IL MINISTRO DEL TESORO 
  Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento dei crediti  inerenti  alle  esportazioni  di  merci  e
servizi,   all'esecuzione   di   lavori   all'estero   nonche'   alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; 
  Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone  al  quarto  comma
che le  condizioni,  le  modalita'  e  i  tempi  dell'intervento  del
Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al  primo  comma  dello
stesso articolo  saranno  stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del
tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il  credito  ed  il
risparmio, tenendo conto anche della durata delle  operazioni,  delle
valute nelle quali sono espresse le transazioni e della  variabilita'
del costo della provvista; 
  Visto l'art. 19, comma secondo, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
il quale, nel testo modificato dall'art.  2  della  legge  27  luglio
1978, n. 393, e sostituito dall'art. 26 del decreto-legge  28  maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella  legge  29  luglio
1981, n. 394, dispone che le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 
24 della citata  legge  n.  227/77,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  possono  essere  compiute  o  estese  alla   fase   di
approntamento  della  fornitura  a  fronte  di  titoli   di   credito
rilasciati dal debitore estero prima  della  materiale  esportazione,
anche se depositati presso una banca nazionale od  estera,  oppure  a
fronte di idonea documentazione e che le modalita' sono stabilite con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio; 
  Visto l'art. 24 della legge 24 maggio  1977,  n.  227,  cosi'  come
sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'art. 
25  del  decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 29 luglio  1981,  n.  394,  il  quale  tra
l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'art. 2 della
legge  30  aprile  1962,  n.  265,  e  successive  modificazioni,  il
Mediocredito centrale puo' corrispondere agli operatori nazionali che
ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli  contratti  di
fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e  lavori
un contributo  agli  interessi,  la  cui  misura  sara'  fissata  dal
Ministro del tesoro secondo le modalita'  previste  al  quarto  comma
dell'art.  18  della   citata   legge   n.   227/77,   e   successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394,  il
quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere  da  solo  o  in
consorzio  con  istituti  e  banche  nazionali  ed   estere   crediti
finanziari ai sensi dell'art. 15, primo comma,  lettera  g),  nonche'
dell'art. 27, terzo comma, della citata legge n. 227/77,  secondo  le
condizioni e le modalita' di cui all'art.  18,  quarto  comma,  della
stessa legge n. 227/77; 
  Vista la decisione del Consiglio dei Ministri CEE  del  13  ottobre
1986 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in  materia
di crediti all'esportazione, aventi  durata  uguale  o  superiore  ai
ventiquattro mesi, che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Considerato  che  l'intervenuto  consolidamento   della   normativa
internazionale in  un  testo  unico  recepito  dalla  soprarichiamata
decisione del  Consiglio  dei  Ministri  CEE  del  13  ottobre  1986,
unitamente alle intese piu' di recente raggiunte in ambito OCSE  allo
scopo  di   rafforzare   trasparenza   e   disciplina   del   credito
all'esportazione, rende possibile se non  opportuna  la  reductio  ad
unum delle varie disposizioni nel tempo emanate da questo Ministero; 
  Ritenuta l'esigenza, in piu'  del  mero  coordinamento  formale  di
quanto precedentemente disposto, di procedere ad alcune  modifiche  e
variazioni in relazione alle mutate condizioni  nelle  operazioni  di
esportazione con pagamento dilazionato sul mercato internazionale; 
  Ritenuta altresi' l'urgenza,  ai  sensi  dell'art.  6  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.  691,
con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al  Comitato
interministeriale per il  credito  ed  il  risparmio  nella  prossima
adunanza; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  Ai sensi e per gli effetti degli articoli  18,  quarto  comma,  19,
secondo comma, e 24 della legge 24 maggio 1977,  n.  227,  nel  testo
sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978,  n.  393,  nonche'
dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n.  394,  l'intervento
del Mediocredito  centrale  sulle  operazioni  di  credito  agevolato
all'esportazione con pagamento differito di cui al primo comma  dello
stesso art. 18 nonche' sulle operazioni effettuate  dai  soggetti  di
cui ai citati  articoli  24  della  legge  n.  227/77,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, e 22 del decreto-legge n. 251/1981  e'
regolato secondo le norme degli articoli seguenti. 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti normativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             -  Il testo degli articoli 18, quarto comma, 19, secondo
          comma e 24 (come modificato dall'art. 25 del D.L. 28 maggio
          1981,  n.  251)  della  legge 24 maggio 1977, n. 227, e' il
          seguente:
             "Art.  18, quarto comma. - Le condizioni, le modalita' e
          i tempi dell'intervento  del  Mediocredito  centrale  nelle
          operazioni  di  cui  al  primo  comma del presente articolo
          saranno stabiliti con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,
          sentito  il Comitato interministeriale per il credito ed il
          risparmio,  tenendo  conto   anche   della   durata   delle
          operazioni,  delle  valute  nelle  quali  sono  espresse le
          transazioni  e   della   variabilita'   del   costo   della
          provvista".
             "Art. 19, secondo comma. - Le operazioni di cui all'art.
          18 e  all'art.  24  della  presente  legge  possono  essere
          compiute   o   estese  alla  fase  di  approntamento  della
          fornitura a fronte di  titoli  di  credito  rilasciati  dal
          debitore  estero  prima della materiale esportazione, anche
          se depositati presso una banca nazionale od estera,  oppure
          a  fronte  di  idonea  documentazione.  Le  modalita'  sono
          stabilite con decreto del Ministro del tesoro,  sentito  il
          Comitato  interministeriale per il credito e il risparmio".
             "Art.  24. - In estensione a quanto previsto dall'art. 2
          della  legge  30  aprile  1962,  n.   265,   e   successive
          modificazioni,     il    Mediocredito    centrale    potra'
          corrispondere,  agli  operatori  nazionali  che   ottengono
          finanziamenti  all'estero  a fronte di singoli contratti di
          fornitura di merci e  servizi,  nonche'  di  esecuzione  di
          studi  e lavori, un contributo agli interessi la cui misura
          sara' fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalita'
          previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge.
             Con   le   stesse  modalita'  e  condizioni  di  cui  al
          precedente comma il Mediocredito centrale  potra'  altresi'
          corrispondere:
               a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri
          di beni e servizi nazionali, nonche' ai committenti  esteri
          di  studi,  progettazioni  e lavori da eseguirsi da imprese
          nazionali in relazione alle operazioni assicurate ai  sensi
          del primo comma dell'art. 16 della presente legge;
               b)  un  contributo  agli  interessi  in  favore  degli
          istituti e  delle  aziende  di  credito  di  cui  al  regio
          decreto-legge   12   marzo   1936,  n.   375  e  successive
          modificazioni,  limitatamente  ai  crediti  nascenti  dalle
          operazioni  previste  alle lettere a ), b ), c ), f ) ed n)
          del precedente art. 15, che detti istituti  ed  aziende  di
          credito   siano   autorizzati   ad  effettuare  per  durate
          superiori a diciotto mesi;
               c)  un contributo agli interessi in favore di istituti
          e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni  di
          beni  e  servizi  prodotti  da  imprese  nazionali, nonche'
          l'esecuzione di  studi,  progettazioni  e  lavori  da  esse
          effettuati".
             Si   ritiene   inoltre   opportuno  riportare  il  testo
          dell'art. 15, primo comma, lettere a ), b ), c ), f ), g ),
          h  )  ed  n)  e  dell'art.  18, primo comma, della legge 25
          maggio 1977, n. 227, nonche' dell'art.  2  della  legge  30
          aprile  1962,  n. 265, richiamati dagli articoli 18, quarto
          comma, e 24 della legge n. 227/1977 sopra trascritti:
             "Art.   15,   primo  comma,  legge  n.  227/1977.  -  Le
          operazioni assicurabili sono le seguenti:
               a)  esportazioni  di  merci relativamente ai rischi di
          cui ai numeri 1), 2),  3),  4),  5),  6),  8),  9)  ed  11)
          dell'art. 14;
               b)  prestazioni  di  servizi,  studi  e progettazioni,
          relativamente ai rischi di cui ai numeri 1),  2),  3),  4),
          5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;
               c)   esecuzione   di   lavori   all'estero   e   opere
          provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi  di
          cui  ai  numeri  1),  2),  3),  4),  5),  6), 8), 9) ed 11)
          dell'art. 14;
             (Omissis);
               f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e
          mezzi di trasporto,  relativamente  ai  rischi  di  cui  ai
          numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14;
               g)  crediti concessi da istituti e sezioni speciali di
          credito a medio e lungo termine di cui  all'art.  19  della
          legge  25  luglio  1952,  n. 949, a Stati o banche centrali
          esteri, ad enti o  imprese  pubblici  o  privati  di  Paesi
          esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane
          o  attivita'  ad  esse  collegate,  esecuzione  di   studi,
          progettazioni  e  lavori, prestazioni di servizi all'estero
          da parte di imprese nazionali, relativamente ai  rischi  di
          cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14;
               h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo
          art. 27  dal  Mediocredito  centrale  e  dagli  istituti  e
          sezioni  speciali di credito a medio e lungo termine di cui
          all'art.  19  della  legge  25   luglio   1952,   n.   949,
          relativamente  ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11)
          dell'art. 14;
              (Omissis);
               n)  programmi di penetrazione commerciale comprendenti
          studi di mercato, spese di dimostrazione e di  pubblicita',
          spese  per  la costituzione di depositi e di campionamenti,
          costi di rappresentanze  permanenti  all'estero  e  per  il
          funzionamento  di  uffici  o filiali di vendita e di centri
          assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita
          e  di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle
          condizioni di cui al numero 12) dell'art. 14".
             "Art.  18,  primo comma, legge n. 227/1977. - L'Istituto
          centrale per  il  credito  a  medio  termine  (Mediocredito
          centrale)  effettua, con gli istituti e le sezioni speciali
          di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della
          legge   25   luglio  1952,  n.  949,  tutte  le  operazioni
          finanziarie previste dall'art.  2  della  legge  30  aprile
          1962,  n.  265,  e  successive  modificazioni,  relative al
          finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di  cui
          alle  lettere  a ), b ), c ), f ), g ), h ) ed n) dell'art.
          15 della presente legge".
             "Art.  2,  legge  n.  265/1962. - L'Istituto provvede al
          finanziamento degli istituti e  delle  aziende  autorizzati
          all'esercizio  del  credito  a medio termine indicati dalla
          legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio
          1961,  n.  635,  dalla  legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla
          legge 1› agosto 1959, n. 703, e dalla  legge  16  settembre
          1960,  n.  1016,  al  fine  di integrarne le disponibilita'
          finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai
          sensi delle menzionate leggi.
             L'Istituto   e'   autorizzato  a  compiere  le  seguenti
          operazioni con gli istituti e le aziende di  cui  al  comma
          precedente:
               a)  riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni
          di finanziamento a medio termine compiuto dagli istituti ed
          aziende  di  credito  predetti  a favore di medie e piccole
          imprese;
               b)   effettuare   finanziamenti   contro  cessione  in
          garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come  alla
          lettera  a) in forme non comportanti il rilascio di effetti
          cambiari;
               c)   assumere,   da   solo  od  in  consorzio,  titoli
          obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche  in  serie
          speciali  dai  suddetti  istituti  ed aziende di credito in
          corrispondenza delle operazioni di  finanziamento  a  medio
          termine   a   medie  e  piccole  imprese  con  facolta'  di
          successive alienazioni;
               d)  riscontare  effetti  relativi  a  crediti  a medio
          termine  nascenti  da  esportazioni  di  merci  e  servizi,
          dall'esecuzione   di   lavori   all'estero  e  da  studi  o
          progettazioni;
               e)  concedere  anticipazioni  contro  costituzione  in
          pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge  cambiaria,  degli
          effetti di cui alla precedente lettera d);
               f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui
          agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
             In  sostituzione  od  a  completamento  delle operazioni
          indicate alle lettere a ), b ), c ), d ), e  )  ed  f)  del
          comma   precedente,   od  anche  abbinati  con  le  stesse,
          l'Istituto corrisponde, nei  limiti  annualmente  stabiliti
          dal   Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
          risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi  a  tutti
          gli  effetti  il  carattere di spesa a carico dell'Istituto
          medesimo, sui finanziamenti che  gli  istituti  ed  aziende
          indicati  al  primo  comma  del presente articolo concedono
          senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in
          conformita'  alle leggi indicate dal medesimo primo comma".
             -  Il  testo  dell'art.  22,  quarto  comma, del D.L. 28
          maggio 1981, n.  251, aggiunto con la legge di conversione,
          e' il seguente:
             "Art.  22.  -  Il Mediocredito centrale e' autorizzato a
          concedere da solo o in  consorzio  con  istituti  e  banche
          nazionali  ed  estere crediti finanziari ai sensi dell'art.
          15, lettera g), nonche' dell'art. 27,  terzo  comma,  della
          legge  24  maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di
          finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui
          all'art.  18,  quarto  comma,  della citata legge 24 maggio
          1977, n.  227".
             -  Il  testo  dell'art.  27, terzo comma, della legge 24
          maggio 1977, n. 227, richiamato dall'art. 22, quarto comma,
          sopra trascritto, e' il seguente:
             "Il  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro
          degli affari esteri e con il  Ministro  del  commercio  con
          l'estero,  puo'  autorizzare  gli  istituti  e  le  sezioni
          speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art.
          19  della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati
          e   banche   centrali   esteri   crediti    destinati    al
          rifinanziamento di debiti di detti Stati".
             -  Dell'accordo  sulle  linee  direttrici  in materia di
          crediti  all'esportazione  che  beneficiano   di   sostegno
          pubblico,   recepito  con  decisione  del  Consiglio  delle
          Comunita' europee del 13 ottobre  1986,  si  ritiene  utile
          riportare il testo dei paragrafi 1, 3, 4, 5, 9 e 11:
          "1. TRANSAZIONI RELATIVE A CREDITI ALL'ESPORTAZIONE OGGETTO
          DELL'ACCORDO.
              a)   I   partecipanti  applicano  le  linee  direttrici
          definite  nel  presente  accordo   informale   ai   crediti
          all'esportazione  che  beneficiano di sostegno pubblico con
          un periodo  di  rimborso  pari  o  superiore  a  due  anni,
          relativi  a contratti di vendita di beni e/o servizi oppure
          a locazioni finanziarie equivalenti a tali vendite.
              b)  In  conformita'  del  paragrafo  9 linee direttrici
          particolari si applicano ai seguenti settori:
              1) navi;
              2) centrali nucleari;
              3) centrali non nucleari;
              4) stazioni terrestri per comunicazioni via satellite;
              5) aeromobili.
              c)  Il  presente  accordo  non  si  applica  ai crediti
          relativi alle esportazioni di:
              1) attrezzature militari;
              2) prodotti agricoli".
          3. VERSAMENTI IN CONTANTI.
             I  partecipanti  chiedono  agli  acquirenti  di  beni  e
          servizi esportati che ricevono crediti all'esportazione con
          sostegno  pubblico  di  effettuare,  non  oltre il punto di
          partenza del credito, versamenti in contanti pari ad almeno
          il   15%  del  valore  del  contratto  di  esportazione.  I
          partecipanti non concedono per tali versamenti in  contanti
          alcun  sostegno pubblico se non in forma di assicurazione e
          di garanzia contro i rischi abitualmente  coperti  sino  al
          punto di partenza del credito.
          4. RIMBORSO.
             I  partecipanti  applicano  le seguenti linee direttrici
          per quanto riguarda il rimborso di crediti all'esportazione
          che  beneficiano  di  sostegno pubblico in forma di credito
          diretto, rifinanziamento, contributo  in  conto  interessi,
          garanzia o assicurazione.
              a) Periodo massimo di rimborso.
             Alle  categorie di Paesi di destinazione, si applicano i
          seguenti periodi  massimi  di  rimborso.  Il  contratto  di
          credito  all'esportazione e i documenti allegati non devono
          consentire la proroga del periodo di rimborso:
 
                                                  Periodi
                            Paesi           massimi di rimborsi
                             --                     --
          Categoria I - Paese rela-     5 anni, ma 8 anni e mezzo
           tivamente ricco                previa notifica preven-
                                          tiva in conformita' del
                                          paragrafo 14 lettera b),
                                          punto 1).
          Categoria II - Paese          8 anni e mezzo, ma 10 anni
           intermedio                     per i Paesi a cui si
                                          applicano le disposizioni
                                          di cui alla nota (2)  al
                                          paragrafo 5.
          Categoria III - Paese        10 anni
          relativamente povero
              b) Rimborso del capitale e pagamento degli interessi.
             1) Il capitale di un credito all'esportazione e' di
          norma rimborsato in rate uguali e regolari con frequenza
          almeno semestrale, la prima delle quali non oltre sei mesi
          dal punto di partenza del credito. In caso di locazioni
          finanziarie puo' essere applicata la stessa procedura per
          l'importo del solo capitale oppure per l'importo
          complessivo del capitale e degli interessi.
             2) Gli interessi di cui al paragrafo 5 seguente non sono
          di norma capitalizzati durante il periodo di rimborso; tali
          interessi  devono  essere  corrisposti con frequenza almeno
          semestrale e per la prima volta  non  oltre  sei  mesi  dal
          punto di partenza del credito.
             3)  Qualora  non intendano seguire le prassi normali per
          il rimborso del capitale  oppure  per  il  pagamento  degli
          interessi  di  cui  ai punti 1) e 2), i partecipanti devono
          darne notifica preventiva in  conformita'  della  procedura
          definita nel paragrafo 14, lettera b), punto 1).
          5. TASSI D'INTERESSE MINIMI.
             I  partecipanti  che  forniscono un sostegno pubblico in
          forma di credito diretto, rifinanziamento oppure contributo
          in  conto  interessi  devono  applicare i seguenti tassi di
          interesse minimi:
              a) Griglia di tassi di interesse minimi:
              1)   Tasso   d'interesse   minimo/periodo   massimo  di
          rimborso. Fatto salvo il disposto di cui  alla  lettera  b)
          del presente paragrafo, dal 15 gennaio 1985 e fino a quando
          verranno  modificati  in  conformita'  del  punto  2),   si
          applicano i seguenti tassi di interesse minimi annui:
 
                  Periodi massimi di rimborso (numero di anni)
 
          Paesi
          bene-                                           oltre
          ficiari        2-5            oltre 5 a 8,5    8,5 a 10
           --            --                  --              --
          Cat. I   DSP (1) + 205      DSP + 230 punti     non appli-
                    punti di base          di base        cabile
          Cat. II  DSP + 75 punti di  DSP + 125 punti     non appli-
                    base                   di base        cabile (2)
          CAT. III DSP - 10 punti di  DSP - 10 punti di   DSP - 10
                    base                   base           di base
               2)  I  suddetti  tassi  minimi di interesse annui sono
          riesaminati ogni sei mesi e  adeguati  in  conformita'  del
          metodo seguente.
             (Omissis).
              b) Tassi di interesse minimi per le valute con un tasso
          di interesse commerciale di riferimento.
             Se   i  tassi  di  interesse  commerciali  nella  valuta
          nazionale di un Paese partecipante scendono al di sotto del
          rispettivo  minimo  di  cui  alla lettera a), punto 1, ogni
          partecipante puo' fornire un pubblico sostegno per  crediti
          all'esportazione  in quella valuta che produce un interesse
          a tassi inferiori a quelli definiti nella lettera a), punto
          1, sempre che il tasso d'interesse applicato per il credito
          all'esportazione che viene finanziato per intero o in parte
          con  un contributo pubblico del genere non sia inferiore al
          tasso d'interesse commerciale di riferimento per la  valuta
          in questione aumentato di 20 punti di base.
              c) Scelta del tasso d'interesse.
             I  partecipanti  non possono prendere provvedimenti tali
          da autorizzare le banche ad offrire durante la durata di un
          prestito  a tasso variabile il minore tra i seguenti tassi:
          1) il TICR (al momento  del  contratto  originale);  2)  il
          tasso fissato nell'accordo; oppure 3) il tasso di mercato a
          breve termine.
          NOTE AL PAR. 5:
             (1) Omissis.
             (2) Per i Paesi classificati nella categoria III sino al
          6 luglio 1982 e classificati in seguito nella categoria II,
          il  periodo  massimo del rimborso e' pari a 10 anni, con un
          tasso minimo d'interesse per il periodo di rimborso da  8,5
          sino  a  10  anni  pari  alle condizioni applicabili per un
          periodo compreso tra 5 e 8,5 anni.
          9. SETTORI SPECIALI.
             I partecipanti applicano linee direttrici particolari ai
          seguenti settori.
              a) Navi.
            Le  linee  direttrici  del  presente accordo si applicano
          alle navi non contemplate  dall'accordo  OCSE  sui  crediti
          all'esportazione  di navi (allegato II). Saranno proseguite
          iniziative volte a definire un regime comune  per  tutti  i
          tipi  di  navi.  Finche'  non  saranno  state definite tali
          disposizioni comuni, se per qualsiasi tipo di nave  oggetto
          dell'accordo  OCSE  e quindi non contemplato nelle presenti
          linee  direttrici   un   partecipante   intende   sostenere
          condizioni   piu'   favorevoli  di  quelle  consentite  dal
          presente  accordo,  deve   informarne   tutti   gli   altri
          partecipanti  secondo  la procedura di cui al paragrafo 14,
          lettera b), punto 1.
              b) Centrali nucleari.
             Si applicano le disposizioni del presente accordo, fatta
          eccezione  per  alcuni  casi  in  cui  queste  ultime  sono
          sostituite  dalle  corrispondenti disposizioni dell'accordo
          settoriale  sui  crediti  alle  esportazioni  per  centrali
          nucleari che integra le presenti linee direttrici (allegato
          III).
              c) Centrali non nucleari.
            Si  applicano  le  condizioni  del  presente  accordo, ad
          eccezione del periodo massimo di rimborso che sara'  di  12
          anni.  Un partecipante che intenda sostenere un credito con
          periodo di rimborso superiore a cinque anni in  transazioni
          con  Paesi  della  categoria  I  oppure  con  un periodo di
          rimborso  superiore  al  termine   massimo   corrispondente
          fissato  nel  paragrafo  4,  lettera  a), per i Paesi della
          categoria  II  e  III,  ne  da'  notifica   preventiva   in
          conformita' della procedura di cui al paragrafo 14, lettera
          b), punto 1.
              d) Stazioni terrestri per comunicazioni via satellite.
             Si  applicano  le condizioni del presente accordo, fatta
          eccezione  per  quanto  riguarda  il  periodo  massimo   di
          rimborso  che  a  prescindere  dal Paese, non deve superare
          otto  anni,  vale  a  dire  il  termine   massimo   fissato
          nell'accordo OCSE sui crediti alle esportazioni di stazioni
          terrestri per comunicazioni via satellite (allegato IV).
              e) Aerei.
             Si  applicano  le  condizioni  del  presente accordo, ad
          eccezione di determinati casi, in cui queste ultime saranno
          sostituite  dalle  disposizioni corrispondenti dell'accordo
          settoriale sugli aeromobili civili che integra le  presenti
          linee direttrici (allegato V).
          11. ALLINEAMENTO.
   Ciascun partecipante ha la facolta' di allinearsi alle modalita' e
alle condizioni di credito oggetto di notifica a norma del  paragrafo
14,  nonche'  alle condizioni ed alle modalita' di credito offerte da
un non partecipante.
   (Omissis)".
   -   Il   testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.  691  (Istituzione  di  un
Comitato  interministeriale  per  il  credito  e il risparmio), e' il
seguente:
   "Art.  6. - I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e
credito, disciplinata nel R.D.L. 12 marzo 1936,  n.  375,  convertito
nella  legge  7  marzo  1938,  n.  141, e successive modificazioni, e
quelli relativi al controllo e alla  vigilanza  sugli  enti  elencati
nell'art.  1  del suddetto R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito - ove  non  ricorrano
particolari ragioni di urgenza - il Comitato interministeriale".
Nota all'art. 1:
   Per il testo delle disposizioni alle quali il presente articolo fa
rinvio si veda nelle note alle premesse.