IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, e all'art. 10, primo comma, della predetta legge e l'adeguamento del contributo minimo indicato dallo stesso art. 10, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; Considerato che a norma dello stesso art. 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori trasmessa con nota n. 1782/R del 7 luglio 1988; Accertato che l'Istat per il periodo 1986-87 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 4,6; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1989 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in misura pari al 4,6 per cento del loro ammontare. Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, ed all'art. 10, primo comma, nonche' il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della stessa legge. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 24 dicembre 1988 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI