IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante  norme  per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea  sulla
produzione e la vendita dei cosmetici;
  Visti,  in  particolare,  il  comma  2  dell'art.  6  e  il comma 4
dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri  in  ordine  alla
idoneita'   dei   locali  e  delle  attrezzature  delle  officine  di
produzione dei cosmetici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, che ha dato
esecuzione alle disposizioni legislative sopra richiamate,  imponendo
alle  aziende  produttrici di conformare entro il 31 dicembre 1987 le
officine e le attrezzature ai criteri stabiliti;
  Considerato   che,   da   parte  industriale,  e'  stata  segnalata
l'impossibilita'  di  perfezionare,  entro   il   termine   previsto,
l'adeguamento  degli  stabilimenti  alle disposizioni ministeriali, a
causa dei ritardi delle procedure amministrative da espletare per  la
esecuzione di opere di carattere edilizio;
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, in data 17 dicembre 1987, favorevole a che
sia  prorogato  di  almeno  12 mesi il termine previsto dal ricordato
decreto ministeriale  9  luglio  1987,  n.  328,  limitatamente  alle
disposizioni contenute nel capitolo 1 dei "criteri di massima";
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Il   termine  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, e' prorogato al 31 dicembre 1988,
limitatamente  alle  prescrizioni contenute nel capitolo 1 ("locali")
dei "criteri di massima in ordine alla idoneita' dei locali  e  delle
attrezzature  delle  officine  di produzione dei cosmetici" descritti
nell'allegato allo  stesso  decreto,  e  fatto  salvo,  comunque,  il
disposto del punto 1.5, lettera d), di tale capitolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Roma, addi' 30 dicembre 1987
                                           Il Ministro della sanita'
                                                DONAT CATTIN
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
        FORMICA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
           Nota al titolo:
             Per il contenuto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio
          1987, n.  328, si veda la nota all'art. 1.
          Nota all'art. 1:
            Per l'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 1987, n. 328, le
          officine  di  produzione  dei  cosmetici  dovevano   essere
          adeguate ai "criteri di massima in ordine all'idoneita' del
          locali e delle attrezzature", descritti nell'allegato  allo
          stesso  decreto, "entro il 31 dicembre 1987". Il punto 1.5,
          lettera  d),  del  capitolo  1  dei  predetti  "criteri  di
          massima" prescrive che i locali destinati alla produzione e
          al confezionamento dei  prodotti  cosmetici  devono  essere
          "rispondenti   alle   norme   inerenti   alla  sicurezza  e
          all'igiene del lavoro", secondo quanto previsto dai decreti
          del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19
          marzo 1956, n. 303, nonche',  in  relazione  a  particolari
          lavorazioni,   dotati  dei  piu'  specifici  ad  aggiornati
          accorgimenti  tecnici,   atti   a   garantire   l'idoneita'
          igienico-ambientale.