IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233;
  Visto  l'art.  7  dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza  farmacisti  (E.N P.A.F.),  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;
  Visto  il  regolamento  dell'attivita'  statutaria dell'E.N P.A.F.,
approvato con decreto ministeriale  29  ottobre  1977,  e  successive
modificazioni  approvate  con i decreti ministeriali 4 febbraio 1980,
12 ottobre 1981, 28 ottobre 1981, 27 aprile 1984, 8  giugno  1984,  7
novembre 1984 e 24 gennaio 1986;
  Viste  le  delibere  numeri  3 e 4 del 28 giugno 1987 e n. 7 del 20
dicembre 1987 con le quali il consiglio nazionale dell'E.N P.A.F., ha
modificato gli articoli 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 25 e 26 del
regolamento anzidetto;
  Ritenuto opportuno approvare le suddette modifiche regolamentari;
                               Decreta:
  Sono   approvate   le   sottoindicate   modifiche   al  regolamento
dell'attivita'  statutaria  dell'Ente  nazionale  di   previdenza   e
assistenza  farmacisti (E.N P.A.F.), adottate dal consiglio nazionale
dell'Ente stesso con le delibere numeri 3 e 4 del 28 giugno 1987 e n.
7 del 20 dicembre 1987:
    A)  gli  articoli  7,  9,  10 e 14 del regolamento dell'attivita'
statutaria dell'E.N P.A.F. sono sostituiti con i seguenti:
  "Art.  7.  -  L'importo annuo della pensione base diretta spettante
dal 1› gennaio 1988 e' pari a lire:
    a) 249.262 per ciascuno dei primi quindici anni
di contribuzione, salvo la eventuale riduzione di cui
all'art. 21;
    b)  175.960  per  ciascun  anno  di  iscrizione  e  contribuzione
successivo  al  sedicesimo,  salvo  la  eventuale  riduzione  di  cui
all'art. 21;
    c)  58.655  per ciascun anno di contribuzione versato a titolo di
riscatto aggiuntivo in base alla norma in vigore sino  al  30  giugno
1973.
  L'importo  annuo della pensione base diretta di cui al punto a) che
precede, non puo' essere inferiore a L. 3.738.930 salvo la  eventuale
riduzione di cui all'art. 21".
  "Art.  9.  -  La  pensione  di anzianita', determinata in base alle
norme del precedente art. 7, si consegue  dall'assicurato  che  possa
far valere almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione effettive.
  Eventuali  quote  contributive  annuali  e  valori  di  riscatto  a
qualsiasi titolo versati dopo il  pensionamento  per  anzianita'  non
determinano aumento del trattamento pensionistico liquidato.
  La  pensione  di  anzianita'  non  e'  convertibile  in pensione di
vecchiaia.
  In  via transitoria, nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1988 ed
il 31 dicembre 1993, la pensione di anzianita' si consegue:
   nel   1988  e  nel  1989  con  almeno  32  anni  di  iscrizione  e
contribuzione effettivi e tre anni di studi universitari riscattati;
   nel   1990  e  nel  1991  con  almeno  33  anni  di  iscrizione  e
contribuzione effettivi e due anni di studi universitari riscattati;
   nel   1992  e  nel  1993  con  almeno  34  anni  di  iscrizione  e
contribuzione effettivi ed un anno di studi universitari  riscattato.
  I  supplementi  di pensione derivanti da anni di studi universitari
riscattati entro il 31 dicembre 1987 e non  utilizzati  ai  fini  del
conseguimento  della  pensione di anzianita', sono maggiorati del 100
per cento".
  "Art.  10.  -  Il  pensionato  per  vecchiaia  che possa far valere
periodi di contribuzione alla previdenza, successivi  alla  data  del
pensionamento  e sempreche' abbia maturato anzianita' di iscrizione e
contribuzione effettive non inferiori a quindici anni, ha diritto  ad
una  rivalutazione  automatica  del  trattamento  per  ogni  anno  di
contribuzione successivo al quindicesimo.
  Il  supplemento di pensione nella misura stabilita dal punto b) del
precedente art. 7, decorre dal  1›  gennaio  dell'anno  successivo  a
quello cui si riferisce la contribuzione.
  Per gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia alla data del 31
dicembre 1987 che abbiano gia' raggiunto o superato il  limite  delle
40  annualita',  i  supplementi  di  pensione  previsti  dal presente
articolo derivano esclusivamente dalle contribuzioni successive  alla
data suindicata".
  "Art.  14.  -  La pensione di invalidita' e' concessa previa visita
fiscale disposta dall'Ente.
  La  corresponsione della pensione e' subordinata alla cessazione di
qualsiasi attivita' lavorativa autonoma o subordinata.
  Nel  caso  in  cui  il  pensionato  riprenda  a  svolgere attivita'
lavorativa la pensione di invalidita' e'  revocata  con  effetto  dal
primo  giorno  del mese successivo a quello in cui tale situazione si
verifica.
  L'Ente  dispone  periodici  controlli  sanitari  per  accertare  la
permanenza del diritto alla pensione di invalidita'".
    B)  Agli  articoli  16,  19,  20, 21, 22, 25 e 26 del regolamento
dell'attivita' statutaria dell'E.N P.A.F. sono apportate le modifiche
di seguito indicate per ciascuno di essi:
Art. 16:
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "I  contributi  versati  dal sedicesimo anno in poi determinano una
rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno successivo  al
quindicesimo;
il  supplemento  di pensione, nella misura stabilita dal punto b) del
precedente art. 7, decorre dal 1› gennaio    dell'anno  successivo  a
quallo cui si riferisce la contribuzione".
Art. 19:
  Il primo comma e' soppresso.
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "A   partire   dal   1›  dicembre  1981,  per  ogni  annualita'  di
contribuzione   alla   pensione   base   effettiva   antecedente   al
pensionamento e per ogni annualita' riscattata ai fini della pensione
base medesima purche' le annualita' stesse non risultino  coperte  da
altra  forma  obbligatoria di previdenza per invalidita', vecchiaia e
superstiti, e' corrisposto un assegno integrativo consistente in  una
maggiorazione pari all'1% della pensione globale spettante".
  Dopo i primi due commi e' aggiunto il seguente comma:
  "Il  diritto  all'assegno  integrativo e' subordinato all'esercizio
per almeno 15 anni di attivita' professionale in farmacia  o  in  una
delle  attivita'  professionali  espressamente  previste  dall'art. 7
della legge n. 475/68".
  L'ultimo comma e' abrogato.
Art. 20:
  Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  anni  riscattati  ai  sensi  del  primo  comma  del  presente
articolo, fino ad un massimo di quattro, determinano  un  supplemento
di  pensione  per ciascun anno riscattato, nella misura stabilita dal
punto b) del precedente art. 7".
Art. 21:
  Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Qualora    l'iscritto    all'Ente    sia    soggetto   per   legge
all'assicurazione  generale  obbligatoria  o  ad   altra   forma   di
previdenza  sostitutiva,  esclusiva od esonerativa dell'assicurazione
predetta, la misura delle prestazioni e del contributo previdenziale,
puo' essere ridotta del 33,33%
o  del  50%  o del 66,66% limitatamente ai periodi di iscrizione alle
previdenze predette, ferme restando le altre modalita'  del  presente
regolamento".
Art. 22:
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  reintegro  di cui sopra si compie mediante il versamento di un
importo, per ogni anno da reintegrare, determinato in  base  all'eta'
in   anni   compiuti   alla   data  di  presentazione  della  domanda
moltiplicando  l'importo  annuo  pro  tempore  di  cui  al  punto  b)
dell'art.  7  per  i  coefficienti  riportati nelle tabelle seguenti;
l'importo da versare e' arrotondato, per accesso o per difetto,  alle
10.000 lire piu' vicine:
 
 
                                                     Coefficiente
                                                     di reintegro
                                                   per quote ridotte
                     E t a'                            del 33,33%
                      ---                                  ---
fino a 39 anni   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67
da 40 a 44   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,67
da 45 a 52   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,54
da 53 a 59   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,51
da 60 a 64   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,01
da 65 a 69   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,11
da 70 ed oltre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,17
 
                                                     Coefficiente
                                                     di reintegro
                                                   per quote ridotte
                     E t a'                             del 50%
                      ---                                  ---
fino a 39 anni   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50
da 40 a 44   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,01
da 45 a 52   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,31
da 53 a 59   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,77
da 60 a 64   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,02
da 65 a 69   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,66
da 70 ed oltre       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,26
 
                                                     Coefficiente
                                                     di reintegro
                                                   per quote ridotte
                     E t a'                           del 66,66%
                      ---                                 ---
fino a 39 anni   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,34
da 40 a 44   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,35
da 45 a 52   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,09
da 53 a 59   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,03
da 60 a 64   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,03
da 65 a 69   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,22
da 70 ed oltre   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,35
 
  Dopo i primi due commi e' aggiunto il seguente comma:
  "In  ogni  caso  l'importo da reintegrare non puo' essere inferiore
alla  differenza  fra  quanto  versato  e  l'importo  del  contributo
previdenziale   intero   vigente   al   momento  della  richiesta  di
reintegro".
Art. 25:
  Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'importo della pensione aggiuntiva diretta e' calcolato:
   nella  misura  di  cui  al  punto a) dell'art. 7, per ciascuno dei
primi quindici anni di iscrizione  e  contribuzione  alla  previdenza
aggiuntiva;
   nella  misura  di cui al punto b) dell'art. 7, per ciascun anno di
iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva  successivo  al
sedicesimo".
Art. 26:
  Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma:
  "In  ogni  caso l'importo relativo ad ogni annualita' da riscattare
di cui al primo e terzo comma non puo' essere inferiore al contributo
della  pensione  aggiuntiva  vigente  al  momento  della  domanda  di
riscatto".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 8 marzo 1988
                                                 p. Il Ministro: FOTI
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
 
          AVVERTENZA:
             Alla  pag.  40  di  questa  stessa Gazzetta Ufficiale e'
          pubblicato   il   testo    aggiornato    del    regolamento
          dell'attivita' statutaria dell'E.N P.A.F.