IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il proprio decreto 30 novembre 1987, n. 529, con il quale sono stati stabiliti i termini per l'adozione di targhe ripetitrici retroriflettenti; Preso atto delle difficolta' tecniche riscontratesi a provvedere con immediatezza ai prescritti adempienti; Considerata l'opportunita' di mantenere scaglionati nel tempo i termini di scadenza per l'adozione delle targhe ripetitrici retroriflettenti; Decreta: Art. 1. I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti citato nelle premesse sono differiti di due mesi. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 1987, n. 529, cosi' come modificati dal presente decreto, risultano essere i seguenti: 1: marzo 1988 2: aprile 1988 3: maggio 1988 4: giugno 1988 5: luglio 1988 6: agosto 1988 7: settembre 1988 8: ottobre 1988 9: novembre 1988 0: dicembre 1988