IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   il   decreto-legge   1›   luglio   1986,  n.  318,  recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488;
  Visto   il   decreto-legge   31   agosto   1987,  n.  359,  recante
provvedimenti  urgenti  per  la  finanza  locale,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  9  dei suddetti decreti-legge, il
quale, al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro il  compito
di  determinare  periodicamente  con  proprio  decreto, le condizioni
massime o altre modalita' applicabili dagli  istituti  diversi  dalla
Cassa  depositi  e  prestiti  ai mutui da concedersi agli enti locali
territoriali, al fini di ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visti  i  decreti  ministeriali  del  27  settembre  1986  e del 17
novembre 1987, con i quali,  in  attuazione  della  sopra  menzionata
normativa,  sono  state  determinate  le condizioni e le modalita' da
applicarsi ai mutui in discorso;
  Visto, in particolare, l'art. 3 dei citati decreti ministeriali, il
quale, nello stabilire i criteri per la determinazione  della  misura
massima  del  tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a
tasso variabile, prevede  che  detto  tasso,  applicabile  in  misura
semestrale equivalente, sara' rideterminato in via automatica ad ogni
scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento  dei  previsti
parametri  la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro
del tesoro;
  Visti,  altresi',  gli  articoli  3  e 4 dei citati decreti i quali
stabiliscono che al tasso di cui sopra va  aggiunta  una  commissione
onnicomprensiva,  da  riconoscersi  agli  intermediari a fronte degli
oneri fiscali,  delle  commissioni  di  collocamento  e  del  rischio
assunto  per  le  operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno
con decreto del Ministro del tesoro  per  le  operazioni  di  credito
fondiario ed edilizio;
  Visto  il  proprio  decreto  del  28  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  155  del  4  luglio
1988,  con  cui  e'  stato  fissato nella misura dell'11,60% il costo
medio della provvista per il periodo 1› giugno-31 dicembre 1988;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23  dicembre 1988 con il quale la
commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed
edilizio e' stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,45%;
  Visto  il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la
misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni  della  specie
e' pari all'11,60% per il semestre gennaio-giugno 1989;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Per  il  periodo  1›  gennaio-30 giugno 1989, la misura massima del
tasso d'interesse annuo posticipato applicabile  alle  operazioni  di
mutuo regolate a tasso variabile e' pari all'11,60%.
  In  conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per
l'anno 1989 dell'1,45%,  il  tasso  di  interesse  annuo  posticipato
risulta fissato nella misura massima del 13,05%.
  Resta   inteso   che   la   suddetta   misura   della   commissione
onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO