IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  il  proprio  decreto  30 novembre 1987, n. 529, con il quale
sono stati stabiliti i termini per l'adozione di  targhe  ripetitrici
retroriflettenti;
  Preso  atto  delle  difficolta' tecniche riscontratesi a provvedere
con immediatezza ai prescritti adempienti;
  Considerata  l'opportunita'  di  mantenere  scaglionati nel tempo i
termini  di  scadenza  per  l'adozione   delle   targhe   ripetitrici
retroriflettenti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  I  termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti
citato nelle premesse sono differiti di due mesi.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             I termini di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dei
          trasporti 30 novembre 1987, n. 529, cosi'  come  modificati
          dal presente decreto, risultano essere i seguenti:
              1: marzo       1988
              2: aprile      1988
              3: maggio      1988
              4: giugno      1988
              5: luglio      1988
              6: agosto      1988
              7: settembre   1988
              8: ottobre     1988
              9: novembre    1988
              0: dicembre    1988