IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone
che il decreto del Ministro  delle  finanze,  con  il  quale  vengono
fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1› novembre 1973, n. 762 -
le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi  indicati
nell'art.   2   della   medesima  legge,  introdotti  nel  territorio
extra-doganale di Livigno, abbia validita' annuale;
  Visto  l'art. 3, lettera A), della citata legge n. 762/1973, con il
quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da  applicare
sulla benzina e da ultimo l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29  ottobre  1987,
n.  440,  con il quale la misura stessa e' stata elevata in L. 250 al
litro, con effetto dal 1› giugno 1987;
  Considerato:
   che  il  comune  di  Livigno,  con  deliberazione  n.  499  del 20
settembre 1988, approvata dalla sezione provinciale di  controllo  di
Sondrio  il  10  ottobre  1988,  ha espresso, fra l'altro, il proprio
parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato
art.  2 della legge 1› novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo
art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;
   che  il  comitato  provinciale  dei prezzi di Sondrio, con nota n.
107/CPP del 24 ottobre 1988, ha fatto pervenire la tabella dei valori
medi  degli  oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e
degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge
n.  762/1973,  ai  quali  deve  essere riferita la percentuale di cui
all'art. 3, lettera b), della medesima legge;
   che  occorre  provvedere  alla  determinazione  della  misura  del
diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1›  novembre  1973,
n. 762, da valere per l'anno 1989;
  Ritenuto:
   che,  in applicazione delle disposizioni contenute nei gia' citati
art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 14 della legge n. 440 del 1987,
si  ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante
sulla benzina in L. 250 al litro; si ritiene opportuno confermare  in
L.  1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto
speciale indicate nel decreto ministeriale del 23 dicembre 1987;
   che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi
i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente  citato  decreto
ministeriale del 23 dicembre 1987:
 
  1) Olio combustibile fluido:
    a) superiore a 3› E  . . . . . . . . . . . . . . L. 1.730 al q.le
    b) fino a 5› E   . . . . . . . . . . . . . . . . "  1.351 a hl
  2) Olio semifluido e denso:
    a) superiore a 5› fino a 7› E  . . . . . . . . . L. 1.408 al q.le
    b) superiore a 7› E  . . . . . . . . . . . . . . "  1.307 " "
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1›
novembre 1973, n. 762, con  le  modifiche  ad  essa  apportate  dagli
articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della
legge 23 aprile 1981, n. 153 e dall'art.   14  del  decreto-legge  31
agosto  1987,  n.  359, convertito, con modificazioni, nella legge 29
ottobre 1987, n. 440, viene stabilita in  L.  250  al  litro  per  la
benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.