IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare norme immediate per la razionale gestione dell'assistenza ospedaliera, nonche' di assicurare la realizzazione di programmi speciali di intervento anche nei settori della formazione dei medici e della prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Standards del personale ospedaliero 1. Il Ministro della sanita', sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali. 2. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.