IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 10 marzo 1988 e 22 giugno 1988, con le quali l'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana e la relativa riassicurazione allo scopo di assorbire il complesso aziendale della rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie, con sede in Milano; Vista altresi' la richiesta de L'Abeille vita S.p.a. di poter adottare le stesse tariffe nonche' le condizioni generali e particolari di polizza gia' approvate per la predetta rappresentanza; Vista la lettera in data 27 luglio 1988, n. 822385, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988; Considerato che al fine di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' la Abeille Paix s.a. d'Assurance sur la Vie che detiene il pacchetto azionario di maggioranza de L'Abeille vita S.p.a., si e' impegnata, nel primo quinquennio di attivita', a non procedere ad alcuna alienazione del predetto pacchetto azionario; Decreta: Art. 1. L'Abeille vita S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.