IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art.  34  del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n. 786,
convertito nella legge 26 febbraio  1982,  n.  51,  con  il  quale  a
decorrere  dall'anno  1982  e'  stato  istituito un diritto annuale a
favore  delle  camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e
agricoltura  e  sono  stati individuati i soggetti tenuti al relativo
pagamento;
  Visto  il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987,
n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n.  435, secondo  cui
i  criteri  e  le  modalita'  della riscossione di detto diritto sono
stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui
sono  stati  stabiliti  detti  criteri  e  dette  modalita'   ed   in
particolare il secondo comma dell'art. 3 dello stesso con cui, per la
camera di commercio di Caltanissetta, il termine per l'emissione  del
relativo bollettino di conto corrente postale ed il termine entro cui
i soggetti obbligati nei  confronti  della  stessa  avrebbero  dovuto
provvedere  al  pagamento del diritto annuale erano stati posticipati
rispettivamente al 15 novembre 1987 ed al 15 dicembre 1987;
  Visto  il  telex  n.  16460  dell'11  dicembre 1987 della camera di
commercio di Caltanissetta volto  ad  ottenere  un  ulteriore  rinvio
delle  operazioni  di esazione del diritto annuale per l'anno 1987 in
relazione dell'asserita  impossibilita'  di  rispettare  il  predetto
termine  di  emissione  a causa del protrarsi dei lavori di revisione
dell'elenco dei soggetti obbligati;
  Tenuto  conto  che  la  mancata  emissione  dei bollettini di conto
corrente postale da parte della camera di commercio di  Caltanissetta
ha  comportato l'impossibilita' del rispetto del termine di pagamento
per i soggetti obbligati;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  necessariamente prorogare i suddetti
termini;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al  pagamento  del
diritto  annuale  a  favore della stessa, i termini di cui al secondo
comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407,
entro  cui  deve  provvedersi  all'emissione  dei bollettini di conto
corrente  postale  ed  al  pagamento   del   diritto   annuale   sono
ulteriormente   posticipati,   per  l'esazione  del  diritto  annuale
relativamente all'anno 1987, rispettivamente al 16 marzo 1988  ed  al
15 aprile 1988.
  2.  I  soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto
detto bollettino entro il 5 aprile 1988  sono  tenuti  ad  acquisirne
copia presso la predetta camera di commercio.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 9 febbraio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle
          disposizioni  di  legge qui modificate, delle quali restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante
          "Disposizioni in materia di  finanza  locale",  cosi'  come
          modificato dalla legge di conversione, e' il seguente:
             "Art.  34.  -  A  decorrere dall'anno 1982 ed al fine di
          accrescere gli  interventi  promozionali  in  favore  delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto  annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte agli albi e  ai  registri  tenuti  dalle  predette
          camere,    determinato   nelle   seguenti   misure:   ditte
          individuali, societa'  di  persone,  societa'  cooperative,
          consorzi:   L.    20.000;  societa'  con  capitale  sociale
          deliberato fino a 200 milioni:   L.  30.000;  societa'  con
          capitale  sociale  deliberato  da  oltre  200  milioni a un
          miliardo:  L.  40.000;  societa'   con   capitale   sociale
          deliberato  da  oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000,
          con un aumento  di  L.  10.000  per  ogni  10  miliardi  di
          capitale in piu', o frazione di 10 miliardi.
             Nel  caso  che la ditta abbia piu' esercizi commerciali,
          industriali o di altre  attivita'  economiche  in  province
          diverse  da quella della sede principale, e' inoltre dovuto
          per ogni provincia, nella quale abbia almeno un  esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
             Le   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo
          di   appositi  bollettini  di  conto  corrente  postale;  i
          versamenti dovranno essere effettuati entro  trenta  giorni
          dal   termine   indicato  nei  bollettini  (comma  abrogato
          dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v.  appresso)).
             Per   l'importo   non   pagato  nei  tempi  e  nei  modi
          prescritti,  si  fara'  luogo  alla  riscossione,  mediante
          emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art.
          3 del testo unico  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15  maggio  1963, n. 858, applicando una
          sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni
          mese  di  ritardo  o  frazione di mese superiore a quindici
          giorni".
             -  Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987
          (Misure urgenti per la corresponsione a  regioni  ed  altri
          enti  di  somme  in  sostituzione di tributi sopressi e del
          gettito ILOR,  nonche'  per  l'assegnazione  di  contributi
          straordinari  alle  camere  di  commercio) convertito nella
          legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' il seguente:
             "3.  Per  l'anno  1987, il diritto annuale istituito con
          decreto-legge 22 dicembre 1981,  n.  786,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982, n. 51, da
          ultimo modificato dall'art. 5, comma  19,  della  legge  28
          febbraio  1986,  n.  41,  e'  aumentato,  fermi  restando i
          criteri   di   arrotondamento,   nelle   seguenti    misure
          commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a
          carico delle ditte individuali, delle societa' di  persone,
          delle  societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento
          per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della
          riscossione,  da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini
          di conto corrente postale, sono stabiliti con  decreto  del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
          Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786
          del 1981 e' abrogato".
             - Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalita'
          per la riscossione da  parte  delle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura del diritto annuale
          di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre  1981,  n.
          786,  convertito  nella  legge  26 febbraio 1982, n.  51, e
          successive  modificazioni)  e'   stato   pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre
          1987).
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dei  commi  1  e  2  dell'art.  3 del D.M. 17
          settembre 1987, n. 407, e' il seguente:
             "1.  Per  l'anno 1987, il termine entro cui le camere di
          commercio debbono provvedere all'emissione  dei  bollettini
          di  conto  corrente  postale  ed  il  termine  entro  cui i
          soggetti obbligati  debbono  provvedere  al  pagamento  del
          diritto   annuale  sono  fissati,  rispettivamente,  al  1›
          ottobre ed al 31 ottobre.
             2.  Limitatamente  alle  camere di commercio, industria,
          artigianato  e  agricoltura  di  seguito  elencate  ed   ai
          soggetti  tenuti  al pagamento del diritto annuale a favore
          delle stesse, i termini di cui al precedente comma  1  sono
          ulteriormente    posticipati,    per   l'anno   in   corso,
          rispettivamente:
              al  15  ottobre  ed  al  14  novembre, per la camera di
          commercio di Napoli;
              al  31  ottobre  ed  al  30  novembre, per le camere di
          commercio di Ragusa e Siracusa;
              al  15  novembre  ed  al  15 dicembre, per le camere di
          commercio di Caltanissetta e Rieti".