IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed
integrazioni, recante l'applicazione delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti  i  decreti  n.  177651  e  n.  177653  del  19 marzo 1977, e
successive  modifiche  ed  integrazioni,   recanti   norme   per   la
determinazione  del tasso di riferimento da applicare alle operazioni
di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative  di  cui
sopra;
  Visti  i  propri decreti del 10 dicembre 1987 e del 15 giugno 1988,
con i quali e'  stata  fissata  per  l'anno  1988,  la  misura  della
commissione  onnicomprensiva  da riconoscere agli istituti di credito
per gli oneri connessi alla loro attivita' di intermediazione;
  Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale e' stata
determinata la misura della cennata commissione per l'anno 1989;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
gennaio-febbraio  1989,  ha  reso  noto  che  il  costo  medio  della
provvista dei fondi e' pari al 12,50%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e'  pari,
per il bimestre gennaio-febbraio 1989, al 12,50%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a) 1,80% per i contratti condizionati stipulati nel 1989;
    b)  1,90%  per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1989 e
relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno  1988.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,40% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 dicembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO