IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115; Esaminata la deliberazione in data 25 novembre 1987, con la quale il consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha determinato la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti, per l'anno 1988, per le spese del suo funzionamento, nonche' il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89; Decreta: E' approvata la deliberazione in data 25 novembre 1987 del consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti - allegata al presente decreto - che determina la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per l'anno 1988 per le spese del suo funzionamento, nonche' il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti per il biennio 1988-89. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 25 gennaio 1988 Il Ministro: VASSALLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 69/1963 reca l'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 20 di detta legge cosi' recita: "Art. 20 (Attribuzioni del consiglio). - Il consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni: (Omissis). f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento; g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti". - Il D.P.R. n. 115/1965 approva il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista. L'art. 27 di tale decreto e' cosi' formulato: "Art. 27 (Quote annuali - Contributi). - Il consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonche' la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste. Con le modalita' di cui al comma precedente, il consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti, nonche' la misura dei diritti per il rilascio delle tessere e dei certificati e per le altre prestazioni".