Il MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, recante interventi per i danni causati dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985; Visti in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 9 predetto, concernenti la concessione e l'erogazione di contributi in conto interessi secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1985 concernente le procedure per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dalle eccezionali calamita' naturali ed avversita' atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985; Visti l'art. 6, comma 9, e l'art. 12, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, tra l'altro, nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche dei mesi di novembre 1985, settembre e ottobre 1986 e gennaio 1987; Ritenuta l'opportunita' di determinare con unico decreto le procedure per la concessione dei contributi, con il concerto del Ministero della marina mercantile per i settori della pesca e dell'acquicoltura; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le imprese, individuali e sociali, industriali, commerciali, alberghiere, turistiche, della pesca e dell'acquacoltura aventi meno di trecento dipendenti, nonche' le imprese artigiane: a) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, che risultino danneggiati dalle avversita' atmosferiche del mese di gennaio 1987; b) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nel comune di Salerno, ovvero nelle zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna, che risultino danneggiati dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio rispettivamente nel mese di novembre 1985 e nei mesi di settembre e di ottobre 1986. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 e' riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.R. n. 902/1976 disciplina il credito agevolato al settore industriale. - Il D.M. 23 luglio 1985 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 28 novembre 1985. - Il testo dell'art. 12, commi 2, 3 e 5, del D.L. n. 8/1987 e' riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 si veda nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale.