IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n. 37 del 12 febbraio 1968); Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745 (Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1976); Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978); Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, concernente profilassi della peste suina classica (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1981) modificato con decreto ministeriale 4 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 42 del 12 febbraio 1982); Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1987, n. 147 concernente la produzione, l'acquisto, la distribuzione e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987); Vista la direttiva del Consiglio n. 80/1095/CEE, dell'11 novembre 1980, che fissa le condizioni per rendere il territorio della Comunita' esente dalla peste suina classica e mantenerlo tale, modificata dalla direttiva del Consiglio 87/487/CEE del 22 settembre 1987; Vista la decisione del Consiglio n. 80/1096/CEE dell'11 novembre 1980, che instaura un'azione finanziaria della Comunita' in vista dell'eradicazione della peste suina classica, modificata dalle decisioni del Consiglio n. 87/488/CEE del 22 settembre 1987; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee 1 marzo 1983 (n. 83/100/CEE) recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina classica presentato dalla Repubblica italiana; Tenuto conto che continua ad essere segnalata l'insorgenza di focolai di peste suina classica in alcuni Stati delle Comunita' europee; Ritenuto necessario, ai fini della difesa sanitaria del patrimonio suinicolo nazionale nei confronti della suddetta malattia, attuare anche per il 1988 un'azione di profilassi vaccinale contro la peste suina classica; Preso atto della decisione della commissione CEE del 13 gennaio 1988 che in conformita' della proposta italiana ha approvato la modificazione del piano italiano di eradicazione della peste suina classica, che prevede l'attuazione anche per il 1988 della vaccinazione antipestosa dei suini ad eccezione di quelli esistenti nella provincia di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Liguria; Ordina: Art. 1. E' resa obbligatoria la vaccinazione contro la peste suina classica dei suini di eta' compresa tra i sessanta ed i settanta giorni da eseguirsi, comunque, non prima di quindici giorni dallo svezzamento. A tale scopo i proprietari degli animali devono segnalare la nascita dei suini alla unita' sanitaria locale nel cui territorio ha sede l'allevamento per consentire la programmazione dei piani di vaccinazione. Sono soggetti a rivaccinazione annuale i suini destinati alla riproduzione.