IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59; Vista la legge 21 aprile 1962, n. 181; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 531; Vista la legge 3 ottobre 1985, n. 526; Viste le deliberazioni del CIPE in data 28 marzo e 19 dicembre 1985; Visti i pareri sul piano decennale della viabilita' di grande comunicazione resi dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. con voto n. 312 del 10 aprile 1984 e con voto n. 768 del 13 settembre 1985; Visti i pareri resi dalle competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato rispettivamente in data 3 aprile e 15 aprile 1986, ai sensi dell'art. 2, terzultimo comma, della legge n. 531/82; Visto il parere reso dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. con voto n. 1 del 15 gennaio 1986 sul programma triennale ai sensi dell'art. 6 della legge n. 526/85; Ritenuto che vanno accolte, quali elementi sostanziali del piano decennale, le seguenti indicazioni di carattere metodologico e preliminare: il piano decennale costituisce il quadro di riferimento delle linee e delle strategie dello Stato e delle regioni in materia di trasporti su strada; il piano decennale ammette una periodica verifica e un eventuale aggiornamento anche in relazione ai provvedimenti attuativi del piano generale dei trasporti; al piano decennale viene garantita continuita' poliennale di finanziamento attraverso accantonamenti operati nella legge finanziaria di ogni anno; la rete classificata di grande comunicazione si limita ad un complesso di 23.126 km; Considerate favorevolmente le seguenti condizioni poste dalle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato: il piano decennale trovi realizzazione attraverso programmi attuativi triennali ad aggiornamento annuale; si dia priorita' al completamento dei grandi itinerari longitudinali e trasversali individuati nell'area di priorita' del programma triennale 1985-87, reso esecutivo con decreto ministeriale n. 17 del 15 gennaio 1986; sia prevista flessibilita' operativa nell'ambito delle fasi attuative del piano attraverso osmosi, sia per la viabilita' A.N.A.S. sia per le autostrade in concessione, in presenza di condizioni ostative ad una rapida realizzazione di taluni interventi o di variazioni nella opportunita' di redditivita'; venga garantita alle autostrade in concessione una certezza tariffaria, nel rispetto delle norme convenzionali, al fine di favorire adeguati margini di autofinanziamento; si confermi nella percentuale del 68 per cento la nusura massima del contributo statale sul complesso degli investimenti per il settore autostradale in concessione, intendendendosi tale rapporto peercentuale in termini non ngidi per la singola opera, previa rigorosa verifica in termini di costi e benefici economici e sociali. A termini delle vigenti disposizioni; Decreta: Art. 1. E' approvato e reso esecutivo il piano decennale della viabilita' di grande comunicazione, formulato in base all'art. 2 della legge 12 agosto 1985, n. 531, ed allegato al presente decreto di cui costituisce parte inscindibile ed integrante.