IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate - ai sensi dell'art. 3 della legge 1 novembre 1973, n. 762 - le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra-doganale di Livigno, abbia validita' annuale; Visto l'art. 3, lettera A), della citata legge n. 762/1973, con il quale e' stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, con il quale la misura stessa e' stata elevata in L. 250 al litro, con effetto dal 1 giugno 1987; Considerato: che il comune di Livigno, con deliberazione n. 499 del 20 settembre 1988, approvata dalla sezione provinciale di controllo di Sondrio il 10 ottobre 1988, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo; che il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, con nota n. 107/CPP del 24 ottobre 1988, ha fatto pervenire la tabella dei valori medi degli oli combustibili e lubrificanti, dei tabacchi lavorati e degli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera b), della medesima legge; che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1989; Ritenuto: che, in applicazione delle disposizioni contenute nei gia' citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 14 della legge n. 440 del 1987, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 250 al litro; si ritiene opportuno confermare in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 23 dicembre 1987; che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 23 dicembre 1987: 1) Olio combustibile fluido: a) superiore a 3 E . . . . . . . . . . . . . . L. 1.730 al q.le b) fino a 5 E . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.351 a hl 2) Olio semifluido e denso: a) superiore a 5 fino a 7 E . . . . . . . . . L. 1.408 al q.le b) superiore a 7 E . . . . . . . . . . . . . . " 1.307 " " Decreta: Art. 1. La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1 novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, dall'art. 38 della legge 23 aprile 1981, n. 153 e dall'art. 14 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, viene stabilita in L. 250 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.