Il MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                 IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto  l'art.  9  della  legge  13  maggio  1985,  n.  198, recante
interventi per i danni causati dalle eccezionali  calamita'  naturali
ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;
  Visti in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 9 predetto,
concernenti la concessione e  l'erogazione  di  contributi  in  conto
interessi   secondo   le  norme  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 novembre 1976, n. 902,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 23 luglio  1985  concernente  le  procedure  per  la
concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate
dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita'  atmosferiche  dei
mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;
  Visti  l'art.  6,  comma  9,  e  l'art.  12,  commi  2,  3 e 5, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con  legge  27  marzo
1987,  n.  120,  recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza,
tra l'altro, nelle zone colpite  dalle  avversita'  atmosferiche  dei
mesi di novembre 1985, settembre e ottobre 1986 e gennaio 1987;
  Ritenuta   l'opportunita'  di  determinare  con  unico  decreto  le
procedure per la concessione dei  contributi,  con  il  concerto  del
Ministero  della  marina  mercantile  per  i  settori  della  pesca e
dell'acquicoltura;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1.  Sono  ammissibili ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 9,
secondo comma, della legge  13  maggio  1985,  n.  198,  le  imprese,
individuali   e   sociali,   industriali,  commerciali,  alberghiere,
turistiche, della pesca e dell'acquacoltura aventi meno  di  trecento
dipendenti, nonche' le imprese artigiane:
    a)  aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nei
comuni  indicati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
Ministri,  di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro ai  sensi  dell'art.  9,  primo  comma,
della  legge  13 maggio 1985, n. 198, che risultino danneggiati dalle
avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987;
    b)  aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nel
comune di Salerno, ovvero nelle zone dell'Ogliastra  e  del  Sarrabus
della  Sardegna,  che  risultino  danneggiati  dalla  violenta tromba
d'aria e dal nubifragio rispettivamente nel mese di novembre  1985  e
nei mesi di settembre e di ottobre 1986.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  9  della  legge  n. 198/1985 e'
          riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987,  pubblicato
          in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
             -  Il D.P.R. n. 902/1976 disciplina il credito agevolato
          al settore industriale.
             -  Il  D.M.  23  luglio  1985  e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 280 del 28 novembre 1985.
             -  Il  testo  dell'art.  12, commi 2, 3 e 5, del D.L. n.
          8/1987 e' riportato nelle note al D.P.C.M. 8  luglio  1987,
          pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             Per il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 si veda
          nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in  questa
          stessa Gazzetta Ufficiale.