IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista l'ordinanza 31 marzo 1988, n. 101, concernente il divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi atrazina, molinate e bentazone, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del primo aprile 1988, che consente con alcune prescrizioni, l'impiego di acque ad uso potabile aventi un residuo in alcuni erbicidi superiore a 0,1 (Micron(g/l nelle aree agricole ivi indicate contestualmente all'avvio del miglioramento delle acque potabili; Vista l'ordinanza 13 settembre 1988, n. 472, concernente il divieto cautelativo nel territorio nazionale dell'impiego di presidi sanitari contenenti i principi attivi atrazina, molinate e bentazone, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988 che integra l'elenco dei comuni indicati nella sopra accennata ordinanza ministeriale 31 marzo 1988, n. 101; Considerato che le ordinanze sopra indicate cessano i propri effetti alla data del 31 dicembre 1988; Rilevato che i programmi di risanamento predisposti dalle regioni Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche recanti, tra l'altro, misure finalizzate a garantire la difesa delle risorse idriche ed il loro adeguamento alle caratteristiche di qualita' delle acque previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, necessitano di raccordi di compatibilita' e di coordinamento da parte dei Ministri della sanita' e dell'ambiente; Rilevato che l'esame dei cennati programmi necessita di una piu' approfondita valutazione in coerenza con le indicazioni emerse di recente in sede di commissione della Comunita' economica europea; Sentito sul punto il Consiglio superiore di sanita' che, nell'attesa di pronunciarsi sui valori massimi ammissibili relativi al parametro 55 dell'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236/88, con parere espresso nella seduta del 30 dicembre 1988 ha ritenuto congruo il differimento del termine indicato nell'art. 7 della sopra indicata ordinanza n. 101, per le finalita' valutative sopra menzionate, in premessa indicato fino al 28 febbraio 1989, potendosi escludere rischi per la salute umana, onde consentire l'assolvimento degli adempimenti suindicati; Visti gli articoli 6 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Considerate le risultanze emerse nel corso della riunione indetta dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 1988; Ordina: Articolo unico 1. Il termine del 31 dicembre 1988 contenuto nell'art. 7 dell'ordinanza 31 marzo 1988, n. 101, e' differito al 28 febbraio 1989. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore nel giorno della sua pubblicazione. Roma, addi' 30 dicembre 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN