IL MINISTRO DELLE FINANZE Visti gli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"; Visto l'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, in virtu' del quale le scritture contabili previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere elaborate, da terzi, per conto dei soggetti obbligati, mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua; Considerato che ai sensi del citato art. 8 occorre stabilire con decreto del Ministro delle finanze i criteri, le modalita' e le disposizioni di cautela per l'effettuazione delle suddette elaborazioni; Decreta: Art. 1. I soggetti incaricati dell'elaborazione delle scritture contabili previste agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono elaborare le scritture stesse mediante l'impiego di libri o registri multiaziendali a striscia continua, numerati progressivamente e tenuti secondo i criteri e le modalita' di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.