IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICHE COMUNITARIE Visto l'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Vista la delega conferitagli dal Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1987; Vista la direttiva n. 86/109/CEE, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certif- icate "sementi di base" o "sementi certificate", e la n. 86/155/CEE, che modifica talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, incluse nell'elenco A della legge 16 aprile 1987, n. 183. Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla citata legge 25 novembre 1971 n. 1096; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 3 10 maggio 1982, n. 517, che recano modificazioni ed integrazioni alle suddette leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 20 aprile 1976, n. 195. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre n. 1973, n. 1065, recante il regolmento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, modificato ed integrato con i decreti del presidente della Repubblica 1o ottobre 1981, n. 809 e 18 gennaio 1984, n. 27; Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di attuazione delle suddette direttive; Sulla proposta dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste, degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia, delle finanze, e del commercio con l'estero; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il presente decreto stabilisce le norme di attuazione delle direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE relative alla commercializzazione delle sementi, che hanno forza di legge ai sensi dell'art. 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 2. Le direttive n. 86/109/CEE e n. 86/155/CEE vengono pubblicate unitamente al presente decreto.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 183/1987. (Coordinamento dell epolitiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'orinamento interno agli atti normativi comunitari) e' il seguente: "Art. 14 (Conferimento di forza di legge ad alcune direttive). - 1. Le norme contenute nelle direttive della Comunita' economica europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro da lui delegato, da emenarsi su proposta dei Ministri competenti, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma 1". -La direttiva n. 86/109/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 93 dell'8 aprile 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 22 luglio 1986, 2a serie speciale. - La direttiva n. 86/155/CEE e' stata pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" n. 118 del 7 maggio 1986 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 19 agosto 1986, 2a serie