IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 268 della legge dei lavori pubblici, allegato F alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, ora art. 111 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447; Visti gli articoli 18, 19, 20 e 21, titolo III "Accettazione, impiego e conservazione del materiale" di cui al regolamento ministeriale 31 ottobre 1873, n. 1678, serie II, per la polizia, sicurezza e regolarita' delle strade ferrate; Visti gli articoli 1, 2, 4 e 9 dell'appendice al regolamento di polizia ferroviaria relativa alla trazione elettrica dei convogli, approvati con regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4; Viste le istruzioni e norme approvate con decreto ministeriale 24 gennaio 1899, n. 1240 A per l'applicazione della suddetta appendice al regolamento di polizia ferroviaria; Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1906, n. 1345, sulla trazione elettrica; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1938 sulle automotrici termiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; Ritenuto necessario modificare le disposizioni contenute nel capo II, art. 6, del predetto decreto ministeriale 2 maggio 1906 e nell'art. 1 del predetto decreto ministeriale 12 gennaio 1938 in materia di partecipazione di funzionari della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle verifiche e prove periodiche da effettuare sui rotabili ferroviari in attesa che vengano emanate le nuove norme regolamentari, previste in particolare dall'art. 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, in sostituzione di quelle citate nelle premesse; Sentita la commissione interministeriale di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221; Decreta: Art. 1. Il testo dell'art. 6 del capo II - Visite e prove dei locomotori elettrici, del decreto ministeriale 2 maggio 1906, n. 1345, e' sostituito dal seguente: "Ogni locomotore elettrico od elettromotrice in servizio nelle ferrovie concesse od in gestione governativa, comprese le ferrovie metropolitane, deve essere annualmente assoggettato, da parte di una commissione costituita da un funzionario tecnico governativo e da un ingegnere incaricato dall'azienda esercente, a visite e prove aventi particolarmente per oggetto: a) di accertare le condizioni normali di isolamento delle varie parti elettriche; b) di verificare la permanenza delle condizioni necessarie per la incolumita' delle persone; c) di riconoscere il funzionamento normale di tutte le parti elettriche, comprese quelle che funzionano soltanto in casi speciali (quali gli scaricatori, gli interruttori, le valvole fusibili); d) di rilevare il funzionamento normale di tutte le parti meccaniche, compresi gli apparecchi di frenatura; e) di rendersi conto dello stato di manutenzione del locomotore o dell'automotrice elettrica; f) di verificare la regolarita' dei serbatoi d'aria compressa facenti parte dei sistemi di frenatura, applicando le norme in vigore per il materiale mobile ferroviario. Almeno ogni tre anni, e comunque nei casi previsti dal successivo art. 7, della commissione di cui al precedente comma dovra' far parte un ingegnere governativo".