IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E
   DELL'ARTIGIANATO E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista   la   legge   29   maggio   1974,  n.  256,  concernente  la
classificazione e disciplina dell'imballaggio e  della  etichettatura
delle  sostanze  e  dei preparati pericolosi ed in particolare quanto
disposto dagli articoli 5, 7 e 9;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n.
1147;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  dicembre  1977 concernente la
classificazione   e   la   disciplina   dell'imballaggio   e    della
etichettatura  delle sostanze e dei preparati pericolosi e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981,
n. 927, ed in particolare il punto 4) dell'art. 4;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17  ottobre  1984  concernente la
classificazione   e   la   disciplina   dell'imballaggio   e    della
etichettatura dei preparati pericolosi-solventi;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  ottobre  1984  concernente la
classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
dei  preparati  classificati  come  pitture,  vernici,  inchiostri da
stampa,  adesivi  e  affini  ed  in   particolare   quanto   disposto
nell'allegato II punto 1;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Con  il presente decreto sono stabilite le caratteristiche cui deve
rispondere l'etichettatura da applicare a cura  dei  fabbricanti  e/o
degli  importatori  e/o di chiunque altro provveda all'immissione sul
mercato, sugli imballaggi di sostanze e di preparati  pericolosi  che
per  dimensioni  ridotte  non  permettano  una etichettatura conforme
all'art. 7 della legge 29 maggio 1974, n. 256, comma primo e secondo.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  5,  7  e 9 della legge n.
          256/1974 e' il seguente:
             "Art.  5  (come  modificato  dall'art.  4  del D.P.R. 24
          novembre 1981, n.  927).  -  Le  sostanze  ed  i  preparati
          pericolosi  debbono  riportare  sull'imballaggio  ovvero su
          etichette  appostevi  le  seguenti  indicazioni  in  lingua
          italiana:
              1)  il  nome  della  sostanza  o del preparato: il nome
          della sostanza deve figurare sotto una delle  denominazioni
          comprese  nei decreti di classificazione di cui all'art. 3;
          il  nome  del  preparato  deve  essere  accompagnato  dalla
          indicazione  degli  elementi  atti  ad individuarlo in base
          alla classificazione di cui all'art. 3;
              2)  la  provenienza  della  sostanza  o  del preparato:
          devono essere indicati  il  nome  e  la  sede  dell'impresa
          produttrice o distributrice, ovvero dell'importatore;
             3) I seguenti simboli ed indicazioni dei pericoli insiti
          nell'utilizzazione della sostanza o del preparato:
               esplosivo: una bomba che esplode (E);
               comburente: una fiamma sopra un cerchio (O);
               facilmente infiammabile: una fiamma (F);
               tossico: un teschio su tibie incrociate (T);
               nocivo: una croce di Sant'Andrea (Xn);
               corrosivo:  la  raffigurazione dell'azione di un acido
          (C);
               irritante: una croce di Sant'Andrea (Xi);
               altamente  infiammabile (o estremamente infiammabile):
          una fiamma (F);
               altamente  tossico  (o  molto  tossico): un teschio su
          tibie incrociate (T).
             I  simboli  devono  essere conformi a quelli stabiliti a
          norma dell'art. 6 ed  essere  stampati  in  nero  su  fondo
          giallo-arancione.
              4)   Un  richiamo  a  rischi  specifici  derivanti  dai
          pericoli  di  cui  al  numero  3):  la  natura  dei  rischi
          specifici  che  comporta  la utilizzazione delle sostanze e
          dei preparati deve essere indicata con  una  o  piu'  frasi
          tipo  conformi  a quelle stabilite a norma dell'art.  6. Le
          frasi del tipo 'altamente o  estremamente  infiammabile'  o
          'facilmente   infiammabile'  possono  non  essere  indicate
          quando ripetano una indicazione di pericolo  utilizzata  in
          applicazione  del  precedente  numero 3). Non e' necessario
          rammentare i rischi specifici ed i consigli di prudenza  se
          il  contenuto  dell'imballaggio  non supera i 125 ml per le
          sostanze irritanti, facilmente infiammabili e  infiammabili
          o  comburenti,  nonche' per le sostanze nocive che non sono
          poste in libera vendita al dettaglio.
              5)  I consigli di prudenza pertinenti all'utilizzazione
          delle sostanze e dei preparati pericolosi da  indicare  con
          frasi  tipo che sono riportate nell'allegato IV del decreto
          ministeriale  17  dicembre  1977  e  successive  modifiche.
          Qualora     sia     materialmente    impossibile    apporli
          sull'etichetta o direttamente sull'imballaggio, i  consigli
          di prudenza possono essere acclusi all'imballaggio stesso".
             "Art.  7  (come  sostituito  dall'art.  2  del D.P.R. n.
          1147/1977). Quando le indicazioni  di  cui  all'art.  5  si
          trovano su una etichetta, questa deve essere apposta su uno
          o piu' lati  dell'imballaggio  in  modo  da  assicurare  la
          lettura  orizzontale, quando il collo si trova in posizione
          normale. Le dimensioni delle etichette devono corrispondere
          ai seguenti formati:
 
               Capacita' dell'imballaggio             Formato
          Inferiore o pari a 3 l................. almeno 52 x 74 mm
          Superiore a 3 l ed inferiore o
            pari a 50 l.......................... almeno 74 x105 mm
          Superiore a 50 l ed inferiore o
            pari a 500 l.........................almeno 105 x148 mm
          Superiore a 500 l......................almeno 148 x210 mm
 
             Ogni  simbolo  deve  occupare  almeno  un  decimo  della
          superficie  della  etichetta  ed  essere   di   almeno   un
          centimetro  quadrato. L'etichetta deve aderire con tutta la
          sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente la
          sostanza.
             L'etichetta  non  e'  obbligatoria  quando l'imballaggio
          porti bene in vista le indicazioni  prescritte  secondo  le
          modalita' di cui al comma precedente.
             Le    indicazioni,   siano   esse   sull'imballaggio   o
          sull'etichetta,  devono   essere   stampate   a   caratteri
          chiaramente leggibili ed indelebili in modo che i simboli e
          le indicazioni dei pericoli, nonche' il richiamo  a  rischi
          specifici, siano bene in vista.
             I    requisisti    di   etichettatura   si   considerano
          soddisfatti:
               a)  quando,  nel  caso  di  una confezione esterna che
          racchiude uno o  piu'  recipienti  interni,  la  confezione
          esterna  e'  provvista  di  una  etichettatura  conforme ai
          regolamenti  internazionali  relativi  al  trasporto  delle
          sostanze   pericolose  e  l'imballaggio  o  gli  imballaggi
          interni sono provvisti di una etichettatura  conforme  alla
          presente legge;
               b) quando, nel caso di un imballaggio unico, questo e'
          provvisto di  una  etichettatura  conforme  ai  regolamenti
          internazionali   relativi   al   trasporto  delle  sostanze
          pericolose ed all'art. 5, punti 1), 2) e 4), della presente
          legge.
             In  luogo  dell'etichettatura conforme alle disposizioni
          internazionali per il trasporto delle sostanze  pericolose,
          e'  consentita  l'etichettatura  conforme alle disposizioni
          nazionali per quelle sostanze pericolose che non escono dal
          territorio nazionale ".
             "  Art. 9. - Sugli imballaggi, le cui dimensioni ridotte
          non permettano una etichettatura conforme  all'articolo  7,
          comma primo e secondo puo' essere applicata l'etichettatura
          prevista dall'art. 5 in altro modo adeguata.
             Con  decreto del Ministro per la sanita' di concerto con
          i Ministri per l'interno, per l'industria, il  commercio  e
          l'artigianato,  per  il  lavoro e la previdenza sociale, da
          pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana,  saranno  stabilite  le  caratteristiche cui deve
          rispondere l'etichettatura nei casi previsti dal precedente
          comma.
             Con  le  stesse  forme  i Ministri possono stabilire, in
          deroga ai precedenti articoli 5 e 7 che gli  imballaggi  di
          sostanze  e preparati non esplosivi ne' tossici non debbano
          essere etichettati ovvero possano esserlo in  modo  diverso
          quando   contengono  quantitativi  di  sostanze  pericolose
          talmente limitati da non comportare alcun  pericolo  per  i
          lavoratori ed i terzi".
             -  Il  D.P.R.  n.  1147/1977  reca:  "Recepimento  della
          direttiva del Consiglio della Comunita'  economica  europea
          n.  75/409  del  24 giugno 1975, recante la quinta modifica
          della direttiva n. 67/548/CEE, relativa all'imballaggio  ed
          all'etichettatura delle sostanze pericolose".
             -  Il  D.M.  17  dicembre  1977  e' stato pubblicato nel
          suppl. ord.  alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del  31  gennaio
          1978.
             -   Il  D.P.R.  n.  927/1981  reca:  "Recepimento  della
          direttiva del Consiglio delle comunita' europee  n.  79/831
          del  18  settembre  1979,  recante  la sesta modifica della
          direttiva n.  67/548/CEE,  relativa  alla  classificazione,
          imballaggio  ed  alla  etichettatura  delle  sostanze e dei
          preparati  pericolosi".   L'art.   4   di   detto   decreto
          sostituisce i numeri 3), 4) e 5) dell'art. 5 della legge n.
          256/1974, riportato nella precedente prima nota.
             -  Il  D.M.  17  ottobre  1984 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984.
             -  Il  D.M.  18  ottobre  1984 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  311  del  12  novembre  1984.   Il
          paragrafo  1 dell'allegato II del predetto decreto e' stato
          sostituito dal D.M. 22 febbraio  1988,  n.  77,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale n. 64 del 17
          marzo 1988.
          Nota all'articolo 1:
             Per il testo dell'art. 7 della legge n. 256/1974 si veda
          nelle note alle premesse.