IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva; Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, concernente la concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1987, n. 335, recante proroga per mesi sei dalla predetta concessione; Considerato che per effetto della proroga la vigente concessione alla RAI andra' a scadere il 10 febbraio 1988; Rilevata la necessita' di prorogare ulteriormente per il periodo di due mesi la durata della concessione al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva e di completare il procedimento di formazione della nuova convenzione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista l'adesione alla proroga espressa dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1988; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. La durata della concessione del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva circolare assentita alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' ulteriormente prorogata sino alla data di approvazione della nuova convenzione e comunque per non oltre due mesi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri MAMMI', Ministro delle poste e delle telecomunicazioni AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1988 Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse: Il D.L. n. 807/1984 reca disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radio televisive (testo coordinato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'8 febbraio 1985).