IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la "Disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" ed in particolare l'art. 7 con il quale gli e' stata conferita la potesta' di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti; Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visti i propri decreti in data 23 settembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 14 ottobre 1970 e 18 luglio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 4 agosto 1979, relativi alla autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia sgrassata e ristrutturata e di proteine di soia concentrate e ristrutturate, nonche' di prodotti a base di tali sostanze; Vista la relazione della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione in data 1 luglio 1985; Visto il verbale della commissione per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari, di cui all'art. 21 della citata legge 30 aprile 1962, n. 283, in data 27 luglio 1987; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Ritenuto opportuno procedere alla integrale sostituzione dei due decreti ministeriali sopra citati mediante emanazione di un nuovo decreto con cui venga organicamente disciplinata la materia; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. E' consentita la produzione, l'importazione ed il commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro della sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti,...". - Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 22. - Il Ministro della sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, (Omissis). Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n. 283/1962 e' il seguente: "Art. 21. - La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministro della sanita'; a tale scopo e' costituita, presso il Ministero della sanita', una commissione permanente...".