L'ASSESSORE
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
                     E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637,  recante  norme  di  attuazione  dello  statuto  della   regione
siciliana  in materia di tutela del paesaggio e di antichita' e belle
arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato  con  decreto
del Presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70;
  Visto  l'art.  31  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3
dicembre 1975, n. 805;
  Vista la legge regionale 1› agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto  il  regolamento  di esecuzione della predetta legge n. 1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Esaminato  il  verbale  n.  49 redatto nella seduta del 25 novembre
1986, nella quale la commissione  provinciale  per  la  tutela  delle
bellezze  naturali  e  panoramiche  di  Catania,  costituita  a norma
dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica  3  dicembre
1975,  n.  805,  ha  proposto  di  sottoporre a vincolo paesaggistico
l'area sita tra la via Dafnica e la via Imera nel comune di Acireale,
confinante a nord-ovest con via Imera e terreno di altra ditta, a est
con terreno di altra ditta, a sud con via Dafnica e terreno di  altra
ditta, e insistente sulle particelle 94, 95, 197, 198, 202, 210, 211,
222, 223, 224, 225 e 3988 dei fogli di mappa n.  60  e  n.  61/D  del
comune di Acireale;
  Accertato  che  il  predetto  verbale n. 49 del 25 novembre 1986 e'
stato  pubblicato  nell'albo  pretorio  del  comune  di  Acireale   e
depositato  nella  segreteria  del  comune  stesso, per il periodo di
tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939;
  Rilevato  che  l'area sottoposta a vincolo presenta caratteristiche
di valore estetico e tradizionale che si sposano  con  l'ambiente  ad
esso   circostante  nel  quadro  estetico  e  formale  della  cultura
architettonica del passato, la cui immagine, ormai  storicizzata,  e'
apprezzabile e recepibile da punti di vista pubblici;
  Rilevato  che  l'area,  tipicizzata  sul  piano regolatore generale
vigente nel comune di Acireale come  zona  territoriale  omogenea  di
tipo B1, e' contigua al centro storico di Acireale;
  Considerato  che, mentre da un lato si vanno definendo le regole di
recupero e  valorizzazione  del  centro  storico,  dall'altro  appare
indispensabile,  nel  pubblico  interesse,  evitare  che,  per quelle
modificazioni dello stato  dei  luoghi  relative  ad  aree  poste  ad
immediato  contatto  con  esso,  si verifichino insediamenti i quali,
ancorche' ammessi dal vigente strumento urbanistico, possano  con  la
loro   mole   recare   pregiudizio   e   compromissione  all'ambiente
caratteristico e tradizionale del centro storico;
  Considerato,   ancora,  che  fatti  di  trasformazione  del  centro
cittadino,  attuati  con  interventi   di   sostituzione   realizzati
all'interno  della  predetta  zona  B1, a margine del centro storico,
possono determinare la effettiva compromissione di  valori  culturali
legati all'omogeneita' di tessuti di edilizia urbana di grande decoro
e tradizione architettonica;
  Constatato che, in particolare, l'area compresa tra via Imera e via
Dafnica e'  soggetta  alla  concessione  di  incombenti  insediamenti
edilizi, soprattutto per la loro altezza, che verrebbero a profilarsi
come elementi di rilevante emergenza rispetto al tessuto edilizio del
centro storico contenuto entro ambiti di piu' modeste proporzioni;
  Considerato  che la maggiore sensibilita' dell'attuale fase storica
nei riguardi della conservazione di una immagine  storicizzata  della
citta'  impone  il  ricorso  agli  strumenti  che  la  legge  pone  a
disposizione della pubblica amministrazione per la  salvaguardia  dei
valori ambientali;
  Vista  la  nota n. 76669/Gruppo 8› del 23 giugno 1988, con la quale
l'assessore regionale del  turismo,  comunicazioni  e  trasporti,  ai
sensi  e  per gli effetti del terzo comma dell'art. 13 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole  all'imposizione  del
vincolo di cui trattasi;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di  sottoporre  a
vincolo  paesistico l'area sita tra la via Dafnica e la via Imera nel
comume di Acireale, in conformita' della  proposta  del  25  novembre
1986  della  commissione  provinciale  di Catania per la tutela delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Rilevato  che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo
per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,  degli
immobili,  ricadenti  nel  territorio  vincolato,  di presentare alla
competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per  la
preventiva  approvazione,  qualsiasi  progetto  di  opere che possano
modificare l'aspetto esteriore del territorio stesso;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni espresse in premessa, l'area tra la via Dafnica
e la via Imera  del  comune  di  Acireale,  descritta  come  sopra  e
delimitata  in  celeste  nella  planimetria allegata, che forma parte
integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole  interesse
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497 e  dell'art.  9,  numeri  4  e  5,  del
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357.