IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art.  268 della legge dei lavori pubblici, allegato F alla
legge 20 marzo 1865, n. 2248, ora art.  111  del  testo  unico  delle
disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata,
le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio
decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
  Visti  gli  articoli  18,  19,  20  e 21, titolo III "Accettazione,
impiego  e  conservazione  del  materiale"  di  cui  al   regolamento
ministeriale  31  ottobre  1873,  n.  1678, serie II, per la polizia,
sicurezza e regolarita' delle strade ferrate;
  Visti  gli  articoli  1,  2, 4 e 9 dell'appendice al regolamento di
polizia ferroviaria relativa alla trazione  elettrica  dei  convogli,
approvati con regio decreto 8 gennaio 1899, n. 4;
  Viste  le  istruzioni e norme approvate con decreto ministeriale 24
gennaio 1899, n. 1240 A per l'applicazione della  suddetta  appendice
al regolamento di polizia ferroviaria;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  maggio  1906,  n.  1345, sulla
trazione elettrica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 gennaio 1938 sulle automotrici
termiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753;
  Ritenuto  necessario  modificare le disposizioni contenute nel capo
II, art. 6,  del  predetto  decreto  ministeriale  2  maggio  1906  e
nell'art.  1  del  predetto  decreto  ministeriale 12 gennaio 1938 in
materia di partecipazione  di  funzionari  della  Direzione  generale
della  motorizzazione  civile  e  dei  trasporti  in concessione alle
verifiche e prove periodiche da effettuare sui rotabili ferroviari in
attesa  che vengano emanate le nuove norme regolamentari, previste in
particolare dall'art. 100 del citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  753/1980,  in  sostituzione  di  quelle  citate nelle
premesse;
  Sentita  la  commissione interministeriale di cui all'art. 10 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  testo  dell'art.  6 del capo II - Visite e prove dei locomotori
elettrici, del decreto  ministeriale  2  maggio  1906,  n.  1345,  e'
sostituito dal seguente:
  "Ogni  locomotore  elettrico  od  elettromotrice  in servizio nelle
ferrovie concesse od in gestione governativa,  comprese  le  ferrovie
metropolitane,  deve essere annualmente assoggettato, da parte di una
commissione costituita da un funzionario tecnico governativo e da  un
ingegnere  incaricato dall'azienda esercente, a visite e prove aventi
particolarmente per oggetto:
    a)  di  accertare le condizioni normali di isolamento delle varie
parti elettriche;
    b) di verificare la permanenza delle condizioni necessarie per la
incolumita' delle persone;
    c)  di  riconoscere  il  funzionamento  normale di tutte le parti
elettriche, comprese quelle che funzionano soltanto in casi  speciali
(quali gli scaricatori, gli interruttori, le valvole fusibili);
    d)  di  rilevare  il  funzionamento  normale  di  tutte  le parti
meccaniche, compresi gli apparecchi di frenatura;
    e) di rendersi conto dello stato di manutenzione del locomotore o
dell'automotrice elettrica;
    f)  di  verificare  la  regolarita' dei serbatoi d'aria compressa
facenti parte dei sistemi di frenatura, applicando le norme in vigore
per il materiale mobile ferroviario.
  Almeno  ogni  tre anni, e comunque nei casi previsti dal successivo
art. 7, della commissione di cui al precedente comma dovra' far parte
un ingegnere governativo".