IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 2, punto a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, il
quale - nell'autorizzare il  conferimento  al  Mediocredito  centrale
della  somma  di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da
utilizzare  per  la  concessione  di  anticipazioni  a   favore   dei
mediocrediti  regionali per essere da questi impiegate nei settori di
competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare
da piccole e medie imprese - prevede che con decreto del Ministro del
tesoro, su proposta del Mediocredito  centrale,  siano  stabilite  la
durata,  le  garanzie,  le  modalita' ed ogni altra condizione per la
concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro 3 dicembre 1980 n. 542256,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10  dicembre  1980,  n.  337,
recante  disposizioni  circa durata, garanzie, modalita' e condizioni
per la concessione delle anticipazioni ai  mediocrediti  regionali  a
valere  sul fondo costituito presso il mediocredito centrale ai sensi
dell'art. 2, punto a), della legge 26 novembre 1980, n. 782;
  Ritenuta  l'esigenza  di  rivedere  tutta  la  materia  oggetto del
ripetuto decreto del 3  dicembre  1980  allo  scopo  di  adeguare  la
durata, le garanzie, le modalita' e le condizioni delle anticipazioni
alle mutate esigenze di impiego dei mediocrediti regionali;
  Vista la proposta del Mediocredito centrale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disponibilita' del fondo a carattere rotativo costituito presso
il Mediocredito centrale ai sensi  dell'art.  2,  lettera  a),  della
legge 28 novembre 1980, n. 782, sono utilizzate per la concessione di
anticipazioni ai mediocrediti regionali da  destinare  esclusivamente
al  finanziamento  di  programmi  di  investimento  da  realizzare da
piccole e medie imprese.
  I  rientri  per  capitale  ed  interesse  sono  utilizzati  per  la
concessione di nuove anticipazioni.
  Per  le  operazioni  conseguenti  all'utilizzo  di  tale  fondo  il
Mediocredito centrale tiene una apposita contabilita'.
  Le  disponibilita'  del  fondo di rotazione sono tenute in un conto
infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.