IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 29 maggio 1974, n. 256, concernente la classificazione e disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi ed in particolare quanto disposto dagli articoli 5, 7 e 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 1147; Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare il punto 4) dell'art. 4; Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1984 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e della etichettatura dei preparati pericolosi-solventi; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1984 concernente la classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura dei preparati classificati come pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi e affini ed in particolare quanto disposto nell'allegato II punto 1; Decreta: Art. 1. Con il presente decreto sono stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura da applicare a cura dei fabbricanti e/o degli importatori e/o di chiunque altro provveda all'immissione sul mercato, sugli imballaggi di sostanze e di preparati pericolosi che per dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, comma primo e secondo.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 5, 7 e 9 della legge n. 256/1974 e' il seguente: "Art. 5 (come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927). - Le sostanze ed i preparati pericolosi debbono riportare sull'imballaggio ovvero su etichette appostevi le seguenti indicazioni in lingua italiana: 1) il nome della sostanza o del preparato: il nome della sostanza deve figurare sotto una delle denominazioni comprese nei decreti di classificazione di cui all'art. 3; il nome del preparato deve essere accompagnato dalla indicazione degli elementi atti ad individuarlo in base alla classificazione di cui all'art. 3; 2) la provenienza della sostanza o del preparato: devono essere indicati il nome e la sede dell'impresa produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore; 3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti nell'utilizzazione della sostanza o del preparato: esplosivo: una bomba che esplode (E); comburente: una fiamma sopra un cerchio (O); facilmente infiammabile: una fiamma (F); tossico: un teschio su tibie incrociate (T); nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn); corrosivo: la raffigurazione dell'azione di un acido (C); irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi); altamente infiammabile (o estremamente infiammabile): una fiamma (F); altamente tossico (o molto tossico): un teschio su tibie incrociate (T). I simboli devono essere conformi a quelli stabiliti a norma dell'art. 6 ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione. 4) Un richiamo a rischi specifici derivanti dai pericoli di cui al numero 3): la natura dei rischi specifici che comporta la utilizzazione delle sostanze e dei preparati deve essere indicata con una o piu' frasi tipo conformi a quelle stabilite a norma dell'art. 6. Le frasi del tipo 'altamente o estremamente infiammabile' o 'facilmente infiammabile' possono non essere indicate quando ripetano una indicazione di pericolo utilizzata in applicazione del precedente numero 3). Non e' necessario rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza se il contenuto dell'imballaggio non supera i 125 ml per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili e infiammabili o comburenti, nonche' per le sostanze nocive che non sono poste in libera vendita al dettaglio. 5) I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione delle sostanze e dei preparati pericolosi da indicare con frasi tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto ministeriale 17 dicembre 1977 e successive modifiche. Qualora sia materialmente impossibile apporli sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i consigli di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso". "Art. 7 (come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 1147/1977). Quando le indicazioni di cui all'art. 5 si trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno o piu' lati dell'imballaggio in modo da assicurare la lettura orizzontale, quando il collo si trova in posizione normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere ai seguenti formati: Capacita' dell'imballaggio Formato Inferiore o pari a 3 l................. almeno 52 x 74 mm Superiore a 3 l ed inferiore o pari a 50 l.......................... almeno 74 x105 mm Superiore a 50 l ed inferiore o pari a 500 l.........................almeno 105 x148 mm Superiore a 500 l......................almeno 148 x210 mm Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie della etichetta ed essere di almeno un centimetro quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la sostanza. L'etichetta non e' obbligatoria quando l'imballaggio porti bene in vista le indicazioni prescritte secondo le modalita' di cui al comma precedente. Le indicazioni, siano esse sull'imballaggio o sull'etichetta, devono essere stampate a caratteri chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e le indicazioni dei pericoli, nonche' il richiamo a rischi specifici, siano bene in vista. I requisisti di etichettatura si considerano soddisfatti: a) quando, nel caso di una confezione esterna che racchiude uno o piu' recipienti interni, la confezione esterna e' provvista di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme alla presente legge; b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo e' provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente legge. In luogo dell'etichettatura conforme alle disposizioni internazionali per il trasporto delle sostanze pericolose, e' consentita l'etichettatura conforme alle disposizioni nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal territorio nazionale ". " Art. 9. - Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte non permettano una etichettatura conforme all'articolo 7, comma primo e secondo puo' essere applicata l'etichettatura prevista dall'art. 5 in altro modo adeguata. Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con i Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, saranno stabilite le caratteristiche cui deve rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente comma. Con le stesse forme i Ministri possono stabilire, in deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli imballaggi di sostanze e preparati non esplosivi ne' tossici non debbano essere etichettati ovvero possano esserlo in modo diverso quando contengono quantitativi di sostanze pericolose talmente limitati da non comportare alcun pericolo per i lavoratori ed i terzi". - Il D.P.R. n. 1147/1977 reca: "Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunita' economica europea n. 75/409 del 24 giugno 1975, recante la quinta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose". - Il D.M. 17 dicembre 1977 e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1978. - Il D.P.R. n. 927/1981 reca: "Recepimento della direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi". L'art. 4 di detto decreto sostituisce i numeri 3), 4) e 5) dell'art. 5 della legge n. 256/1974, riportato nella precedente prima nota. - Il D.M. 17 ottobre 1984 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984. - Il D.M. 18 ottobre 1984 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984. Il paragrafo 1 dell'allegato II del predetto decreto e' stato sostituito dal D.M. 22 febbraio 1988, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 64 del 17 marzo 1988. Nota all'articolo 1: Per il testo dell'art. 7 della legge n. 256/1974 si veda nelle note alle premesse.