IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 1837/80 del Consiglio del 27 gennaio
1980,  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati nel settore
delle carni ovine e caprine;
  Visto il regolamento CEE n. 872/84 del Consiglio del 31 marzo 1984,
che  stabilisce  le  norme  generali  per la concessione del premio a
favore dei produttori di carni ovine e caprine;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3007/84  della  commissione del 26
ottobre  1984,  che  stabilisce  le  modalita' di applicazione per la
concessione  del  premio  a  favore  dei  produttori di carni ovine e
caprine;
  Vista   la   legge  14  agosto  1982,  n.  610,  sul  riordinamento
dell'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato  agricolo
(A.I.M.A.);
  Vista  la  legge  23 dicembre 1986, n. 898, concernente tra l'altro
sanzioni  amministrative  e  penali in materia di aiuti comunitari al
settore agricolo, in particolare l'art. 2;
  Considerato  che con i regolamenti CEE n. 3523/85 e n. 3524/8/5 del
Consiglio  del  10  dicembre  1985  nonche' con il regolamento CEE n.
1065/86  della  Commissione  il  premio  previsto per i produttori di
carni  ovine  e'  concesso  anche  ai  produttori  di  carni caprine,
limitatamente  alle  zone  previste  nei  succitati regolamenti nella
misura dell'80% di quella stabilita per i produttori di carni ovine;
  Considerato  che,  ai sensi dei succitati regolamenti, il premio e'
concesso  ai produttori, qualora a fine campagna il prezzo di mercato
risulti inferiore a quello di base;
  Considerato  che  un  premio  puo'  essere  liquidato  nella misura
determinata  per  la  Francia a quei produttori italiani che allevino
per  almeno due mesi gli agnelli ed i capretti partoriti dalle pecore
o capre per le quali richiedono il premio;
  Considerato  che  normalmente  in un gregge il numero delle femmine
coperte  per la prima volta e di quelle destinate alla riforma di cui
all'art.   1,   paragrafo   2,  del  regolamento  CEE  n.  872/84  si
equivalgono,  e  che possono quindi ritenersi eleggibili al premio le
femmine che hanno partorito almeno una volta;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  le disposizioni nazionali di
attuazione  nell'evenienza  che si verifichino le condizioni previste
dalla normativa comunitaria per il pagamento del premio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  del  regolamento CEE n. 872/84 e del presente decreto si
intende per:
    a) produttore di carne ovina e/o caprina:
    l'imprenditore,   persona   fisica  o  giuridica  che  si  dedica
all'allevamento  di  almeno  dieci  pecore  e/o  capre nel territorio
nazionale;
    un'associazione  di  persone  fisiche  o  giuridiche che utilizza
pascoli e/o fabbricati e attrezzature annesse occorrenti per allevare
almeno dieci pecore e/o capre nel territorio nazionale;
    b) pecora che da' diritto al premio:
    tutte  le  femmine  della specie ovina che hanno partorito almeno
una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo;
    c) capra che da' diritto al premio:
    tutte  le femmine della specie caprina che hanno partorito almeno
una volta e presenti sull'azienda al momento del controllo.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.