglio  stesso  il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  "Lo  studente  ha  facolta'  di  ripetere  il  tirocinio in caso di
valutazione negativa".
  "All'esame  di  diploma,  lo  studente  viene ammesso solo se abbia
frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto
un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.
  L'esame   di  diploma  e'  sostenuto  davanti  ad  una  commissione
presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.
  La   commissione   e'   costituita   secondo   le   vigenti   norme
universitarie.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta su  un  argomento  di  natura  teorico-applicativa  assegnato
almeno sei mesi prima della data dell'esame".
  Il  presente  decreto,  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 settembre 1988
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1988
Registro n. 69 Istruzione, foglio n. 368