IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  concernente:  "Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";
  Visto  l'art.  8,  terzo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, nella legge  13  maggio  1988,  n.
154,  in virtu' del quale le scritture contabili previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  possono
essere  elaborate,  da  terzi,  per  conto  dei  soggetti  obbligati,
mediante l'impiego di libri  o  registri  multiaziendali  a  striscia
continua;
  Considerato  che  ai  sensi del citato art. 8 occorre stabilire con
decreto del Ministro delle finanze  i  criteri,  le  modalita'  e  le
disposizioni   di   cautela   per   l'effettuazione   delle  suddette
elaborazioni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  soggetti  incaricati dell'elaborazione delle scritture contabili
previste agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, possono elaborare le scritture
stesse mediante  l'impiego  di  libri  o  registri  multiaziendali  a
striscia  continua,  numerati  progressivamente  e  tenuti  secondo i
criteri e le modalita' di cui all'art. 22 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.