IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data 10 marzo 1988 e 22 giugno 1988, con le
quali  l'Abeille  vita  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  ha   chiesto
l'autorizzazione  ad  esercitare, nel territorio della Repubblica, le
assicurazioni  sulla  durata  della  vita   umana   e   la   relativa
riassicurazione  allo scopo di assorbire il complesso aziendale della
rappresentanza generale per l'Italia della Abeille Paix Vie, con sede
in Milano;
  Vista  altresi'  la  richiesta  de  L'Abeille  vita S.p.a. di poter
adottare  le  stesse  tariffe  nonche'  le  condizioni   generali   e
particolari di polizza gia' approvate per la predetta rappresentanza;
  Vista  la  lettera  in data 27 luglio 1988, n. 822385, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato  il  proprio  parere
favorevole sulla domanda di  autorizzazione  presentata  dall'impresa
anzidetta;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;
  Sentito  il  parere  espresso  dalla  commissione consultiva per le
assicurazioni private nella riunione del 23 novembre 1988;
  Considerato  che  al  fine di garantire la effettiva attuazione del
programma di attivita' la Abeille Paix s.a. d'Assurance  sur  la  Vie
che  detiene  il pacchetto azionario di maggioranza de L'Abeille vita
S.p.a., si e' impegnata, nel primo quinquennio di  attivita',  a  non
procedere ad alcuna alienazione del predetto pacchetto azionario;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'Abeille  vita  S.p.a.,  con  sede  in  Milano,  e' autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, l'attivita'  assicurativa
e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita
umana, di cui al punto  A)  della  tabella  allegata  alla  legge  22
ottobre 1986, n. 742.