IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  istitutiva
del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina
del trattamento  economico  e  normativo  del  personale  a  rapporto
convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la  stipula  di
accordi collettivi nazionali tra le delegazioni  del  Governo,  delle
regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  in   campo
nazionale, delle categorie interessate; 
   Visto l'art. 9 della legge  23  marzo  1981,  n.  93,  concernente
disposizioni integrative  della  legge  3  dicembre  1971,  n.  1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha  integrato
la suddetta delegazione con i  rappresentanti  designati  dall'Unione
nazionale comuni comunita' enti montani  (UNCEM),  in  rappresentanza
delle  comunita'  montane  che  hanno  assunto  funzione  di   unita'
sanitarie locali; 
   Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27  dicembre  1983,  n.
730; 
   Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo  nazionale
per  la  disciplina  dei  rapporti  convenzionali   in   materia   di
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa  la
diagnostica   radioimmunologica,   la   medicina   nucleare   e    di
fisiokinesiterapia,  nonche'  ogni  altra  prestazione  specialistica
effettuata in regime di  autorizzazione  sanitaria,  sottoscritto  ai
sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978; 
   Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833  del
1978  sulle  procedure  di  attuazione   degli   accordi   collettivi
nazionali; 
   Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
   1.  E'  reso  esecutivo  l'accordo  collettivo  nazionale  per  la
disciplina dei rapporti convenzionali in materia  di  prestazioni  di
diagnostica strumentale e di  laboratorio,  compresa  la  diagnostica
radioimmunologica, la medicina  nucleare  e  di  fiosiokinesiterapia,
nonche' ogni altra prestazione specialistica effettuata in regime  di
autorizzazione sanitaria, sottoscritto ai sensi  dell'art.  48  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato. 
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 23 marzo 1988 
                               COSSIGA 
                         GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 aprile 1988 
  Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 18