IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
regolare funzionamento  dell'ENEA  mediante  l'erogazione  dei  mezzi
finanziari indispensabili  allo  svolgimento,  nel  secondo  semestre
1987,  dei  programmi  previsti  nel  piano  quinquennale   1985-1989
approvato dal CIPE nella riunione del 1› marzo 1985; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per  la
ricerca scientifica e tecnologica; 
                                EMANA 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi  all'esecuzione
dei programmi previsti nel piano quinquennale 1985-1989 di  cui  alla
delibera del CIPE in data 1 marzo  1985,  e'  assegnato  all'ENEA  un
contributo di lire 350 miliardi per  il  secondo  semestre  dell'anno
finanziario  1987,  finalizzato  alla  realizzazione   di   programmi
approvati dal CIPE in data 1 marzo 1985, incrementando, rispetto agli
anni precedenti, le attivita'  relative  alla  ricerca  e  promozione
delle fonti alternative e risparmio energetico, alle  ricerche  sulla
protezione ambientale e  sulla  salute  dell'uomo,  alla  innovazione
tecnologica, allo sviluppo delle  tecnologie  impiantistiche  e  alle
attivita' di vigilanza e controllo  sulla  sicurezza  nucleare  e  la
protezione  sanitaria.  Non  dovranno  essere   stipulati   ulteriori
contratti  ne'  assunte  nuove  iniziative  e   conseguenti   impegni
finanziari, per  quanto  riguarda  la  collaborazione  europea  sullo
sviluppo dei reattori veloci, la realizzazione dell'impianto PEC ed i
connessi programmi sul ciclo del combustibile, ad accezione di quelli
relativi  ad  esigenze  di  sicurezza  e  protezione   ambientale   e
sanitaria. Devono essere inoltre sospese le iniziative ed i contratti
in essere riguardanti la  fornitura  del  combustibile  nucleare  per
l'impianto  PEC  e  le  attivita'  di  fabbricazione  in  Italia   di
combustibile plutonifero sperimentale per il PEC. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno finanziario  1987,  utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Piano di finanziamento ENEA 1985-1989". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.