IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto l'art. 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 877;
  Sentito  il  parere  della  commissione  prevista dall'art. 4 della
stessa legge;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Sono   considerati   frontalieri   gli  autoservizi  di  linea
internazionali autorizzati ai sensi del regolamento CEE n. 517 del 28
febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977, n. 144, ovvero concessi ai
sensi  della  legge  28  settembre  1939,  n.   1822,  e   successive
modificazioni,  ed in base ad accordi bilaterali, che non superino in
linea d'aria i 50 chilometri per ciascuna parte della frontiera.
 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 877/1986 e' il
          seguente:
             "Art.  1. - 1. Ai soggetti che esercitano autoservizi di
          linea  nazionali  di  competenza  statale  ed   autoservizi
          internazionali  aventi  carattere  frontaliero, concessi ai
          sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e  successive
          modificazioni,  o  autorizzati ai sensi del regolamento CEE
          n. 517/72 del 28 febbraio 1972 e della legge 8 aprile 1977,
          n.  144, nonche' in base ad accordi bilaterali, il Ministro
          dei  trasporti  concede  un   contributo   complessivo   in
          relazione  alle  percorrenze chilometriche effettuate negli
          anni di riferimento indicati nell'art. 2.
             2.  Per  gli  autoservizi  ordinari  gia'  di competenza
          statale, trasferiti alle  regioni  a  statuto  ordinario  o
          speciale,  il  contributo e' concesso per il periodo dal 1›
          aprile 1972 fino alle rispettive date di  decorrenza  della
          competenza regionale.
             3.  Dal  contributo sono esclusi gli autoservizi di gran
          turismo concessi ai  sensi  dell'art.  12  della  legge  28
          settembre 1939, n.  1822, e successive modificazioni.
             4.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge,  il  Ministro  dei  trasporti,  sentito  il
          parere  della  commissione di cui all'art. 4, provvede, con
          propri  decreti,   all'individuazione   degli   autoservizi
          internazionali  a  carattere  frontaliero  aventi titolo al
          contributo finanziario  limitatamente  al  periodo  per  il
          quale  e'  stato  esercitato il servizio frontaliero". - Il
          testo dell'art. 4 della medesima legge, e' il seguente:
             "Art.  4.  -  1.  Per  l'applicazione delle disposizioni
          recate dalla presente legge, e' istituita una  commissione,
          nominata   con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti,  di
          concerto con il Ministro del tesoro.
             2. La commissione e' composta da:
               a) il direttore generale della motorizzazione civile e
          dei trasporti in concessione, che la presiede;
               b)   due  dirigenti  del  Ministero  dei  trasporti  -
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti   in  concessione,  designati  dal  Ministro  dei
          trasporti;
               c)  un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria
          generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro;
               d)  un  dirigente  del  Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica,  designato  dal   Ministro   del
          bilancio e della programmazione economica.
             3.  Alla  commissione partecipa, a titolo consultivo, un
          rappresentante per ciascuna  delle  associazioni  nazionali
          piu'  rappresentative  degli  esercenti  di  autoservizi in
          concessione, designato dalla rispettiva associazione.
             4.  Per ciascun membro effettivo della commissione viene
          nominato un membro supplente,  che  puo'  partecipare  alle
          riunioni  anche  in presenza dello stesso membro effettivo,
          senza diritto di voto.
             5.  Le  funzioni  di  segreteria  sono  esplicate  da un
          dipendente del Ministero dei trasporti - Direzione generale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
             6.  Con  decreto del Ministro dei trasporti, di concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  saranno   determinate   le
          indennita'  spettanti  al  presidente  ed  ai  membri della
          commissione.
             7.  L'onere  per  il  funzionamento della commissione fa
          carico allo stanziamento iscritto al cap. 1554 dello  stato
          di  previsione  del  Ministero  dei  trasporti  per  l'anno
          finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni
          successivi".
          Note all'art. 1:
             - Il regolamento CEE n. 517/72, relativo alla fissazione
          di  norme  comuni  per  i  servizi  regolari  specializzati
          effettuati  con  autobus  tra  gli  Stati  membri, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. L 67 del 20 marzo 1972.
             -  La  legge  n.  144/1977  concerne  "Applicazione  dei
          regolamenti della Comunita' economica europea  relativi  al
          trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri".
             -  La  legge  n.  1822/1939  concerne: "Disciplina degli
          autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e
          pacchi  agricoli  in  regime  di  concessione all'industria
          privata".