IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visti, in particolare, il comma 2 dell'art. 6 e il comma 4 dell'art. 10, concernenti la fissazione dei criteri in ordine alla idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici; Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, che ha dato esecuzione alle disposizioni legislative sopra richiamate, imponendo alle aziende produttrici di conformare entro il 31 dicembre 1987 le officine e le attrezzature ai criteri stabiliti; Considerato che, da parte industriale, e' stata segnalata l'impossibilita' di perfezionare, entro il termine previsto, l'adeguamento degli stabilimenti alle disposizioni ministeriali, a causa dei ritardi delle procedure amministrative da espletare per la esecuzione di opere di carattere edilizio; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, in data 17 dicembre 1987, favorevole a che sia prorogato di almeno 12 mesi il termine previsto dal ricordato decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, limitatamente alle disposizioni contenute nel capitolo 1 dei "criteri di massima"; Decreta: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1987, n. 328, e' prorogato al 31 dicembre 1988, limitatamente alle prescrizioni contenute nel capitolo 1 ("locali") dei "criteri di massima in ordine alla idoneita' dei locali e delle attrezzature delle officine di produzione dei cosmetici" descritti nell'allegato allo stesso decreto, e fatto salvo, comunque, il disposto del punto 1.5, lettera d), di tale capitolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Roma, addi' 30 dicembre 1987 Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Nota al titolo: Per il contenuto dell'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 1987, n. 328, si veda la nota all'art. 1. Nota all'art. 1: Per l'art. 1, comma 2, del D.M. 9 luglio 1987, n. 328, le officine di produzione dei cosmetici dovevano essere adeguate ai "criteri di massima in ordine all'idoneita' del locali e delle attrezzature", descritti nell'allegato allo stesso decreto, "entro il 31 dicembre 1987". Il punto 1.5, lettera d), del capitolo 1 dei predetti "criteri di massima" prescrive che i locali destinati alla produzione e al confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere "rispondenti alle norme inerenti alla sicurezza e all'igiene del lavoro", secondo quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 303, nonche', in relazione a particolari lavorazioni, dotati dei piu' specifici ad aggiornati accorgimenti tecnici, atti a garantire l'idoneita' igienico-ambientale.