IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Visto  l'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 6 febbraio 1987,
n.  16,  convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1987, n.
132;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti in data 5 novembre
1987,  n.  508,  recante:  "Disposizioni  in  materia di accesso alla
professione  di  trasportatore  di  merci  su  strada nel settore dei
trasporti  nazionali  ed  internazionali",  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 1987;
  Ritenuta  la necessita' di modificare l'art. 9 del predetto decreto
al  fine  di  eliminare  ogni  difformita' con le norme contenute nel
decreto-legge  6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 marzo 1987, n. 132;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Il  testo  dell'art. 9 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n.
508, richiamato nelle premesse e' sostituito dal seguente:
  "Sono  esentate  dalla  dimostrazione del possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, lettere b) e c):
   le  imprese  che,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto  siano  iscritte  all'albo  in  via  definitiva ovvero in via
provvisoria   anteriormente   al   1›   giugno  1987  e  titolari  di
autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi;
   le  imprese  che  richiedano  di  continuare ad essere iscritte ai
sensi  e nei casi previsti dall'art. 15 della legge 6 giugno 1974, n.
298".
  Il presente decreto entra in vigore a partire dal giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 8 marzo 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo  unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato al
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota alla premesse:
            Il D.L. n. 16/1987 reca: "Disposizioni urgenti in materia
          di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale",  il  cui
          testo,  coordinato  con  la  legge di conversione, e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          89  del  16  aprile  1987. Il comma 2 dell'art. 11 di detto
          decreto cosi'  recita:  "2.  Nello  stesso  termine  (entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione, prevista per il  giorno  stesso  della  sua
          pubblicazione,  e  cioe' il 6 aprile 1987), con decreto del
          Ministro  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'interno,  sono  adottate le disposizioni attuative del
          regolamento CEE n. 3820/85, relativo all'armonizzazione  di
          alcune  norme  in materia sociale nel settore dei trasporti
          su strada, nonche' le norme di attuazione  della  direttiva
          CEE  n.  561/74  relativa  all'accesso  alla professione di
          autotrasportatore.
             La  direttiva  CEE  n.  561/74 e' stata pubblicata nella
          "Gazzetta Ufficiale" CEE n. L 308 del 19 novembre 1974.
          Note all'articolo unico:
             -  Il  testo  del  primo  comma  dell'art.  2 del D.M. 5
          novembre 1987, n. 508, richiamato nell'art. 9 dello  stesso
          decreto, e' il seguente:
             "Ai  fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco
          di cui al sesto comma dell'art. 13  della  legge  6  giugno
          1974,  n.  298, le imprese individuali e societarie oltre i
          requisiti  previsti  dal  gia'  citato  art.   13,   devono
          dimostrare di:
               a) soddisfare al requisito della idoneita' morale;
               b)    soddisfare    al   requisito   della   capacita'
          finanziaria;
               c) possedere adeguata capacita' professionale".
             -  Il  testo  dell'art.  15  della  legge  n.  298/1974,
          richiamato nell'art. 9 del D.M. 5 novembre 1987, n. 508, e'
          il seguente:
             "Art.  15  (Fusioni  e  trasformazioni).  -  Le  imprese
          individuali e  sociali,  risultanti  rispettivamente  dalla
          trasformazione    di    imprese    individuali    e   dalla
          trasformazione  e  fusione  di  societa'  che  siano   gia'
          iscritte  nell'albo,  possono  chiedere  di  continuare  ad
          essere iscritte sempreche'  sussistano  i  requisiti  e  le
          condizioni di cui al precedente art. 13".