L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70; Visto l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Esaminato il verbale n. 49 redatto nella seduta del 25 novembre 1986, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Catania, costituita a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico l'area sita tra la via Dafnica e la via Imera nel comune di Acireale, confinante a nord-ovest con via Imera e terreno di altra ditta, a est con terreno di altra ditta, a sud con via Dafnica e terreno di altra ditta, e insistente sulle particelle 94, 95, 197, 198, 202, 210, 211, 222, 223, 224, 225 e 3988 dei fogli di mappa n. 60 e n. 61/D del comune di Acireale; Accertato che il predetto verbale n. 49 del 25 novembre 1986 e' stato pubblicato nell'albo pretorio del comune di Acireale e depositato nella segreteria del comune stesso, per il periodo di tempo prescritto dalla legge n. 1497/1939; Rilevato che l'area sottoposta a vincolo presenta caratteristiche di valore estetico e tradizionale che si sposano con l'ambiente ad esso circostante nel quadro estetico e formale della cultura architettonica del passato, la cui immagine, ormai storicizzata, e' apprezzabile e recepibile da punti di vista pubblici; Rilevato che l'area, tipicizzata sul piano regolatore generale vigente nel comune di Acireale come zona territoriale omogenea di tipo B1, e' contigua al centro storico di Acireale; Considerato che, mentre da un lato si vanno definendo le regole di recupero e valorizzazione del centro storico, dall'altro appare indispensabile, nel pubblico interesse, evitare che, per quelle modificazioni dello stato dei luoghi relative ad aree poste ad immediato contatto con esso, si verifichino insediamenti i quali, ancorche' ammessi dal vigente strumento urbanistico, possano con la loro mole recare pregiudizio e compromissione all'ambiente caratteristico e tradizionale del centro storico; Considerato, ancora, che fatti di trasformazione del centro cittadino, attuati con interventi di sostituzione realizzati all'interno della predetta zona B1, a margine del centro storico, possono determinare la effettiva compromissione di valori culturali legati all'omogeneita' di tessuti di edilizia urbana di grande decoro e tradizione architettonica; Constatato che, in particolare, l'area compresa tra via Imera e via Dafnica e' soggetta alla concessione di incombenti insediamenti edilizi, soprattutto per la loro altezza, che verrebbero a profilarsi come elementi di rilevante emergenza rispetto al tessuto edilizio del centro storico contenuto entro ambiti di piu' modeste proporzioni; Considerato che la maggiore sensibilita' dell'attuale fase storica nei riguardi della conservazione di una immagine storicizzata della citta' impone il ricorso agli strumenti che la legge pone a disposizione della pubblica amministrazione per la salvaguardia dei valori ambientali; Vista la nota n. 76669/Gruppo 8 del 23 giugno 1988, con la quale l'assessore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 13 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, esprime parere favorevole all'imposizione del vincolo di cui trattasi; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono l'opportunita' di sottoporre a vincolo paesistico l'area sita tra la via Dafnica e la via Imera nel comume di Acireale, in conformita' della proposta del 25 novembre 1986 della commissione provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili, ricadenti nel territorio vincolato, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore del territorio stesso; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area tra la via Dafnica e la via Imera del comune di Acireale, descritta come sopra e delimitata in celeste nella planimetria allegata, che forma parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.