IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attivita' di minima importanza e per le attivita' soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonche' per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze puo' stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi gornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalita' necessarie ad assicurarne l'applicazione; Avuto riguardo alla minima importanza delle attivita' concernenti l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento contemplati dal n. 6 della tariffa allegata al surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 e considerate altresi' le particolari caratteristiche di funzionamento degli apparecchi in questione; Visto il proprio decreto del 3 marzo 1982 - sostitutivo dei precedenti decreti del 6 luglio 1973 e del 2 settembre 1976 - con il quale sono stati fissati, per le attivita' di cui si tratta, gli imponibili forfettari medi, ai fini dell'applicazione dell'imposta sugli spettacoli; Ravvisata l'opportunita' di sostituire la disciplina di cui al richiamato decreto del 3 marzo 1982, onde adeguare, tra l'altro, ai mutati valori monetari la base d'imposizione dei tributi sugli spettacoli; Decreta: Il decreto ministeriale 3 marzo 1982 e relativa regolamentazione e' sostituito dal presente decreto e dall'allegata regolamentazione, che forma parte integrante dello stesso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, addi' 12 dicembre 1988 Il Ministro: COLOMBO