IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto   il   proprio   decreto  24  ottobre  1983,  pubblicato  nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale n.  311  del  12  novembre  1983,
modificato   da  ultimo  dal  decreto  ministeriale  16  marzo  1987,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del  21  aprile  1987,  che
detta  le  norme  di  applicazione  dei regolamenti CEE n. 986/68 del
Consiglio del 5 luglio 1968, n.  1105/68  della  commissione  del  27
luglio  1968  e  n.  2793/77  della commissione del 15 dicembre 1977,
relativi alla concessione di aiuti  per  il  latticello  e  il  latte
scremato liquido destinato all'alimentazione del bestiame;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3715/87  dell'11 dicembre 1987 che
sospende l'applicazione del regolamento CEE n. 2793/77 a partire  dal
14 dicembre 1987;
  Considerata  la  necessita'  di  portare  a conoscenza di tutti gli
interessati l'intervenuta normativa comunitaria;
  Considerato  che la commissione ha ritenuto ammissibile che possano
ritenersi valide, ai fini della liquidazione dell'aiuto previsto  dal
regolamento   CEE   n.   1105/68,  le  autorizzazioni  rilasciate  in
conformita' del regolamento CEE n. 2793/77,  in  quanto  gli  impegni
assunti  nella  richiesta  di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto
speciale  soddisfano  ugualmente  tutti  i  requisiti  richiesti  per
ottenere la concessione dell'aiuto normale;
  Considerata  l'opportunita'  di emanare disposizioni applicative in
tempi brevi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  regolamento  CEE n. 3715/87 dell'11 dicembre 1987 a
decorrere dal 14 dicembre 1987 il latticello e/o il  latte  scremato,
come  definiti  all'art.  1 del decreto ministeriale 24 ottobre 1983,
usufruiranno esclusivamente dell'aiuto previsto dal  regolamento  CEE
n. 1105/68.
  A  tal fine, nella domanda da presentare all'A.I.M.A.  per ottenere
la liquidazione dell'aiuto,  le  imprese  autorizzate  ai  sensi  del
regolamento  CEE  n.  2793/77  dovranno,  per il latticello e/o latte
scremato  ceduto  o  utilizzato  a  partire  dal  14  dicembre  1987,
richiedere  il  pagamento  per  l'ammontare  dell'aiuto  previsto dal
regolamento CEE n. 1105/68 e dichiarare che tutto il  latticello  e/o
il latte scremato fabbricato e' stato denaturato con 1 g di azorubina
E 122 per ogni tonnellata di prodotto.