IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  adottare  norme
immediate per  la  razionale  gestione  dell'assistenza  ospedaliera,
nonche' di assicurare  la  realizzazione  di  programmi  speciali  di
intervento anche nei settori della  formazione  dei  medici  e  della
prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 febbraio 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, per la
funzione pubblica e per gli affari regionali; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
                 Standards del personale ospedaliero 
  1. Il Ministro della sanita', sentiti le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative  e  il  Consiglio  sanitario  nazionale,
determina con proprio decreto, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  gli  standards
di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali. 
  2. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n.
833.