IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista  la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,
concernente la "Disciplina della produzione  e  della  vendita  delle
sostanze  alimentari  e delle bevande" ed in particolare l'art. 7 con
il quale gli  e'  stata  conferita  la  potesta'  di  autorizzare  la
produzione  ed  il  commercio  di  sostanze  alimentari e bevande che
abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;
  Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Visti  i propri decreti in data 23 settembre 1970, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 del 14  ottobre  1970  e  18  luglio  1979,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  213  del  4  agosto 1979,
relativi  alla  autorizzazione  alla   produzione,   importazione   e
commercio  di  farina di soia sgrassata e ristrutturata e di proteine
di soia concentrate e ristrutturate, nonche' di prodotti  a  base  di
tali sostanze;
  Vista  la  relazione  della  Direzione  generale per l'igiene degli
alimenti e la nutrizione in data 1› luglio 1985;
  Visto il verbale della commissione per la determinazione dei metodi
ufficiali di analisi delle sostanze alimentari, di  cui  all'art.  21
della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, in data 27 luglio 1987;
  Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
  Ritenuto  opportuno  procedere  alla integrale sostituzione dei due
decreti ministeriali sopra citati mediante  emanazione  di  un  nuovo
decreto con cui venga organicamente disciplinata la materia;
  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di
farina  di  soia  ristrutturata,  di  proteine  di  soia  concentrate
ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  7 della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:
             "Art.  7.  -  Il  Ministro  della  sanita'  con  proprio
          decreto, sentito il Consiglio superiore  di  sanita',  puo'
          consentire  la  produzione  ed  il  commercio  di  sostanze
          alimentari  e  bevande  che  abbiano  subito   aggiunte   o
          sottrazioni o speciali trattamenti,...".
             -  Il  testo  dell'art. 22 della legge n. 283/1962 e' il
          seguente:
             "Art.  22.  -  Il Ministro della sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  pubblichera',  con  suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari,
             (Omissis).
             Il  Ministro  per la sanita' e' autorizzato a provvedere
          con   successivi    decreti    ai    periodici    necessari
          aggiornamenti".
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 21 della legge n.
          283/1962 e' il seguente:
             "Art.  21.  -  La determinazione dei metodi ufficiali di
          analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro  della
          sanita';  a  tale  scopo e' costituita, presso il Ministero
          della sanita', una commissione permanente...".