IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, recante modificazioni ed integrazioni alla citata legge 15 febbraio 1963, n. 281; Viste le direttive CEE concernenti la produzione e la commercializzazione dei mangimi numeri 74/63, 77/101, 79/372, 79/373, 79/797,. 80/502, 80/509, 80/510, 80/511, 80/695, 82/475, 82/937, 82/957, 83/87, 86/354, tutte indicate nell'elenco B allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183; Considerato che in data l° dicembre 1987, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, recante delega al Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell'elenco B allegato alla stessa legge, lo schema del presente provvedimento e' stato inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Visto il parere espresso dal Senato della Repubblica, IX commissione agricoltura e produzione agro-alimentare; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del commercio con l'estero; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonche' ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati. 2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge. 3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati. 4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali. 5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonche' le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari. 6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali. 7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare. 8. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalita' di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonche', quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti; f) le quantita' massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti".