IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 2, punto a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, il quale - nell'autorizzare il conferimento al Mediocredito centrale della somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese - prevede che con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, siano stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali; Visto il decreto del Ministro del tesoro 3 dicembre 1980 n. 542256, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1980, n. 337, recante disposizioni circa durata, garanzie, modalita' e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali a valere sul fondo costituito presso il mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, punto a), della legge 26 novembre 1980, n. 782; Ritenuta l'esigenza di rivedere tutta la materia oggetto del ripetuto decreto del 3 dicembre 1980 allo scopo di adeguare la durata, le garanzie, le modalita' e le condizioni delle anticipazioni alle mutate esigenze di impiego dei mediocrediti regionali; Vista la proposta del Mediocredito centrale; Decreta: Art. 1. Le disponibilita' del fondo a carattere rotativo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 2, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, sono utilizzate per la concessione di anticipazioni ai mediocrediti regionali da destinare esclusivamente al finanziamento di programmi di investimento da realizzare da piccole e medie imprese. I rientri per capitale ed interesse sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. Per le operazioni conseguenti all'utilizzo di tale fondo il Mediocredito centrale tiene una apposita contabilita'. Le disponibilita' del fondo di rotazione sono tenute in un conto infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.