Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985; Vista la direttiva della Commissione delle Comunita' europee n. 86/431/CEE del 24 giugno 1986 che adegua al progresso tecnico la direttiva 67/548 del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose; Ritenuto di dover modificare ed integrare il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 in conformita' della citata direttiva n. 86/431/CEE; Visti gli articoli 3 e 6 della legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; Di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Art. 1. L'allegato al presente decreto sostituisce ed integra ogni disposizione contenuta nell'allegato I del decreto ministeriale 3 dicembre 1985. In tale nuovo allegato vengono individuate: dal contrassegno (*), riportato sul margine sinistro, le sostanze per le quali sono stati modificati la designazione, il numero del CAS, la classificazione e l'etichettatura; dal contrassegno (**) le nuove sostanze che sono state inserite per la prima volta. All'allegato IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985 e' aggiunta le seguente frase: S 53: evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
AVVERTENZA. - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarela lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.M. 3 dicembre 1985 e' stato pubblicato nel suppl. ord. n. 2 all Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985. - Il testo degli articoli 3 e 6 della legge n. 256/1974 e' il seguente: "Art. 3. - Il Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la prevedenza sociale, procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed in conformita' alle direttive e ad altri provvedimenti delle Comunita' europee, alla classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi, basata sulle categorie previste dall'art. 2". "Art. 6. - Si provvedera' con uno o piu' decreti da emanarsi nei modi di cui all'art. 3 alla determinazione: dei simboli e delle indicazioni di pericolo di cui al punto 3 dell'art. 5; della natura dei rischi specifici di cui al punto 4 dell'art. 5. Degli eventuali consigli di prudenza di cui al punto 5 dell'art. 5. I decreti previsti dall'art. 3 e dal comma primo del presente articolo possono contenere la fissazione di un termine non superiore a 12 mesi per lo smaltimento delle sostanze e dei preparati gia' immessi sul mercato non conformi nell'imballaggio e nell'etichettatura alle disposizioni della presente legge".