IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto 24 ottobre 1983, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1983, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 16 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1987, che detta le norme di applicazione dei regolamenti CEE n. 986/68 del Consiglio del 5 luglio 1968, n. 1105/68 della commissione del 27 luglio 1968 e n. 2793/77 della commissione del 15 dicembre 1977, relativi alla concessione di aiuti per il latticello e il latte scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame; Visto il regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 che sospende l'applicazione del regolamento CEE n. 2793/77 a partire dal 14 dicembre 1987; Considerata la necessita' di portare a conoscenza di tutti gli interessati l'intervenuta normativa comunitaria; Considerato che la commissione ha ritenuto ammissibile che possano ritenersi valide, ai fini della liquidazione dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68, le autorizzazioni rilasciate in conformita' del regolamento CEE n. 2793/77, in quanto gli impegni assunti nella richiesta di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto speciale soddisfano ugualmente tutti i requisiti richiesti per ottenere la concessione dell'aiuto normale; Considerata l'opportunita' di emanare disposizioni applicative in tempi brevi; Decreta: Art. 1. Ai sensi del regolamento CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 a decorrere dal 14 dicembre 1987 il latticello e/o il latte scremato, come definiti all'art. 1 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983, usufruiranno esclusivamente dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68. A tal fine, nella domanda da presentare all'A.I.M.A. per ottenere la liquidazione dell'aiuto, le imprese autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2793/77 dovranno, per il latticello e/o latte scremato ceduto o utilizzato a partire dal 14 dicembre 1987, richiedere il pagamento per l'ammontare dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 1105/68 e dichiarare che tutto il latticello e/o il latte scremato fabbricato e' stato denaturato con 1 g di azorubina E 122 per ogni tonnellata di prodotto.