Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985; 
  Vista la direttiva della Commissione  delle  Comunita'  europee  n.
86/431/CEE del 24 giugno 1986 che  adegua  al  progresso  tecnico  la
direttiva 67/548 del Consiglio concernente il  riavvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari  ed  amministrative  relative
alla  classificazione,  all'imballaggio  ed  all'etichettatura  delle
sostanze pericolose; 
  Ritenuto di dover modificare ed integrare il decreto ministeriale 3
dicembre 1985 in conformita' della citata direttiva n. 86/431/CEE; 
  Visti gli articoli 3 e 6  della  legge  29  maggio  1974,  n.  256,
concernente  la  classificazione  e  disciplina  dell'imballaggio   e
dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; 
  Di  concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale; 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
  L'allegato  al  presente  decreto  sostituisce  ed   integra   ogni
disposizione contenuta nell'allegato I  del  decreto  ministeriale  3
dicembre 1985. 
  In tale nuovo allegato vengono individuate: 
    dal contrassegno (*), riportato sul margine sinistro, le sostanze
per le quali sono stati modificati la  designazione,  il  numero  del
CAS, la classificazione e l'etichettatura; 
    dal contrassegno (**) le nuove sostanze che sono  state  inserite
per la prima volta. 
  All'allegato  IV  del  decreto  ministeriale  3  dicembre  1985  e'
aggiunta le seguente frase: 
    S 53: evitare  l'esposizione  -  procurarsi  speciali  istruzioni
prima dell'uso. 
 
 
            AVVERTENZA. - Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitarela lettura delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
            Note alle premesse: 
            - Il D.M. 3 dicembre 1985 e' stato pubblicato nel  suppl.
          ord. n. 2 all Gazzetta Ufficiale n.  305  del  30  dicembre
          1985. 
            - Il testo degli articoli 3 e 6 della legge  n.  256/1974
          e' il seguente: 
            "Art. 3. - Il Ministro per la sanita', di concerto con  i
          Ministri dell'interno,  per  l'industria,  il  commercio  e
          l'artigianato, per  il  lavoro  e  la  prevedenza  sociale,
          procede con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana, ed in conformita' alle direttive
          e ad altri  provvedimenti  delle  Comunita'  europee,  alla
          classificazione delle sostanze e dei preparati  pericolosi,
          basata sulle categorie previste dall'art. 2". 
            "Art. 6. - Si provvedera'  con  uno  o  piu'  decreti  da
          emanarsi nei modi di cui all'art. 3 alla determinazione: 
              dei simboli e delle indicazioni di pericolo di  cui  al
          punto 3 dell'art. 5; 
            della natura dei rischi  specifici  di  cui  al  punto  4
          dell'art. 5. 
            Degli eventuali consigli di prudenza di cui  al  punto  5
          dell'art. 5. 
            I decreti previsti dall'art. 3  e  dal  comma  primo  del
          presente articolo possono contenere  la  fissazione  di  un
          termine non superiore a 12 mesi per  lo  smaltimento  delle
          sostanze e dei  preparati  gia'  immessi  sul  mercato  non
          conformi   nell'imballaggio   e   nell'etichettatura   alle
          disposizioni della presente legge".