IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive     modificazioni     e     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1› novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate,  dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprietari unita' immobiliari);
  Vista  la  legge  12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visti  i  decreti  n.  707047  del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23
aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n.  162883  del  19  marzo
1977,  n.  162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n.
187844 del 13 aprile 1977 e  n.  541278  del  19  agosto  1980,  come
risultano  modificati  dai  decreti  ministeriali  del 5 giugno 1981,
dell'8 agosto 1986, e da  ultimo  dai  decreti  ministeriali  del  23
dicembre  1986  recanti  norme  per  la  determinazione  del tasso di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  proprio  decreto  del  23 dicembre 1988, con il quale e'
stata determinata  la  commissione  onnicomprensiva  da  riconoscere,
nell'anno  1989, agli istituti di credito per gli oneri connessi alle
operazioni  di  credito  agevolato   previste   dalle   leggi   sopra
menzionate;
  Visto  il  proprio  decreto  del  31 ottobre 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 del 5  novembre  1988,  con  cui  e'  stato
fissato  nella  misura  del  12,45  per  cento  il  costo medio della
provvista per il bimestre novembre-dicembre 1988;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che, per il bimestre  gennaio-febbraio  1989  il  costo  medio  della
provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari al 12,35%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari
al 12,35% per il bimestre gennaio-febbraio 1989.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a)  all'1,45%  per i contratti condizionati stipulati a far tempo
dal 1› gennaio 1989;
    b)  all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1989
e relativi a contratti condizionati stipulati entro il primo semestre
1988.
  Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 13,80% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,10% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO