IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440; Visto, in particolare, l'art. 9 dei suddetti decreti-legge, il quale, al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili dagli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fini di ottenere una uniformita' di trattamento; Visti i decreti ministeriali del 27 settembre 1986 e del 17 novembre 1987, con i quali, in attuazione della sopra menzionata normativa, sono state determinate le condizioni e le modalita' da applicarsi ai mutui in discorso; Visto, in particolare, l'art. 3 dei citati decreti ministeriali, il quale, nello stabilire i criteri per la determinazione della misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, prevede che detto tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sara' rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei previsti parametri la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro; Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio; Visto il proprio decreto del 28 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1988, con cui e' stato fissato nella misura dell'11,60% il costo medio della provvista per il periodo 1 giugno-31 dicembre 1988; Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e' stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,45%; Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni della specie e' pari all'11,60% per il semestre gennaio-giugno 1989; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1989, la misura massima del tasso d'interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari all'11,60%. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per l'anno 1989 dell'1,45%, il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima del 13,05%. Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1988 Il Ministro: AMATO