IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE  del Consiglio n. 1418/76 del 21 giugno
1976,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  del  riso,
modificato da ultimo dal regolamento CEE della commissione n. 3990/87
del  23  dicembre  1987,  ed  in  particolare  l'art.  8-bis,  che ha
istituito  un  aiuto  alla produzione di determinate varieta' di riso
del tipo o profilo indica;
  Visto  il regolamento CEE del Consiglio n. 3878/87, del 18 dicembre
1987,  relativo  all'aiuto alla produzione di determinate varieta' di
riso;
  Visto  il  regolamento CEE della commissione n. 675/88 del 15 marzo
1988, relativo alle modalita' concernenti l'aiuto alla produzione per
determinate varieta' di riso;
  Visto  il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente
nazionale  risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non sara'
diversamente    disposto,   quale   organismo   di   intervento   per
l'applicazione  delle  norme comunitarie in materia di organizzazione
comune del mercato del riso;
  Ravvisata   l'esigenza  di  emanare  le  disposizioni  applicative,
integrative delle norme comunitarie, per l'erogazione dell'aiuto alla
produzione  di  cui all'art. 8- bis del regolamento CEE del Consiglio
n. 1418/76, sopramenzionato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  l'applicazione  nel  territorio  della  Repubblica delle norme
citate  in premessa, relative al regime dell'aiuto concesso, ai sensi
dell'art  8-  bis del regolamento CEE n. 1418/76 del Consiglio del 21
giugno 1976, alla produzione di determinate varieta' di riso di tipo
  o profilo   indica,  si  osservano  le  disposizioni  del  presente
          decreto. AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art.  10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle disposizioni di legge modificate o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
            -  Per  il  testo dell'art. 8- bis del regolamento CEE n.
          1418/76 si veda la nota all'art. 1.
             -  Il  D.M.  27  ottobre  1967 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre 1967.
          Nota all'art. 1:
            L'art.  8-  bis  del  regolamento  CEE  del  Consiglio n.
          1418/76 del 21 giugno 1976, nella stesura vigente a seguito
          dell'adozione  dei  regolamenti CEE n. 1907/87 e n. 3877/87
          cosi' recita:
             "1. E' istituito un aiuto alla produzione di determinate
          varieta' di riso del tipo o profilo indica, coltivate nelle
          zone  comunitarie  nelle  quali  il  riso del tipo japonica
          costituisce una  parte  tradizionale  e  consistente  della
          produzione risicola.
             2.   L'importo  dell'aiuto  e'  fissato  per  ettaro  di
          superficie su cui siano state effettuate le  operazioni  di
          semina e di raccolto.
             L'aiuto  e'  erogato  limitatamente a talune varieta' di
          riso del tipo o profilo indica da precisare.
             L'aiuto  e' concesso per cinque anni, per la prima volta
          per il riso seminato nella campagna 1987-1988.
             3.   L'importo   dell'aiuto   e'  stabilito  secondo  la
          procedura prevista all'art. 43, paragrafo 2 del trattato.
             4.  Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
          su proposta della commissione, stabilisce le norme generali
          di  applicazione  del  presente  articolo,  con particolare
          riferimento alle zone di produzione di cui al paragrafo  1,
          nonche'  le caratteristiche morfologiche del riso ammesso a
          beneficiare dell'aiuto.
             5.  Le  modalita'  di applicazione del presente articolo
          sono stabilite secondo la procedura prevista all'art.  27".