LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facolta' di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13; Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attivita' dei comitati provinciali prezzi e' delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo; Vista la disposizione dell'art. 17, punto 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Visto il punto 2 del richiamato articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ai sensi del quale i provvedimenti adottati dai comitati provinciali prezzi in violazione delle disposizioni di legge o delle direttive emanate da questo Comitato possono essere sospesi in via di urgenza e successivamente annullati; Vista la legge 16 marzo 1988, n. 88; Viste le direttive del comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 9 dicembre 1988; Ritenuto di dover intervenire nella procedura della determinazione del prezzo del latte alimentare in relazione alla particolare congiuntura attraversata dal mercato di questo prodotto; Considerata l'urgenza; Delibera: Le direttive del Comitato interministeriale dei prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi emanate in data 9 dicembre 1988, sono integrate come segue: I comitati provinciali prezzi dovranno deliberare su eventuali richieste di deroga, prevista al punto 2 del provvedimento CIP n. 17/1988 del 9 dicembre 1988, sull'aumento del prezzo del latte, entro quindici giorni dalla data della loro presentazione. Roma, addi' 21 dicembre 1988 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta BATTAGLIA