IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2601/69 del Consiglio del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varieta' di arance, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3391/87 del Consiglio del 9 novembre 1987; Visto il regolamento CEE n. 1035/77 del Consiglio del 17 maggio 1977, che prevede misure speciali intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1353/86 del Consiglio del 6 maggio 1986; Visto il regolamento CEE n. 1562/85 della commissione del 7 giugno 1985 che stabilisce le modalita' di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 3770/86 della commissione del 10 dicembre 1986; Visto il regolamento CEE n. 2935/87 della commissione del 30 settembre 1987, che fissa, per la campagna 1987-88, il prezzo minimo d'acquisto delle arance consegnate all'industria e l'importo della compensazione finanziaria dopo la loro trasformazione; Visto il regolamento CEE n. 1736/87 della commissione del 19 giugno 1987, che fissa, per la campagna 1987-88, il prezzo minimo d'acquisto dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 concernente nuove disposizioni per il controllo sull'effettiva trasformazione in succhi ed in olii essenziali delle arance e dei limoni (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1986); Visti gli accordi interprofessionali 11 dicembre 1987 validi per la campagna 1987-88 per le arance ed i limoni destinati alla traformazione industriale; Considerata la necessita' di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale, ai sensi dei citati regolamenti CEE; Atteso che occorre provvedere in conformita'; Decreta: Art. 1. Gli accordi interprofessionali per le arance (allegato 1) ed i limoni (allegato 2) validi per la campagna di trasformazione 1987-88 e stipulati in data 11 dicembre 1987 sono approvati. Detti accordi, che sono parte integrante del presente provvedimento, producono i propri effetti dalla citata data dell'11 dicembre 1987 e pertanto, per quanti li hanno sottoscritti, assumono valore giuridico e dispongono tra l'altro le seguenti regole basi: 1) un obiettivo di trasformazione pari a: a) 4,2 milioni di quintali di arance; b) 1,7 milioni di quintali di limoni; 2) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (allegato 3) utilizzando il modello unico di contratto parte integrante degli accordi interprofessionali 11 dicembre 1987; 3) la istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto per la verifica dei produttori associati conferenti, la concentrazione della produzione e lo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale; 4) il pagamento, attraverso assegno circolare intrasferibile da parte delle imprese di trasformazione acquirenti alle associazioni dei produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti.
Nota all'art. 1: La legge n. 622/1967 reca: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli".