IL GUARDASIGILLI 
                    MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
  Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  febbraio  1965,
n. 115; 
  Esaminata la deliberazione in data 25 novembre 1987, con  la  quale
il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato  la
misura delle quote annuali dovute dagli iscritti,  per  l'anno  1988,
per le spese del suo funzionamento, nonche' il limite  massimo  delle
quote annuali dovute  ai  consigli  regionali  o  interregionali  dai
rispettivi iscritti per il biennio 1988-89; 
                               Decreta: 
  E'  approvata  la  deliberazione  in  data  25  novembre  1987  del
consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei  giornalisti  -  allegata   al
presente decreto - che determina la misura delle quote annuali dovute
dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese  del  suo  funzionamento,
nonche' il limite massimo delle  quote  annuali  dovute  ai  consigli
regionali o interregionali dai rispettivi  iscritti  per  il  biennio
1988-89. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 25 gennaio 1988 
                                                Il Ministro: VASSALLI 
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
 
                                  AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
             -  La  legge  n.  69/1963   reca   l'ordinamento   della
          professione di giornalista. L'art. 20 di detta legge  cosi'
          recita: 
             "Art. 20 (Attribuzioni del consiglio).  -  Il  consiglio
          nazionale, oltre a  quelle  demandategli  da  altre  norme,
          esercita le seguenti attribuzioni: 
             (Omissis). 
               f) determina,  con  deliberazione  da  approvarsi  dal
          Ministro per la grazia e giustizia, la misura  delle  quote
          annuali  dovute  dagli  iscritti  per  le  spese  del   suo
          funzionamento; 
               g) stabilisce,  ogni  biennio,  con  deliberazione  da
          approvarsi dal Ministro  per  la  grazia  e  giustizia,  il
          limite massimo  delle  quote  annuali  dovute  ai  consigli
          regionali o interregionali dai rispettivi iscritti". 
             - Il D.P.R. n. 115/1965 approva il  regolamento  per  la
          esecuzione  della   legge   3   febbraio   1963,   n.   69,
          sull'ordinamento della professione di  giornalista.  L'art.
          27 di tale decreto e' cosi' formulato: 
             "Art. 27 (Quote annuali - Contributi).  -  Il  consiglio
          nazionale  dell'Ordine  stabilisce,  con  deliberazione  da
          adottarsi entro il mese di dicembre  di  ciascun  anno,  la
          misura delle quote annuali ad esso  dovute  dagli  iscritti
          negli elenchi dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e
          negli elenchi  speciali,  nonche'  la  misura  dei  diritti
          dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste. 
             Con  le  modalita'  di  cui  al  comma  precedente,   il
          consiglio regionale o interregionale provvede  a  stabilire
          la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti
          negli elenchi dell'albo,  nel  registro  dei  praticanti  e
          negli elenchi speciali, ed  a  determinare  la  misura  dei
          contributi per l'iscrizione nell'albo e  nel  registro  dei
          praticanti, nonche' la misura dei diritti per  il  rilascio
          delle  tessere  e  dei   certificati   e   per   le   altre
          prestazioni".