IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 e' stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento; Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalita' della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalita' ed in particolare il secondo comma dell'art. 3 dello stesso con cui, per la camera di commercio di Caltanissetta, il termine per l'emissione del relativo bollettino di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati nei confronti della stessa avrebbero dovuto provvedere al pagamento del diritto annuale erano stati posticipati rispettivamente al 15 novembre 1987 ed al 15 dicembre 1987; Visto il telex n. 16460 dell'11 dicembre 1987 della camera di commercio di Caltanissetta volto ad ottenere un ulteriore rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1987 in relazione dell'asserita impossibilita' di rispettare il predetto termine di emissione a causa del protrarsi dei lavori di revisione dell'elenco dei soggetti obbligati; Tenuto conto che la mancata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Caltanissetta ha comportato l'impossibilita' del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati; Ritenuto pertanto di dover necessariamente prorogare i suddetti termini; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono ulteriormente posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1987, rispettivamente al 16 marzo 1988 ed al 15 aprile 1988. 2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 aprile 1988 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 9 febbraio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge qui modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante "Disposizioni in materia di finanza locale", cosi' come modificato dalla legge di conversione, e' il seguente: "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, societa' di persone, societa' cooperative, consorzi: L. 20.000; societa' con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; societa' con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in piu', o frazione di 10 miliardi. Nel caso che la ditta abbia piu' esercizi commerciali, industriali o di altre attivita' economiche in province diverse da quella della sede principale, e' inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini (comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)). Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si fara' luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni". - Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi sopressi e del gettito ILOR, nonche' per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, e' il seguente: "3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: a) 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle societa' di persone, delle societa' cooperative e dei consorzi; b) 20 per cento per le societa' di capitali. I criteri e le modalita' della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 e' abrogato". - Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalita' per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987). Nota all'art. 1: Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del D.M. 17 settembre 1987, n. 407, e' il seguente: "1. Per l'anno 1987, il termine entro cui le camere di commercio debbono provvedere all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed il termine entro cui i soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento del diritto annuale sono fissati, rispettivamente, al 1 ottobre ed al 31 ottobre. 2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di seguito elencate ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono ulteriormente posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente: al 15 ottobre ed al 14 novembre, per la camera di commercio di Napoli; al 31 ottobre ed al 30 novembre, per le camere di commercio di Ragusa e Siracusa; al 15 novembre ed al 15 dicembre, per le camere di commercio di Caltanissetta e Rieti".