IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393  (Testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione   stradale)   e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
420 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle  norme  sulla
circolazione stradale);
  Vista  la  legge  10 febbraio 1982, n. 38, art. 13, che consente di
modificare  mediante  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   taluni
articoli del suddetto regolamento;
  Visto  il proprio decreto ministeriale 14 ottobre 1987, n. 437, col
quale, in forza della suddetta  legge  n.  38,  e'  stato  modificato
l'art.  221  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno
1959, n. 420;
  Rilevata  la  necessita',  in  relazione alla predetta modifica, di
adeguare  anche  l'art.  258,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  30  giugno  1959, n. 420, per quanto riguarda il rapporto
potenza/massa;
  Visto  che  il  suddetto  art.  258 rientra fra quelli modificabili
mediante decreto del Ministro dei trasporti;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  258  del  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1959, n. 420, e' sostituito dal seguente:
  "Le   prove  per  la  determinazione  del  peso  rimorchiabile,  da
effettuarsi a pieno carico, sono dirette ad accertare:
   che  il  complesso  dei  veicoli  possa  avviarsi  su pendenza non
inferiore all'8%;
   che  il  complesso dei veicoli possa marciare ad una velocita' che
non differisca piu' del 10% dalla velocita' corrispondente al  numero
di  giri  di potenza massima del motore, con il rapporto piu' elevato
della trasmissione, su pendenza non inferiore all'1%;  l'accertamento
puo'  essere  effettuato  verificando  che  l'accelerazione  media su
strada piana non sia inferiore a 0,1 m/sec(Elevato al Quadrato),  nel
campo di utilizzazione del rapporto piu' alto, fra i regimi di coppia
massima e di potenza massima; questa prova non si effettua  nel  caso
degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati per i quali
sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la
massa  complessiva  del  complesso  non  sia inferiore a 5,88 kW/t (8
CV/t)".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 26 febbraio 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                                    N O T E
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   testo  dell'art.  13  della  legge  n.  38/1982
          (Modifiche ad alcuni  articoli  del  codice  della  strada,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 15
          giugno  1959,   n.   393,   e   successive   modificazioni,
          riguardanti  i  pesi  e le misure dei veicoli, nonche' alla
          legge 27 novembre 1980, n. 815), e' il seguente:
             "Art.  13.  -  Il  Ministro  dei  trasporti, con proprio
          decreto, stabilisce  la  procedura  per  l'adeguamento  dei
          veicoli in circolazione alle norme contenute nella presente
          legge ed a quelle contenute nella legge 6 giugno  1974,  n.
          298, e successive modificazioni, dettando in particolare le
          disposizioni, i criteri ed i termini per l'annullamento sui
          documenti  di  circolazione  dei  pesi  eccedenti  i limiti
          fissati nell'articolo 33.
             Il Ministro dei trasporti stabilisce altresi' con propri
          decreti le specifiche  tecniche  e  funzionali  nonche'  le
          procedure  necessarie  in applicazione degli articoli 2, 3,
          4, 9 e 10 della presente legge.
             Il  Ministro  dei  trasporti  e' autorizzato a istituire
          uffici della Direzione generale della motorizzazione civile
          ai valichi di confine per i controlli di legge.
             Il  Ministro  dei  trasporti  e'  altresi' autorizzato a
          modificare con propri decreti gli articoli 221,  225,  226,
          233, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 257, 258, 261, 262, 266,
          267, 312, 339 e 344 del regolamento di esecuzione approvato
          con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
          n. 420, adeguandoli alle norme della presente legge,  della
          legge  5  maggio  1976, n. 313, ed a quelle contenute nelle
          direttive comunitarie o nei regolamenti internazionali".
             -  Il  testo  dell'art.  221  del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 420/1959, come modificato  dal  decreto
          ministeriale n. 437/1987, e' il seguente:
             "Art. 221 (Verifiche e prove). - Le verifiche e prove di
          omologazione del veicolo riguardano:
              1)    controllo    della   conformita'   dell'esemplare
          presentato   alle    caratteristiche    risultanti    dalla
          documentazione;
              2)  verifica della corrispondenza a quanto disposto per
          ciascuna categoria di veicoli;
              3) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi si
          trovino, col veicolo a pieno carico,  al  di  sopra  di  un
          piano  inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per
          i centri delle aree di appoggio  sul  terreno  delle  ruote
          piu'  prossime;  lo  sbalzo  anteriore non deve eccedere la
          meta' del passo e lo sbalzo posteriore non deve eccedere il
          60% del passo.
             Per gli autoveicoli ed i rimorchi per uso speciale o per
          trasporti  specifici  potranno  essere  consentiti   sbalzi
          superiori,  purche'  autorizzati  dalla  Direzione generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
             Si  intende per passo di un veicolo a 2 assi la distanza
          tra i centri degli assi, con veicolo a pieno carico.
             Nei  veicoli  a  tre  o piu' assi s'intende per passo la
          distanza tra l'asse o la mezzeria degli  assi  anteriori  e
          l'asse  o  la mezzeria degli assi posteriori, con veicolo a
          pieno carico.
             Lo sbalzo si misura a partire dall'asse estremo;
              4)   verifica   in  marcia  dell'inscrivibilita'  degli
          autoveicoli isolati  e  dei  complessi  in  una  fascia  di
          ingombro  conforme  a  tabelle  di unificazione a carattere
          definitivo e determinazione del diametro  minimo  di  volta
          dei veicoli a motore isolati;
              5)  verifica  delle  carrozzerie dei veicoli adibiti ad
          uso pubblico per trasporto di persone  per  la  conformita'
          alle prescrizioni del Ministero dei trasporti;
              6)  accertamento  del  numero dei posti verificando che
          siano disponibili: per il  conducente  almeno  60  cm,  con
          centro in corrispondenza del piantone di sterzo o dell'asse
          del manubrio, per ogni altra persona 40 cm; e  sui  veicoli
          adibiti  ad uso pubblico per trasporto di persone, per ogni
          persona, 45 cm;
              7)  verifica  dei  dispositivi di frenatura prescritti,
          sia per il veicolo isolato, sia per il  veicolo  accoppiato
          al rimorchio, se previsto;
              8)  verifica  in  piano  dei  pesi,  a  vuoto e a pieno
          carico, e della relativa distribuzione sugli assi o  gruppi
          di assi;
              9) verifica della compatibilita' dei pneumatici;
              10) verifica della velocita' massima;
              11)  determinazione del consumo di combustibile in base
          alle norme CEE, se applicabili, ovvero in base a tabelle di
          unificazione a carattere definitivo;
              12)  prova  di  accelerazione  in piano con partenza da
          fermo sul percorso di 1 km;
              13)  accertamento dello spunto in salita sulla pendenza
          del 16% per il veicolo isolato e dell'8% per gli autotreni,
          autoarticolati  e  autosnodati,  in  conformita'  a  quanto
          eventualmente  prescritto  da  tabelle  di  unificazione  a
          carattere definitivo;
              14) accertamento che il rapporto tra la potenza massima
          del motore e la massa complessiva dell'autoveicolo e/o  del
          complesso  di veicoli sia non inferiore al limite stabilito
          dalle norme vigenti per la categoria alla quale il  veicolo
          appartiene;
              15) rilevamento del livello sonoro;
              16) accertamento della potenza massima del motore;
              17) verifica dell'installazione e del funzionamento dei
          dispositivi prescritti;
              18)   accertamento  dell'intervenuta  approvazione  dei
          dispositivi, se richiesta;
              19)   accertamento   dell'esistenza  sui  motocicli  di
          attrezzature idonee a consentire la presenza a bordo di  un
          casco  protettivo  di tipo adeguato per il conducente ed il
          passeggero, ove ricorre.
             Le  prove  e verifiche di cui ai punti 10), 11) e 12) si
          effettuano    sul    veicolo    a    motore    isolato    o
          sull'autoarticolato.
             Per  l'omologazione di veicoli sprovvisti di carrozzeria
          (autotelai  cabinati,  telai  montati   per   rimorchio   o
          semirimorchio),  le  verifiche  e  prove di omologazione si
          effettuano tenendo conto  delle  dimensioni  massime  della
          carrozzeria   preventivamente   definite   dal  costruttore
          (dimensioni di carrozzabilita').
             La  metodologia  di  prova  e  le eventuali prescrizioni
          integrative non  previste  da  norme  CEE  potranno  essere
          stabilite   in   tabelle   di   unificazione   a  carattere
          definitivo".