IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilita' del costo della provvista; Visto l'art. 19, comma secondo, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il quale, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e sostituito dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, dispone che le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della citata legge n. 227/77, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione e che le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto l'art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'art. 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale puo' corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sara' fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalita' previste al quarto comma dell'art. 18 della citata legge n. 227/77, e successive modificazioni; Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera g), nonche' dell'art. 27, terzo comma, della citata legge n. 227/77, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 18, quarto comma, della stessa legge n. 227/77; Vista la decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 13 ottobre 1986 relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione, aventi durata uguale o superiore ai ventiquattro mesi, che beneficiano di sostegno pubblico; Considerato che l'intervenuto consolidamento della normativa internazionale in un testo unico recepito dalla soprarichiamata decisione del Consiglio dei Ministri CEE del 13 ottobre 1986, unitamente alle intese piu' di recente raggiunte in ambito OCSE allo scopo di rafforzare trasparenza e disciplina del credito all'esportazione, rende possibile se non opportuna la reductio ad unum delle varie disposizioni nel tempo emanate da questo Ministero; Ritenuta l'esigenza, in piu' del mero coordinamento formale di quanto precedentemente disposto, di procedere ad alcune modifiche e variazioni in relazione alle mutate condizioni nelle operazioni di esportazione con pagamento dilazionato sul mercato internazionale; Ritenuta altresi' l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18, quarto comma, 19, secondo comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393, nonche' dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, l'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato all'esportazione con pagamento differito di cui al primo comma dello stesso art. 18 nonche' sulle operazioni effettuate dai soggetti di cui ai citati articoli 24 della legge n. 227/77, e successive modificazioni ed integrazioni, e 22 del decreto-legge n. 251/1981 e' regolato secondo le norme degli articoli seguenti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo degli articoli 18, quarto comma, 19, secondo comma e 24 (come modificato dall'art. 25 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251) della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' il seguente: "Art. 18, quarto comma. - Le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilita' del costo della provvista". "Art. 19, secondo comma. - Le operazioni di cui all'art. 18 e all'art. 24 della presente legge possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalita' sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio". "Art. 24. - In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale potra' corrispondere, agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi, nonche' di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi la cui misura sara' fissata dal Ministro del tesoro, secondo le modalita' previste al quarto comma dell'art. 18 della presente legge. Con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potra' altresi' corrispondere: a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali, nonche' ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge; b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a ), b ), c ), f ) ed n) del precedente art. 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a diciotto mesi; c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali, nonche' l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori da esse effettuati". Si ritiene inoltre opportuno riportare il testo dell'art. 15, primo comma, lettere a ), b ), c ), f ), g ), h ) ed n) e dell'art. 18, primo comma, della legge 25 maggio 1977, n. 227, nonche' dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, richiamati dagli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge n. 227/1977 sopra trascritti: "Art. 15, primo comma, legge n. 227/1977. - Le operazioni assicurabili sono le seguenti: a) esportazioni di merci relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; (Omissis); f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14; g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attivita' ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14; h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'art. 14; (Omissis); n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicita', spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al numero 12) dell'art. 14". "Art. 18, primo comma, legge n. 227/1977. - L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua, con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere a ), b ), c ), f ), g ), h ) ed n) dell'art. 15 della presente legge". "Art. 2, legge n. 265/1962. - L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti e delle aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine indicati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635, dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto 1959, n. 703, e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al fine di integrarne le disponibilita' finanziarie per operazioni di credito da essi effettuate ai sensi delle menzionate leggi. L'Istituto e' autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di cui al comma precedente: a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiuto dagli istituti ed aziende di credito predetti a favore di medie e piccole imprese; b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari; c) assumere, da solo od in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai suddetti istituti ed aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese con facolta' di successive alienazioni; d) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dall'esecuzione di lavori all'estero e da studi o progettazioni; e) concedere anticipazioni contro costituzione in pegno, ai sensi dell'art. 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera d); f) concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635. In sostituzione od a completamento delle operazioni indicate alle lettere a ), b ), c ), d ), e ) ed f) del comma precedente, od anche abbinati con le stesse, l'Istituto corrisponde, nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, contributi a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti il carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo comma del presente articolo concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito centrale ed in conformita' alle leggi indicate dal medesimo primo comma". - Il testo dell'art. 22, quarto comma, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione, e' il seguente: "Art. 22. - Il Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera g), nonche' dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227; alle predette operazioni di finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui all'art. 18, quarto comma, della citata legge 24 maggio 1977, n. 227". - Il testo dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, richiamato dall'art. 22, quarto comma, sopra trascritto, e' il seguente: "Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a concedere a Stati e banche centrali esteri crediti destinati al rifinanziamento di debiti di detti Stati". - Dell'accordo sulle linee direttrici in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, recepito con decisione del Consiglio delle Comunita' europee del 13 ottobre 1986, si ritiene utile riportare il testo dei paragrafi 1, 3, 4, 5, 9 e 11: "1. TRANSAZIONI RELATIVE A CREDITI ALL'ESPORTAZIONE OGGETTO DELL'ACCORDO. a) I partecipanti applicano le linee direttrici definite nel presente accordo informale ai crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico con un periodo di rimborso pari o superiore a due anni, relativi a contratti di vendita di beni e/o servizi oppure a locazioni finanziarie equivalenti a tali vendite. b) In conformita' del paragrafo 9 linee direttrici particolari si applicano ai seguenti settori: 1) navi; 2) centrali nucleari; 3) centrali non nucleari; 4) stazioni terrestri per comunicazioni via satellite; 5) aeromobili. c) Il presente accordo non si applica ai crediti relativi alle esportazioni di: 1) attrezzature militari; 2) prodotti agricoli". 3. VERSAMENTI IN CONTANTI. I partecipanti chiedono agli acquirenti di beni e servizi esportati che ricevono crediti all'esportazione con sostegno pubblico di effettuare, non oltre il punto di partenza del credito, versamenti in contanti pari ad almeno il 15% del valore del contratto di esportazione. I partecipanti non concedono per tali versamenti in contanti alcun sostegno pubblico se non in forma di assicurazione e di garanzia contro i rischi abitualmente coperti sino al punto di partenza del credito. 4. RIMBORSO. I partecipanti applicano le seguenti linee direttrici per quanto riguarda il rimborso di crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in forma di credito diretto, rifinanziamento, contributo in conto interessi, garanzia o assicurazione. a) Periodo massimo di rimborso. Alle categorie di Paesi di destinazione, si applicano i seguenti periodi massimi di rimborso. Il contratto di credito all'esportazione e i documenti allegati non devono consentire la proroga del periodo di rimborso: Periodi Paesi massimi di rimborsi -- -- Categoria I - Paese rela- 5 anni, ma 8 anni e mezzo tivamente ricco previa notifica preven- tiva in conformita' del paragrafo 14 lettera b), punto 1). Categoria II - Paese 8 anni e mezzo, ma 10 anni intermedio per i Paesi a cui si applicano le disposizioni di cui alla nota (2) al paragrafo 5. Categoria III - Paese 10 anni relativamente povero b) Rimborso del capitale e pagamento degli interessi. 1) Il capitale di un credito all'esportazione e' di norma rimborsato in rate uguali e regolari con frequenza almeno semestrale, la prima delle quali non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito. In caso di locazioni finanziarie puo' essere applicata la stessa procedura per l'importo del solo capitale oppure per l'importo complessivo del capitale e degli interessi. 2) Gli interessi di cui al paragrafo 5 seguente non sono di norma capitalizzati durante il periodo di rimborso; tali interessi devono essere corrisposti con frequenza almeno semestrale e per la prima volta non oltre sei mesi dal punto di partenza del credito. 3) Qualora non intendano seguire le prassi normali per il rimborso del capitale oppure per il pagamento degli interessi di cui ai punti 1) e 2), i partecipanti devono darne notifica preventiva in conformita' della procedura definita nel paragrafo 14, lettera b), punto 1). 5. TASSI D'INTERESSE MINIMI. I partecipanti che forniscono un sostegno pubblico in forma di credito diretto, rifinanziamento oppure contributo in conto interessi devono applicare i seguenti tassi di interesse minimi: a) Griglia di tassi di interesse minimi: 1) Tasso d'interesse minimo/periodo massimo di rimborso. Fatto salvo il disposto di cui alla lettera b) del presente paragrafo, dal 15 gennaio 1985 e fino a quando verranno modificati in conformita' del punto 2), si applicano i seguenti tassi di interesse minimi annui: Periodi massimi di rimborso (numero di anni) Paesi bene- oltre ficiari 2-5 oltre 5 a 8,5 8,5 a 10 -- -- -- -- Cat. I DSP (1) + 205 DSP + 230 punti non appli- punti di base di base cabile Cat. II DSP + 75 punti di DSP + 125 punti non appli- base di base cabile (2) CAT. III DSP - 10 punti di DSP - 10 punti di DSP - 10 base base di base 2) I suddetti tassi minimi di interesse annui sono riesaminati ogni sei mesi e adeguati in conformita' del metodo seguente. (Omissis). b) Tassi di interesse minimi per le valute con un tasso di interesse commerciale di riferimento. Se i tassi di interesse commerciali nella valuta nazionale di un Paese partecipante scendono al di sotto del rispettivo minimo di cui alla lettera a), punto 1, ogni partecipante puo' fornire un pubblico sostegno per crediti all'esportazione in quella valuta che produce un interesse a tassi inferiori a quelli definiti nella lettera a), punto 1, sempre che il tasso d'interesse applicato per il credito all'esportazione che viene finanziato per intero o in parte con un contributo pubblico del genere non sia inferiore al tasso d'interesse commerciale di riferimento per la valuta in questione aumentato di 20 punti di base. c) Scelta del tasso d'interesse. I partecipanti non possono prendere provvedimenti tali da autorizzare le banche ad offrire durante la durata di un prestito a tasso variabile il minore tra i seguenti tassi: 1) il TICR (al momento del contratto originale); 2) il tasso fissato nell'accordo; oppure 3) il tasso di mercato a breve termine. NOTE AL PAR. 5: (1) Omissis. (2) Per i Paesi classificati nella categoria III sino al 6 luglio 1982 e classificati in seguito nella categoria II, il periodo massimo del rimborso e' pari a 10 anni, con un tasso minimo d'interesse per il periodo di rimborso da 8,5 sino a 10 anni pari alle condizioni applicabili per un periodo compreso tra 5 e 8,5 anni. 9. SETTORI SPECIALI. I partecipanti applicano linee direttrici particolari ai seguenti settori. a) Navi. Le linee direttrici del presente accordo si applicano alle navi non contemplate dall'accordo OCSE sui crediti all'esportazione di navi (allegato II). Saranno proseguite iniziative volte a definire un regime comune per tutti i tipi di navi. Finche' non saranno state definite tali disposizioni comuni, se per qualsiasi tipo di nave oggetto dell'accordo OCSE e quindi non contemplato nelle presenti linee direttrici un partecipante intende sostenere condizioni piu' favorevoli di quelle consentite dal presente accordo, deve informarne tutti gli altri partecipanti secondo la procedura di cui al paragrafo 14, lettera b), punto 1. b) Centrali nucleari. Si applicano le disposizioni del presente accordo, fatta eccezione per alcuni casi in cui queste ultime sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni dell'accordo settoriale sui crediti alle esportazioni per centrali nucleari che integra le presenti linee direttrici (allegato III). c) Centrali non nucleari. Si applicano le condizioni del presente accordo, ad eccezione del periodo massimo di rimborso che sara' di 12 anni. Un partecipante che intenda sostenere un credito con periodo di rimborso superiore a cinque anni in transazioni con Paesi della categoria I oppure con un periodo di rimborso superiore al termine massimo corrispondente fissato nel paragrafo 4, lettera a), per i Paesi della categoria II e III, ne da' notifica preventiva in conformita' della procedura di cui al paragrafo 14, lettera b), punto 1. d) Stazioni terrestri per comunicazioni via satellite. Si applicano le condizioni del presente accordo, fatta eccezione per quanto riguarda il periodo massimo di rimborso che a prescindere dal Paese, non deve superare otto anni, vale a dire il termine massimo fissato nell'accordo OCSE sui crediti alle esportazioni di stazioni terrestri per comunicazioni via satellite (allegato IV). e) Aerei. Si applicano le condizioni del presente accordo, ad eccezione di determinati casi, in cui queste ultime saranno sostituite dalle disposizioni corrispondenti dell'accordo settoriale sugli aeromobili civili che integra le presenti linee direttrici (allegato V). 11. ALLINEAMENTO. Ciascun partecipante ha la facolta' di allinearsi alle modalita' e alle condizioni di credito oggetto di notifica a norma del paragrafo 14, nonche' alle condizioni ed alle modalita' di credito offerte da un non partecipante. (Omissis)". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione di un Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), e' il seguente: "Art. 6. - I provvedimenti concernenti la materia del risparmio e credito, disciplinata nel R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, e quelli relativi al controllo e alla vigilanza sugli enti elencati nell'art. 1 del suddetto R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, sono emanati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito - ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza - il Comitato interministeriale". Nota all'art. 1: Per il testo delle disposizioni alle quali il presente articolo fa rinvio si veda nelle note alle premesse.