IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre
1969,  che  prevede  misure  speciali  per  favorire  il ricorso alla
trasformazione  per  talune  varieta' di arance, modificato da ultimo
dal regolamento CEE n. 3391/87 del Consiglio del 9 novembre 1987;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio
1977,   che   prevede   misure   speciali   intese   a   favorire  la
commercializzazione  dei  prodotti  trasformati  a  base  di  limoni,
modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1353/86 del Consiglio del
6 maggio 1986;
  Visto  il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno
1985  che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure intese
a  promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione
dei  prodotti  trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal
regolamento CEE n. 3770/86 della commissione del 10 dicembre 1986;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2935/87  della  commissione del 30
settembre  1987, che fissa, per la campagna 1987-88, il prezzo minimo
d'acquisto  delle  arance  consegnate all'industria e l'importo della
compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione;
  Visto il regolamento CEE n. 1736/87 della commissione del 19 giugno
1987, che fissa, per la campagna 1987-88, il prezzo minimo d'acquisto
dei  limoni  consegnati all'industria e l'importo della compensazione
finanziaria concessa dopo la loro trasformazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove
disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi
ed  in  olii essenziali delle arance e dei limoni (Gazzetta Ufficiale
n. 6 del 9 gennaio 1986);
  Visti gli accordi interprofessionali 11 dicembre 1987 validi per la
campagna   1987-88   per   le  arance  ed  i  limoni  destinati  alla
traformazione industriale;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  disposizioni interne sul
funzionamento   dei   centri  di  raccolta  e  l'avvio  del  prodotto
contrattato  alla  trasformazione  industriale,  ai  sensi dei citati
regolamenti CEE;
  Atteso che occorre provvedere in conformita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  accordi  interprofessionali  per  le  arance (allegato 1) ed i
limoni  (allegato 2) validi per la campagna di trasformazione 1987-88
e stipulati in data 11 dicembre 1987 sono approvati.
  Detti   accordi,   che   sono   parte   integrante   del   presente
provvedimento,  producono  i propri effetti dalla citata data dell'11
dicembre  1987 e pertanto, per quanti li hanno sottoscritti, assumono
valore giuridico e dispongono tra l'altro le seguenti regole basi:
   1) un obiettivo di trasformazione pari a:
     a) 4,2 milioni di quintali di arance;
     b) 1,7 milioni di quintali di limoni;
   2)  una  contrattazione  esclusiva delle imprese di trasformazione
industriale   con   le  associazioni  dei  produttori  ortofrutticoli
riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 3)
utilizzando  il  modello  unico  di  contratto parte integrante degli
accordi interprofessionali 11 dicembre 1987;
   3)  la  istituzione  obbligatoria,  da parte delle associazioni di
produttori,  di  centri  di raccolta del prodotto per la verifica dei
produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e
lo    snellimento    delle   operazioni   relative   all'avvio   alla
trasformazione industriale;
   4)  il  pagamento,  attraverso assegno circolare intrasferibile da
parte  delle  imprese  di trasformazione acquirenti alle associazioni
dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti.
 
          Nota   all'art.   1:         La  legge  n.  622/1967  reca:
          "Organizzazione  del  mercato  nel  settore  dei   prodotti
          ortofrutticoli".