IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed
aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore),
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni
sull'ordinamento    didattico    universitario),     e     successive
modificazioni;
  Vista   la   nuova   tabella   XXXIII   dell'ordinamento  didattico
universitario, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea
in  medicina  veterinaria, approvata con decreto del Presidente della
Repubblica 29 agosto 1986, n. 947;
  Considerato  che  l'insegnamento  di  "lavori  pratici nei macelli,
laboratori e derrate alimentari" compreso tra gli insegnamenti comuni
del triennio professionale di detta tabella XXXIII presenta un errore
nella dizione;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  denominazione  dell'insegnamento  "lavori  pratici nei macelli,
laboratori  e  derrate   alimentari"   compreso   nell'elenco   degli
insegnamenti  comuni  del triennio professionale della tabella XXXIII
dell'ordinamento didattico universitario, e' rettificata in quella di
"lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1988
 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 97