IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 (Modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 (Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario), e successive modificazioni; Vista la nuova tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, relativa all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 947; Considerato che l'insegnamento di "lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari" compreso tra gli insegnamenti comuni del triennio professionale di detta tabella XXXIII presenta un errore nella dizione; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico La denominazione dell'insegnamento "lavori pratici nei macelli, laboratori e derrate alimentari" compreso nell'elenco degli insegnamenti comuni del triennio professionale della tabella XXXIII dell'ordinamento didattico universitario, e' rettificata in quella di "lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 marzo 1988 Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 97